Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22044 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, (ud. 27/03/2018, dep. 11/09/2018), n.22044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4076-2014 proposto da:

S.G., rappresentato e difeso dall’avvocato UGO ADRAGNA;

– ricorrente –

contro

P.N., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI

STEFANO;

– controricorrente –

e contro

COOPERATIVA EDILIZIA PIANO VERDE S C. a R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 338/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/03/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE FULVIO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

e per l’assorbimento del secondo motivo del ricorso;

udito l’Avvocato UGO ADRAGNA, difensore del ricorrente, che si

riporta agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, con sentenza del 27 febbraio 2006, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con citazione del 13 febbraio 1997, da S.G. nei confronti di P.N. e della contumace cooperativa a r.l. Piano Verde, dichiarava risolto, per inadempimento della cooperativa convenuta, il contratto preliminare di compravendita stipulato il 29 giugno 1995 tra l’attore e la stessa cooperativa – avente ad oggetto l’appartamento con box sito in (OMISSIS), piano nono, catastati alle particelle (OMISSIS), condannando quest’ultima a restituire al S. la somma di Lire 97.862,28, oltre ad interessi, respingendo la domanda risarcitoria proposta dal S.. Condannava la Piano Verde al pagamento delle spese processuali e compensava interamente tali spese tra l’attore ed il convenuto P..

Rigettata la domanda principale formulata dal S. ex art. 2932 c.c. – risultando gli stessi immobili trasferiti in proprietà al P., con sentenza del 5 gennaio 2005, regolarmente trascritta – il Tribunale accertava l’inadempimento contrattuale della cooperativa, la quale aveva posto in essere un doppia promessa di vendita relativa allo stesso immobile: una prima volta, con contratto preliminare del 10 giugno 1991, a favore del P., ed una seconda volta, con il contratto per cui è causa, a favore del S..

Avverso tale sentenza ha proposto appello il S.. Si è costituito l’appellato P., resistendo al gravame. Non si è costituita la cooperativa appellata.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 338 del 2013, dichiarava inammissibile l’appello e compensava le spese processuali. Secondo la Corte di Appello di Palermo la domanda proposta dall’appellante risultava diversa per petitum rispetto a quello formulato dal S. nel giudizio di primo grado. Infatti, con l’atto di citazione il S. aveva individuato i beni oggetto di controversia con le particella catastali n. (OMISSIS) (quanto all’appartamento e n. (OMISSIS) (quanto al box) formulando domanda ex art. 2932 c.c. Con l’atto di impugnazione la stessa domanda è stata invece proposta relativamente agli immobili catastati alle particelle (OMISSIS) (appartamento) e (OMISSIS) (box garage).

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da S.G. con ricorso affidato a due motivi. P.N. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo S.G. lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale nel dichiarare inammissibile l’appello per novità del petitum non avrebbe tenuto conto che gli immobili promessi in vendita (appartamento e box macchina) al sig. S. erano sempre quelli indicati nell’atto introduttivo del giudizio, così, come risulterebbero dagli atti di causa. La Corte distrettuale, sempre secondo il ricorrente si sarebbe limitata a considerare solo i dati catastali, non tenendo conto che rispetto ai dati catastali sarebbe assolutamente determinante e prevalente l’effettiva identificazione del bene come emergente dal complesso degli atti di causa e dalle allegazioni e deduzioni delle parti.

1.1. = Il motivo è fondato.

Va qui premesso che il petitum, cioè, l’oggetto della domanda giudiziale: assieme alle parti e alla causa petendi, costituisce uno degli elementi di identificazione delle azioni e che si distingue tra il petitum immediato e quello mediato: il primo individua il provvedimento che si chiede al giudice (la condanna, il sequestro, etc); il secondo, si riferisce all’oggetto al cui soddisfacimento è diretta la domanda, ossia il bene della vita che si chiede nei confronti della controparte.

Ora nel caso in esame, appare del tutto riduttivo e anche fuorviante ritenere, come ha fatto la Corte di Appello di Palermo, che S., con l’atto di appello, abbia chiesto un bene della vita diverso da quello chiesto in primo grado, semplicemente perchè nell’indicare il bene di cui chiedeva il trasferimento, (l’appellante) avrebbe, erroneamente, indicato dei dati catastali diversi da quelli indicati nel giudizio di primo grado, non tenendo conto che, comunque, oggetto della domanda era l’esecuzione specifica del contratto preliminare ex art. 2932 c.c. del 29 giugno 1995, intervenuto tra S.G. e la Cooperativa Edilizia Piano verde srl avente ad oggetto il bene ivi indicato. E, tuttavia, la Corte distrettuale non avrebbe potuto limitarsi ad identificare il bene di cui si chiedeva il trasferimento tenendo conto di un solo elemento, nel caso in esame, del solo elemento rappresentato dai dati catastali, ma avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi emergenti dal complesso degli atti di causa e dalle allegazioni e deduzioni delle parti. Piuttosto, nella visione del complesso degli atti processuali era necessario accertare se l’indicazione dei dati catastali non integrasse gli estremi di un errore materiale, tenendo, pur sempre, conto che oggetto della domanda era l’esecuzione di un contratto preliminare che era, sempre, lo stesso nel primo e nel secondo grado. Tanto, in verità, avrebbe dovuto essere sufficiente ad escludere che il S. aveva chiesto il trasferimento di un bene diverso da quello indicato in primo grado.

1.2.= Il collegio è consapevole che, con altro giudizio, P. aveva chiesto il rilascio del bene occupato da S. sul presupposto di essere proprietario di quel bene, e che pendeva, in ordine a quel giudizio, ricorso per la cassazione di altra sentenza della Corte di Appello di Palermo la n. 17092 del 2017, tuttavia i due giudizi, per quanto si intersecano, non sono in conflitto perchè la presente causa riguarda l’esecuzione del preliminare del 29 giugno 1995, intervento tra S.G. e la Cooperativa Edilizia Piano verde sc a rl., di cui dovrà la Corte di Appello del rinvio accertare se sussistono i presupposti per l’esecuzione forzata in forma specifica, ex art. 2932 c.c., del preliminare di che trattasi, mentre il secondo giudizio per se stesso riguarda l’accertamento del diritto di P. ad ottenere il rilascio del bene occupato da S..

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta ulteriore violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Secondo il ricorrente le domande spiegate dal S. nell’atto di appello non sarebbero nuove ma semplicemente corrette. Infatti, anche a voler ritenere che fossero state corrette le particelle dell’immobile in questione risulterebbe evidente che la loro materiale correzione, ferma la pacifica identificazione del bene tra le parti e la sua ulteriore identificazione in forza dei documenti e delle risultanze anche peritali in atti, oltre che per l’altrettanto pacifica occupazione del medesimo bene proprio dal sig. S., costituiva una semplice emendatio pienamente ammissibile, anche in appello.

2.1. = Il motivo, per quanto fondato alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015, tuttavia, rimane assorbito dal primo motivo.

In definitiva, il ricorso va accolto cassata la sentenza impugnata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo perchè in applicazione dei principi qui espressi (la Corte del rinvio, dichiari ammissibile l’appello ed) esamini il merito della domanda avanzata da S.. Alla Corte di appello di Palermo viene affidato il compito di predisporre il regolamento delle spese, anche del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per un nuovo esame alla luce dei principi qui espressi. Alla stessa Corte del rinvio viene demandato il compito di predisporre il regolamento di liquidazione delle spese, anche del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 27 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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