Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22044 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 31/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20903-2010 proposto da:

BOB SISTEMI IDRAULICI S.P.A., (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA LOVATELLI 1, presso l’avvocato MASSIMILIANO D’AIELLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN PAOLO D’AIELLO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 685/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato NICOLA DE LUCA, con delega avv.

D’AIELLO G.P., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Bob Sistemi Idraulici s.p.a. ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi illustrati pure da memoria, avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli depositata il 22-2-2010, non notificata, con la quale è stata confermata la decisione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva accolto un’azione revocatoria fallimentare avente a oggetto la compravendita di un autotreno (OMISSIS), siccome avvenuta nell’anno anteriore al fallimento della venditrice (OMISSIS) s.r.l. a prezzo manifestamente inferiore al valore di mercato.

Il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La corte d’appello ha ritenuto fondata la domanda proposta dalla curatela ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2 nel testo pro tempore vigente, e ha osservato che non possedeva efficacia preclusiva la circostanza che il credito della fallita, relativo al prezzo della vendita, fosse stato compensato con parte del controcredito di maggiore importo vantato dall’acquirente in sede di ammissione al passivo fallimentare.

– Avverso la statuizione la ricorrente denunzia, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 56, 93, 96 e 97, oltre che il vizio di motivazione, per non avere la corte d’appello considerato che la compensazione era stata accertata in sede di verificazione dello stato passivo, laddove il controcredito di essa istante era stato ammesso per la differenza rispetto alla somma dovuta quale prezzo dell’autotreno. Ciò aveva comportato una preclusione endofallimentare con margine di operatività anche nei giudizi promossi dal fallimento per impugnare l’esistenza, la validità o l’efficacia del titolo dal quale era derivato il credito opposto in compensazione.

Col secondo motivo è denunziata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. Fall., art. 67, oltre che il vizio di motivazione, in quanto negli scritti della curatela non vi era stato alcun riferimento alla revocabilità degli atti di normale gestione di cui al secondo comma della norma da ultimo citata.

Col terzo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., oltre che il vizio di motivazione, per avere il giudice a quo mancato di offrire al contraddittorio delle parti le questioni afferenti.

3. – E’ fondato il primo motivo di ricorso, che assorbe ogni ulteriore profilo della controversia.

Dalla sentenza si evince che la società ricorrente era stata ammessa al passivo previa compensazione di parte del suo credito col debito relativo al prezzo della compravendita di cui si tratta.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello di Napoli, tale circostanza aveva effetto preclusivo in ordine alla revocabilità del titolo.

Difatti questa suprema corte, a sezioni unite, ha stabilito che quando il creditore richiede l’ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l’esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza.

Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa; e tale riconoscimento determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell’esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione (v. Sez. un. n. 16508-10).

4. – La sentenza va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la corte può decidere la controversia anche nel merito, rigettando, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., la domanda proposta dal fallimento.

Stante l’anteriorità della controversia al sopra citato arresto delle sezioni unite, sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del fallimento di (OMISSIS) s.r.l.; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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