Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22047 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 22/09/2017, (ud. 07/04/2017, dep.22/09/2017),  n. 22047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24230-2014 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA 00885351007, in persona del procuratore Avv.

MATTEO MANDO’, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I, in persona del Direttore Generale

Dott. D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DEL

POLICLINICO, 155 C/POLICLINICO, presso lo studio dell’avvocato

MARIANGELA RINALDI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO CAPPARELLI giusta procura a margine del

controricorso;

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, in persona del legale

rappresentante Magnifico Rettore pro tempore, Prof. G.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE A. MORO 5, presso lo studio

dell’avvocato ALFREDO FAVA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUIGI MILANESE giusta procura a margine del

controricorso;

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrenti –

e contro

C.A., C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4990/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.S. citò dinanzi al Tribunale di Roma l’Azienda Policlinico Umberto I e l’Università degli Studi “La Sapienza” per sentir pronunciare la condanna dei medesimi, a titolo di risarcimento del danno da infezione nosocomiale da virus HCV, da lei contratta occasione del ricovero per l’esecuzione, nel (OMISSIS), di un intervento chirurgico di mastectomia radicale sinistra e biopsia di un nodulo alla mammella destra.

Il Tribunale di Roma accolse la domanda condannando i convenuti a versare la somma complessiva di Euro 15.600 ed accolse anche la domanda di manleva proposta dall’Università nei confronti dell’INA Assitalia S.p.A.

In appello la Patanè chiese, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, la condanna al risarcimento del danno da quantificarsi nella ben superiore cifra di Euro 400.000. Si costituirono i convenuti, e in prosecuzione del giudizio, gli eredi della sig.ra P., nel frattempo deceduta.

La Corte d’appello ha riconosciuto che il virus aveva determinato un peggioramento delle condizioni della danneggiata in una misura del 7%, con un aggravamento della sintomatologia psichiatrica di tipo ossessivo-compulsivo. A seguito di nuova consulenza tecnica medico-legale si evinceva che l’infezione epatica contratta dalla P. era degenerata in uno stato cirrotico con disfunzione del fegato e in uno stato morboso di estrema gravità per la concorrente neoplasia metastatica della mammella.

Il CTU ascriveva la malattia epatica allo stadio più elevato e la riteneva incidente, sull’integrità biologica dell’appellante, nella misura del 90%.

Il Giudice di appello, tenuto conto della concorrente patologia neoplastica, ha determinato nel 60% l’incidenza della malattia sulla condizione biologica della danneggiata.

Nella liquidazione del danno non patrimoniale in tutti i suoi aspetti il Giudice ha fatto riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano ed ha liquidato il danno non patrimoniale nell’importo base di Euro 494.037, da personalizzare in aumento fino ad Euro 617.546, oltre interessi compensativi dalla data dell’evento e rivalutazione oltre interessi legali sull’importo determinato alla data di pubblicazione della sentenza.

Il Giudice ha confermato la richiesta di manleva nei confronti della compagnia di assicurazione ed ha disposto in ordine alle spese di lite. Avverso la sentenza la Generali Italia S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia error in procedendo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c..

La sentenza sarebbe illegittima nella parte in cui non avrebbe tenuto in considerazione la richiesta di Assitalia S.p.A. di limitare la liquidazione del danno nell’importo del massimale espressamente previsto per ciascun sinistro pari ad Euro 516.456,90.

La stessa Assitalia avrebbe depositato il contratto di assicurazione contenente l’importo del massimale di polizza garantito ed avrebbe fatto riferimento a detto importo, non contestato, in tutti gli atti del giudizio. Nonostante tale precisazione la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del limite, con ciò violando esplicitamente il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Se la Corte d’appello avesse esaminato la domanda come formulata dall’Università ed avesse verificato il contenuto della polizza ritualmente depositata in atti, in assenza di contestazione relativa al massimale, la sentenza avrebbe dovuto dare conto dei predetti limiti e pronunciare entro di essi.

Il motivo è inammissibile perchè si chiede la cassazione della impugnata sentenza laddove quest’ultima si è limitata a confermare la statuizione, passata in giudicato, della sentenza del Tribunale Civile di Roma del 07/02/2008 di “condanna dell’Assitalia S.p.A. a rifondere all’Università quanto la stessa sarà tenuta a corrispondere in virtù della stessa sentenza”.

Secondo l’INA Assitalia all’art. 45 della polizza si prevedeva un massimale di Lire 3.000.000.000 cioè di Euro 1.549.370,70, per ogni persona terza. La sentenza di primo grado, passata in giudicato, aveva ad oggetto non solo l’accertamento del rapporto assicurativo ma, in base alla domanda formulata dall’Università, anche l’accertamento del massimale di polizza, ovvero di Lire 3000.000.000 pari ad Euro 1.549.370,70.

In difetto di impugnativa incidentale detta statuizione è passata in giudicato sicchè il primo motivo è del tutto inammissibile.

Il motivo è inammissibile anche sotto un altro profilo in quanto volto ad accertare l’esatto contenuto di un documento, cioè la polizza, dunque in quanto involgente un accertamento di merito precluso in questa sede.

Ogni giudizio in merito all’esatto accertamento del quantum del massimale di polizza, oltre ad essere coperto da giudicato, costituisce un apprezzamento di fatto estraneo al sindacato di questa Corte.

In assenza di eccezioni da parte della Compagnia non poteva sorgere alcun dubbio sull’entità del massimale di polizza e sull’obbligazione di garanzia assunta da controparte.

Con il secondo motivo di ricorsdidenuncia l’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione, falsa applicazione di norme di diritto: art. 1905 c.c. in quanto la Corte d’Appello avrebbe condannato l’INA Assitalia oltre il massimale di polizza.

Anche tale motivo è inammissibile in quanto contrastante con la statuizione, passata in giudicato per difetto di impugnativa incidentale, della sentenza del Tribunale Civile di Roma del 07/02/2008, di condanna dell’Assitalia a corrispondere ai danneggiati quanto fosse liquidato in forza della polizza.

Per quanto riguarda l’individuazione dell’esatto contenuto della polizza esso si concretizza in un apprezzamento di fatto precluso in cassazione.

Con il terzo motivo denuncia l’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare che l’Università degli Studi aveva, nei propri atti difensivi, chiesto la condanna della compagnia di assicurazioni ad essere manlevata fino al massimale di Euro 516.456,90, rilevato ed eccepito nel corso del primo grado del giudizio e riproposto in appello.

Il motivo è inammissibile perchè la Corte d’appello non ha fatto riferimento all’importo della polizza, ma ha confermato la statuizione del Tribunale Civile di Roma relativa alla condanna della compagnia a rifondere all’Università La Sapienza quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere ai danneggiati, con riferimento alle garanzie e massimali previste dalla polizza n.ro (OMISSIS).

Si è posto, pertanto, il limite invalicabile del giudicato anche sul massimale indicato, per relationem, dalle parti.

Il motivo è altresì inammissibile perchè implicante un apprezzamento di fatto riservato al solo giudice del merito.

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza in ordine a spese del giudizio di cassazione e raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna 4Kricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 10.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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