Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22045 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. II, 03/09/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 03/09/2019), n.22045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16254/2015 proposto da:

PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO OLIVETI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVANA SANTI;

– ricorrente –

contro

TENUTA PAGANICO SOCIETA’ AGRICOLA SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA

ROSA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO

DINI;

– c/ricorrente avverso i ricorsi principale ed incidentale –

CONGREGAZIONE DELLE SUORE DOMENICANE DI SAN SISTO VECCHIO,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108/A, presso

lo studio dell’avvocato GIACOMO NURRA, rappresentato e difeso

dall’avvocato SILVANA SANTI;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 670/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

che:

1. Con atto di citazione del 22/2/2003 la Parrocchia di San Michele Arcangelo di Civitella Paganico e la Congregazione delle Suore Domenicane di San Sisto Vecchio convenivano in giudizio la Società Civile per Azioni Paganico s.p.a., chiedendo l’accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà di un immobile sito in corso (OMISSIS) n. (OMISSIS) ed iscritto al NCEU del Comune di Paganico al foglio (OMISSIS), mapp. (OMISSIS). A tal proposito, le attrici asserivano che sin dal 1948 il parroco don C.N. aveva posto nel predetto immobile la sede della parrocchia, in cui nello stesso anno si erano trasferite alcune religiose della Congregazione le quali, da allora, erano rimaste nell’esclusivo possesso dell’immobile. Costituitasi in giudizio, la società convenuta proponeva a sua volta domanda riconvenzionale di rilascio dell’immobile, affermando che la famiglia U. – cui era riferibile la società – nella persona di U.A. aveva ristrutturato l’immobile e lo aveva concesso in uso gratuito alla Congregazione, per beneficienza e perchè fosse posta in essere un’attività di rilevanza sociale, la scuola materna.

Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 692/2009, rigettava tanto la domanda principale quanto quella riconvenzionale: in relazione alla domanda delle attrici affermava che queste non avevano provato di aver introdotto il giudizio nei confronti del titolare del diritto di proprietà sull’immobile oggetto di causa; mentre, con riguardo alla società convenuta, evidenziava come essa non avesse a sua volta fornito la prova relativa al titolo di acquisto della proprietà (non potendo tale onere considerarsi assolto mediante la sola produzione delle visure catastali).

2. Contro tale sentenza proponevano appello le originarie attrici, deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l’arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e degli artt. 1158 e 948 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Con sentenza 13 aprile 2015, n. 670, la Corte di appello di Firenze rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata, con diversa motivazione, per non avere le appellanti fornito la prova dell’intervenuta usucapione.

3. Contro la sentenza ricorre in cassazione la Parrocchia di San Michele Arcangelo di Civitella Paganico.

Resistono con controricorso la Congregazione delle Suore Domenicane di San Sisto Vecchio, la quale propone a sua volta ricorso incidentale, e la Tenuta di Paganico Società Agricola s.p.a. (già Società Civile per Azioni Paganico s.p.a.), che resiste con distinti atti sia al ricorso principale che a quello incidentale.

La ricorrente principale e quella incidentale hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso principale della Parrocchia di San Michele Arcangelo di Civitella Paganico è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 111 c.p.c., commi 2 e 3, art. 327 c.p.c. e art. 2909 c.c., in ordine alla formazione del giudicato sulla sentenza n. 692/09 del Tribunale di Grosseto che aveva rigettato la domanda ex art. 948 c.c., della Società Civile per Azioni Paganico s.p.a.”: la Corte di appello avrebbe erroneamente disatteso l’eccepito difetto di legittimazione passiva in capo alla società convenuta, citata in sede di appello quale “Società Civile per Azioni Paganico s.p.a.” ed ivi costituitasi come “Tenuta di Paganico Società Agricola s.p.a.” senza depositare il titolo che legittimava la sua partecipazione al giudizio in tale veste (vale a dire la certificazione dell’Agenzia del territorio, servizio pubblicità immobiliare), il che avrebbe effetti di natura sostanziale, in quanto “la sentenza sul punto del rigetto della rei vindicatio fa stato nei confronti delle parti ex art. 2909 c.c.”.

Il motivo, di non facile intelligibilità, è inammissibile: non si vede come il mancato accoglimento dell’eccezione del difetto di legittimazione passiva della parte appellata – eccezione correttamente ritenuta infondata dalla Corte d’appello perchè la società ha prodotto il verbale dell’assemblea che ha deliberato il cambio di denominazione – possa comportare violazione del giudicato, giudicato – che fa stato tra gli aventi causa – e che si è formato a seguito della mancata impugnazione ad opera dell’appellata del capo della pronuncia di primo grado che ha rigettato la domanda riconvenzionale da essa proposta.

b) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi:

b1) Il secondo denuncia violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1158 c.c., art. 1803 c.c., art. 81 c.p.c. e art. 2729 c.c., per avere la Corte di appello – con ragionamento contraddittorio e non aderente ai fatti – ricavato argomenti decisivi a favore della conclusione di un contratto di comodato dalla corrispondenza epistolare intervenuta tra una suora ed U.E. e A., tra l’altro senza alcuna prova circa la riferibilità dell’agire dei protagonisti della vicenda ai rispettivi “centri di imputazione di affari ed interessi” per cui è causa.

b2) Il terzo motivo lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 1158 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di appello, in virtù di un’erronea ricognizione della fattispecie compiuta attraverso le risultanze di causa, sostenuto che la ricorrente “non ha fornito la prova dell’usucapione in relazione alle modalità di consegna dell’immobile”, così emanando una sentenza “non aderente al corredo probatorio” e tale da comportare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c..

I due motivi sono inammissibili: essi, pur lamentando la violazione delle disposizioni richiamate e l’omesso esame di un fatto decisivo, si sostanziano in una inammissibile critica delle valutazioni operate dalla Corte d’appello delle risultanze probatorie, risultanze che hanno portato il giudice a concludere per l’avvenuta consegna dell’immobile a titolo di comodato e per la mancata prova dell’interversione della detenzione in possesso.

Il ricorso principale va quindi dichiarato inammissibile.

II. Il ricorso incidentale della Congregazione delle Suore Domenicane di San Sisto Vecchio propone gli stessi tre motivi fatti valere dalla Parrocchia ricorrente principale (cfr. per il primo motivo le pp. 13-19, per il secondo le pp. 19-28, per il terzo le pp. 28-41 del ricorso) e va anch’esso dichiarato inammissibile.

III. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e di quella incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile sia il ricorso principale che quello incidentale, condanna in solido la ricorrente principale e quella incidentale al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente Tenuta di Paganico Società Agricola s.p.a., che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e di quella incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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