Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22044 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 22/09/2017, (ud. 23/03/2017, dep.22/09/2017),  n. 22044

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18197/2015 proposto da:

EUROFRIGO C. A & V SRL, UNIPERSONALE in persona del legale

rappresentante p.t. Sig. C.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato

RAFFAELE DIPASQUALE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, già NUOVA TIRRENA SPA nonchè GENERALI

ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA, in persona dei procuratori

C.P. e P.M., elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA DELLA LIBERIA’, 20, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

BRUNI, che le rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 301/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società di trasporti Eurofrigo C. A. e V. s.r.l. nel 2001 conveniva in giudizio la Nuova Tirrena s.p.a. e la Assitalia le Assicurazioni d’Italia s.p.a. quali società coassicuratrici senza copertura solidale del rischio connesso al trasporto delle merci su strada in caso di rapina, chiedendone la condanna alla corresponsione dell’indennizzo per due rapine subite. Affermava di aver sottoscritto, quale vettore per conto terzi, alcune polizze assicurative per conto di chi spetta a copertura dei rischi connessi al trasporto, di essere stata costretta, stante il comportamento dilatorio delle compagnie di assicurazioni, a provvedere in proprio a rimborsare agli assicurati, ovvero ai committenti, gli importi corrispondenti al valore delle merci sottratte, e che i mittenti, beneficiari della prestazione assicurativa, le avessero ceduto i diritti al recupero dell’indennizzo assicurativo.

Il tribunale con sentenza non definitiva accertava il diritto dell’attrice a ricevere la prestazione, rigettando le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva, di prescrizione ed inoperatività della polizza sollevate dalle convenute. Previa quantificazione del danno, le due compagnie di assicurazione venivano poi condannate con sentenza definitiva a corrispondere l’indennizzo dovuto in proporzione dei diversi obblighi relativi al rapporto di coassicurazione.

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Salerno rigettava la domanda della società attrice, dichiarandone la carenza di legittimazione attiva. Affermava infatti che in tema di assicurazione per conto di chi spetta, nella vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all’altro, la legittimazione a domandare l’indennizzo, nell’ipotesi di perimento o sottrazione delle cose consegnate al vettore va riconosciuto, se il trasporto è appunto affidato ad un vettore, non al mittente-venditore ma al destinatario-acquirente delle merci in quanto titolare della garanzia assicurativa, in applicazione dell’art. 1510 c.c., comma 2, secondo il quale, in caso di vendita di cose mobili da consegnare mediante trasporto, il venditore si libera dell’obbligo della consegna consegnando la merce al vettore o allo spedizioniere. La sentenza impugnata afferma che il tribunale non avrebbe correttamente applicato la regula iuris al caso concreto, in quanto avrebbe affermato la sussistenza del diritto del vettore a percepire l’indennizzo assicurativo in conseguenza della cessione dei relativi diritti provenienti dai mittenti venditori e non dagli acquirenti, mentre era degli acquirenti che avrebbe dovuto acquisire il consenso, in quanto erano gli acquirenti ad essere danneggiati dalla sottrazione della merce consegnata al vettore. La società Eurofrigo C. A. e V. s.r.l., vettore, aveva prodotto infatti alcune cessioni dei diritti assicurativi da parte dei venditori delle merci; la corte d’appello le riteneva inidonee a trasferire in capo al vettore i diritti all’indennizzo derivanti dal contratto, in quanto l’avente diritto, dal momento della rimessione delle merci al vettore, non era più il venditore ma l’acquirente, del quale il vettore non aveva acquisito alcun consenso alla cessione.

La Eurofrigo C. A. e V. s.r.l., società unipersonale, propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti di Nuova Tirrena Ass.ni. s.p.a., ora Groupama Ass.ni s.p.a., nonchè di Assitalia Ass.ni s.p.a, ora Ina Assitalia s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 301/2014, depositata dalla Corte d’Appello di Salerno in data 22.5.2014. Resiste Groupama s.p.a. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1510 c.c., con il secondo motivo denuncia che non sarebbe stata individuata correttamente la norma da applicare alla fattispecie, con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 113 c.p.c., in quanto la corte d’appello avrebbe mal inquadrato la fattispecie, prescindendo dalla corretta valutazione delle prove sottoposte al suo esame e fermandosi all’inquadramento di essa operato dalle compagnie di assicurazioni, che hanno ricondotto l’ipotesi in esame esclusivamente alla disciplina dettata dall’art. 1510, comma 2, relativa all’efficacia liberatoria dall’obbligo di consegna connessa alla consegna delle merci al vettore o allo spedizioniere in caso di vendita di beni mobili.

I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati per le considerazioni che seguono.

La questione sottoposta all’attenzione della Corte è la seguente: all’interno di una assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, dove il rischio assicurato sia quello della perdita, avaria o della sottrazione della merce nell’ambito di un trasporto su strada, quali siano le regole da applicare per individuare l’avente diritto alla prestazione assicurativa, ovvero alla corresponsione dell’indennizzo, nel caso si verifichi uno degli eventi dannosi per scongiurare il cui rischio è stata contratta l’assicurazione.

La norma di riferimento non è quindi l’art. 1510 c.c., comma 2, dettato in tema di vendita di cose mobili e luogo della consegna, al quale esclusivamente ha fatto riferimento la corte d’appello, quanto piuttosto l’art. 1689, sui diritti del destinatario del contratto di trasporto, e l’art. 1891 c.c., sull’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

Sulla base degli indicati riferimenti normativi questa Corte ha già da tempo formulato il principio secondo il quale nell’ipotesi di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, per stabilire la titolarità del diritto all’indennizzo occorre considerare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (Cass. n. 15107 del 2013; nello stesso senso già Cass. n. 2094 del 2008). Nel caso esaminato dalla sentenza del 2013, la Corte ha confermato la sentenza impugnata con cui si è riconosciuta la qualifica di “assicurato” ex art. 1904 c.c., al mittente della merce, atteso che il “subentro” del destinatario nella posizione del mittente non si era verificato, perchè la merce non era mai arrivata destinazione per essere stata oggetto di furto. Analoga affermazione è contenuta in altre, recenti sentenze di questa Corte che hanno fatto applicazione di un principio analogo anche in relazione ad un contratto di trasporto internazionale di merci su strada, soggetto all’applicazione dell’art. 13 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa appunto al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.). In particolare, Cass. n. 2075 del 2014 ha affermato che il predetto art. 13 attribuisce, al pari dell’art. 1689 c.c., la titolarità del diritto all’indennizzo in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate. Ne consegue che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (conforme ad essa è la recentissima Cass. n. 6484 del 2017).

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del principio citato, non avendo affatto considerato su chi ricade effettivamente il pregiudizio derivante dalla sottrazione delle merci, al fine di individuare chi abbia diritto alla prestazione assicurativa.

Essa infatti, laddove ha ritenuto che il vettore, contraente della polizza assicurativa e cessionario dei diritti del mittente, non fosse legittimato a pretendere il pagamento dell’indennizzo assicurativo neppure a fronte della cessione in suo favore dei propri diritti da parte del venditore-mittente, pur non essendo contestato che il destinatario, a fronte della sottrazione della merce, non si sia mai fatto avanti per pretenderne la consegna, non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra indicati, non avendo considerato che, sulla base delle circostanze di fatto in sè non contestate, nel caso di specie, il pregiudizio concreto conseguente alla sottrazione della merce è ricaduto non sui destinatari, ma sui mittenti (ed il vettore, proprio per tenerli indenni e non perdere la clientela, li ha nelle more rimborsati del costo delle merci, ottenendo in cambio la cessione dei diritti dei mittenti verso l’assicurazione).

La sentenza impugnata va pertanto cassata, e la causa rimessa alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione perchè decida la causa facendo applicazione del principio di diritto sopra indicato e decida anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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