Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22047 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, (ud. 27/03/2018, dep. 11/09/2018), n.22047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28570/2017 proposto da:

P.N., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI

STEFANO;

– ricorrente –

contro

S.G., rappresentato e difeso dall’avvocato UGO ADRAGNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1792/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/03/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI;

udito il P.M., in personale del Sostituto Procuratore GENERALE Dott.

TRONCONE Fulvio, ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato UGO ADRAGNA, difensore del controricorrente, che si

è riportato agli scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 17.11.2006, P.N., premettendo di aver conseguito, giusta sentenza n. 37/2005 del Tribunale di Palermo, la proprietà dell’ appartamento al nono piano, box garage e cantina di pertinenza, dell’edificio denominato (OMISSIS), ubicato in (OMISSIS), in danno dell’impresa costruttrice Cooperativa Edilizia Piano Verde a r.l., esponeva che quest’ultima nell’immediatezza della stipula del preliminare di vendita aveva materialmente consegnato l’immobile al convenuto S.G. il quale, nonostante la suddetta pronuncia passata in giudicato, continuava a detenerlo senza titolo alcuno, causando all’attore un notevole aggravio di spese per la locazione di altre unità immobiliari; chiedeva, quindi, la condanna del S. al rilascio dei suddetti beni ed al pagamento della somma di Euro 32.870,43 a titolo di risarcimento dei danni dovuti per il mancato utilizzo dei suddetti immobili, ovvero, per l’indennità di occupazione dal 1995 e, comunque dal termine di prescrizione sino all’effettivo soddisfo; il tutto, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al soddisfo. Costituendosi, il convenuto S. contestava la fondatezza delle domande, di cui chiedeva il rigetto; in particolare, eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva del P., sul presupposto che gli sarebbe stato promesso e poi trasferito coattivamente un bene diverso dall’appartamento al nono piano a destra, salendo le scale della via (OMISSIS), nonchè la propria carenza di legittimazione passiva per le domande formulate per il periodo antecedente alla pronunzia ex art. 2932 c.c., sostenendo che queste, semmai, andavano proposte nei confronti della impresa venditrice; sollevava in ogni caso l’eccezione di prescrizione quinquennale riguardo alla notifica del 17.11.2006. In via subordinata, in caso di riconoscimento del diritto dell’attore al rilascio dell’immobile, assumendo che il P. si fosse indebitamente arricchito per le somme dal convenuto sborsate per tasse comunali ed oneri condominiali dell’immobile conteso, ne chiedeva in via riconvenzionale la condanna all’indennizzo per la diminuzione patrimoniale subita, nella misura di cui ai pagamenti effettuati o, al più in misura equitativa, oltre rivalutazione ed interessi di legge.

Istruita con produzione documentale, interrogatorio formale e CTU, il Tribunale di Palermo rigettava le domande proposte da parte attrice, condannandola alle spese di lite.

Il soccombente P.N. ha proposto appello.

L’appellato si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame; in particolare, avanzava richiesta di correzione materiale della sentenza, e, proponendo appello incidentale, insisteva per l’accoglimento delle domande spiegate in prime cure in via riconvenzionale relative all’indennizzo preteso per la diminuzione patrimoniale subita, a seguito delle somme sborsate per l’immobile conteso.

La Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 1792 del 2017 rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado. Secondo la Corte distrettuale, l’immobile di cui P. avrebbe chiesto la restituzione non corrispondeva a quello occupato dal S. perchè quello acquistato da P. risulterebbe censito al foglio (OMISSIS) part. (OMISSIS) e quello occupato da Siracusa al foglio (OMISSIS) part. (OMISSIS).

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da P.N. con ricorso affidato ad un motivo. S.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso P. lamenta l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 116 c.p.c., illogicità e inconducenza di motivazione sotto il profilo dell’errata valutazione delle risultanze istruttorie.

Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe posto a fondamento della decisione le deduzioni del consulente senza dare spazio alle reiterate richieste ed eccezioni formulate dall’odierno ricorrente in entrambi i gradi del giudizio. In particolare, la Corte distrettuale si è uniformata alle dedizioni del CTU senza prendere in considerazione che, come era stato rilevato, il CTU aveva ignorato completamente il confronto tra le due unità abitative che compongono il nono piano dell’edificio (OMISSIS) che per ubicazione e per conformazione sarebbero del tutto differenti. Lo stesso CTU non avrebbe, sempre secondo il ricorrente, preso in considerazione le planimetrie del contratto preliminare da dove si evincerebbe chiaramente che l’unità abitativa oggetto del contendere di fatto e di diritto coincide con l’unità utilizzata dal sig. S.G..

1.1. – Il motivo è inammissibile ed, essenzialmente, perchè l’assunta violazione di legge si basa e presuppone una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa, censurabile – e solo entro certi limiti – sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detto motivo.

Va qui ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica, necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di Cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che, solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in tal senso essenzialmente cfr. Cass. n. 16698 e 7394 del 2010)

1.2.- E, comunque, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha escluso che l’immobile di cui P. chiedeva il rilascio censito in catastato al foglio n. (OMISSIS) part. (OMISSIS) coincidesse con l’immobile di cui lo stesso aveva acquistato la proprietà ex art. 2932 c.c., censito al foglio (OMISSIS) part. (OMISSIS). “(…) la coincidenza tra i due immobili era, comunque, esclusa anche dall’indicazione dell’ubicazione rispettivamente “a destra” di quello occupato da S. e a “sinistra di quello trasferito coattivamente al P. salendo le scale”. Ebbene dalla sentenza del Tribunale di Palermo n. 37 del 2005 che ha trasferito a P. l’immobile ubicato al piano nono a sinistra, salendo le scale, dalla documentazione acquisita dal CTU presso l’Ufficio Edilizia privata del Comune di Palermo, non risulta alcuna modifica nel verso della salita del corpo scale tale da alterare la disposizione delle unità immobiliari, poste al nono piano. La planimetria allegata alla scrittura privata del 10 aprile 1991 raffigura l’appartamento attualmente collocato a destra salendo le scale occupato dal S. con il verso di salita delle scale a sinistra, in difformità al progetto di cui alla concessione edilizia n. (OMISSIS) che prevede il senso di salita a destra. Ora, tale diversa collocazione del senso di salita delle scale rappresentata nella suddetta planimetria, per altro, mai prodotta presso alcun ente pubblico, non trova riscontro nella documentazione ufficiale acquisita dal CTU presso gli uffici competenti, tale planimetria, infatti, non è quella di cui alla concessione n. (OMISSIS), ma fa parte degli allegati alla richiesta di variante esecutiva presentata dalla Cooperativa Edilizia Piano verde, mai rilasciata dal competente Ufficio del Comune di Palermo. Questi ha rilasciato la suddetta concessione edilizia n. (OMISSIS) per autorizzare il completamento dei lavori di costrizione del complesso edilizio in esame, consistenti solo nella diversa distribuzione interna dei piani cantinati e nelle modifiche dell’assetto planimetrico di alcuni edifici, senza disporre alcun diverso senso delle scale e senza rappresentare una variante, sostituendo di fatto quanto già autorizzato in precedenza dal comune di Palermo con la concessione n. (OMISSIS) e la successiva variante n. (OMISSIS) (….)”.

Come è, dunque, evidente la Corte distrettuale ha escluso che il bene di cui il P. chiedeva il rilascio coincidesse con il bene che aveva acquistato giudizialmente, in ragione di diversi dati processuali, analiticamente esaminati e valutati nella loro portata probatoria, che non sembra siano superati dalle deduzioni di P., formulate in questa sede. Piuttosto, come pure ha evidenziato la Corte distrettuale, le deduzioni (riproposte anche in questa sede) con cui P. tende ad identificare l’immobile di sua proprietà con quello occupato dal S., consistono “(…) in mere asserzioni, non trovando riscontro nè nel preliminare del 1991, nè nel procedimento conclusosi con la sentenza costitutiva della proprietà in capo al P., nè nell’atto di appello de quo (….), nè la tipologia (OMISSIS) dell’alloggio, la collocazione a sinistra rispetto all’ascensore ed a destra salendo le scale, il terrazzo di collegamento presente solo nell’immobile occupato dal S., trovano adeguato riscontro, come pure gli ulteriori elementi scaturenti dalla documentazione prodotta (….) presenza di P. durante i lavori, tipologia delle piastrelle di cui all’allegate foto come quelle dell’immobile occupato (…) sono del tutto generici rispetto alle considerazioni già espresse in ordine ai dati catastali ed all’identificazione dell’immobile di proprietà del P. nella sentenza n. 37 del 2005 in quello n. 3110 del 2006 e nel preliminare del 1991, elementi tutti dai quali emerge indubbiamente che l’appartamento occupato dal S. a destra salendo le scale non è quello di proprietà del P. a sinistra le scale (….)”.

In definitiva, la decisione impugnata non merita la censura che le è stata rivolta perchè fondata su un ragionamento solido, razionalmente condivisibile e rispettoso dei dati processuali.

Il ricorso, pertanto, va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza, va condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale condanna la parte ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 27 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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