Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22046 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 22/09/2017, (ud. 30/03/2017, dep.22/09/2017),  n. 22046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11487-2014 proposto da:

AGEA AGENZIA PER LA EROGAZIONE IN AGRICOLTURA, in persona del

Commissario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso 1′ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA P.C., in persona del legale rappresentante

p.t., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CESARE TAPPARO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI SAN

VITO AL TAGLIAMENTO, depositata il 02/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) chiese al Tribunale di Pordenone di revocare il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Azienda Agricola P.C. per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per incompetenza territoriale del Tribunale e per l’estinzione del credito azionato in sede monitoria a titolo di contributi comunitari PAC fino al 2008, per effetto della compensazione con un proprio controcredito relativo a somme dovute a titolo di prelievo supplementare per quote latte eccedentarie.

Il Tribunale riconobbe la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, la propria competenza territoriale e l’impossibilità di effettuare la compensazione, per la ragione che la norma comunitaria evocata (art. 5 ter Regolamento CE n. 1034/2008) non poteva applicarsi retroattivamente a crediti PAC, quali quelli in questione, relativi ad annate agrarie antecedenti l’entrata in vigore della norma stessa e della norma interna di attuazione (L. n. 33 del 2009).

Peraltro, mancherebbe, ad avviso del Tribunale, anche il presupposto della definitività del “controcredito” vantato in compensazione, risultando la permanenza di un contenzioso su di esso davanti al giudice amministrativo.

La Corte d’Appello di Trieste, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., ha ritenuto che l’impugnazione non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, anche alla luce della non retroattività del regolamento CE n. 1034/2008; ha, pertanto, dichiarato l’inammissibilità del gravame.

Avverso la pronuncia di primo grado e, cautelativamente, contro l’ordinanza di inammissibilità resa in appello, l’AGEA propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 ter del Regolamento CE 21 giugno 2006 n. 885, così come modificato dal Regolamento CE 21 ottobre 2008 n. 1034, nonchè dell’art. 1243 c.c., dei principi generali in tema di compensazione e dei principi generali in tema di gerarchia delle fonti (art. 360 c.p.c., n. 3).

La tesi sostenuta dall’impugnata sentenza dell’impossibilità di operare la compensazione contrasterebbe con i principi generali del diritto europeo che non esige un accertamento giurisdizionale del credito ma si limita a prescrivere che detto credito (ai fini della compensazione) sia accertato in conformità alla legislazione nazionale.

Nè la lite in sede processuale potrebbe escludere la possibilità della compensazione in quanto, nella materia comunitaria, i connotati della liquidità e della esigibilità devono essere accertati sulla base di canoni comunitari specifici che prevalgono sulla disciplina nazionale.

Il credito dell’AGEA relativo alle quote latte supplementari era certamente liquido ed esigibile anche perchè iscritto nel registro nazionale dei debitori.

Questa Corte ha statuito che l’istituzione del registro nazionale dei debiti di cui alla L. n. 33 del 2009, ha equiparato l’iscrizione nel registro SIAN alla iscrizione a ruolo di somme pretese in pagamento, sicchè detta iscrizione presuppone un diritto alla riscossione e autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato, compensando quanto dovuto per gli aiuti PAC con i crediti iscritti nel registro SIAN (Cass., U., Ord. 01/12/2009 n. 25261).

In base ad un’altra sentenza di questa Corte l’esistenza dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità del prelievo supplementare sarebbe altresì confermata dalla L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 8 a norma del quale gli acquirenti della produzione del latte devono, entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata, versare allo Stato il prelievo supplementare comunicato dall’associazione per ciascun produttore e devono restituire, entro lo stesso termine, ai produttori le somme residue ad essi spettanti.

In mancanza di tale restituzione gli acquirenti sono soggetti ad una sanzione amministrativa. Dalla richiamata pronuncia si desumerebbe la liquidità del credito, la sua esigibilità e la sua certezza: se un determinato credito può essere soddisfatto con titolo immediatamente eseguibile, lo stesso credito può essere soddisfatto mediante compensazione.

Il motivo è fondato in quanto la giurisprudenza di questa Corte, proprio con riguardo alle quote latte, ha sancito la possibilità della riscossione e, se del caso, della compensazione di tali crediti con altri debiti dell’impresa.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 ter Reg. CE n. 885/2006 come introdotto dal Reg. CE n. 1034/2008, e della L. n. 33 del 2009, art. 8 ter e del D.L. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5 duodecies, convertito con L. n. 231 del 2005, degli artt. 1241, 1242,1243 e 1246 c.c. nonchè dei principi generali in tema di compensazione.

Censura la sentenza nella parte in cui sancisce l’irretroattività della norma comunitaria che istituisce il registro nazionale dei debiti.

Secondo il ragionamento seguito dall’impugnata sentenza la compensazione tra debiti e crediti potrebbe operare solo a partire dalla entrata in vigore della citata normativa, applicabile solo ai rapporti sorti successivamente alla sua introduzione.

Criticando questa tesi l’Agenzia ricorrente afferma che, nel diritto comunitario, la compensazione sia ammissibile anche prima dell’entrata in vigore delle norme in questione.

Peraltro la compensazione è destinata ad operare nel momento della coesistenza dei due debiti sicchè la norma comunitaria non opera sui rapporti sorti successivamente alla loro entrata in vigore, essendo sufficiente la mera pendenza del rapporto obbligatorio per renderlo sensibile allo jus superveniens. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.

Conclusivamente il ricorso merita accoglimento.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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