Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22044 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. II, 03/09/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 03/09/2019), n.22044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21097/2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA

22, presso lo studio dell’avvocato PIETRO SCIUBBA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO BIROLI;

– ricorrente –

contro

CE.GA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA

D’ORO 206, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA MERCATI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBARA BORGINI;

– controricorrente –

sul ricorso 22668-2015 proposto da:

C.M. RICORSO NOTIFICATO 08/07/15 NON DEPOSITATO AL 05/10/15;

– ricorrente –

contro

CE.GA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO

CASELLA 43, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA MERCATI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBARA BORGINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 669/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso, unico

depositato;

udito l’Avvocato MERCATI Nicoletta, difensore della resistente che ha

insistito sulle conclusioni delle difese in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M. chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Novara Ce.Ga., quale erede di Ce.Er., chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di Lire 15.494,93 a titolo di rimborso delle spese legali che l’attore assumeva di avere sostenuto nell’interesse del defunto e che costui, con scrittura del 12 ottobre 1997, si era impegnato a restituire.

L’attore precisava di avere già fatto valere la suddetta scrittura in un precedente giudizio dinanzi al medesimo tribunale, conclusosi con sentenza di rigetto della domanda, qualificata come azione di restituzione di somma mutuata (sentenza n. 241 del 2010).

In quella occasione il tribunale aveva rigettato la domanda in base al rilievo che mancava la prova della dazione della somma, chiarendo tuttavia in motivazione che “un eventuale credito dell’attore nei confronti di Ce.Er. e, quindi, della convenuta potrebbe semmai derivare, in forza della scrittura, da somme anticipate per la remunerazione dell’attività legale svolta nell’interesse comune, ma non è questa la causa petendi su cui parte attrice ha fondato la propria domanda, sicchè su tale ipotesi questo tribunale non dovrà pronunciare in forza del disposto dell’art. 112 c.p.c.”.

La convenuta, costituendosi, eccepiva il giudicato derivante dalla precedente sentenza del Tribunale di Novara (n. 241 del 2010).

Il tribunale accoglieva tale eccezione, dichiarava pertanto inammissibile la domanda e condannava l’attore al pagamento delle spese di lite, oltre al pagamento di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

La Corte d’appello di Torino confermava la sentenza.

Essa rilevava che la precedente sentenza del tribunale di Novara, passata in giudicato, precludeva la successiva proposizione della nuova domanda, essendo questa pur sempre intesa a ottenere la medesima somma richiesta nel precedente giudizio e non essendo significativa, ai fini di negare la preclusione, la diversa qualificazione giuridica della pretesa.

Secondo la corte il giudicato copre il dedotto e il deducibile e non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate nel giudizio.

Essa aggiungeva che gli ulteriori rilievi svolti dal giudice in occasione del rigetto della precedente domanda, richiamati dal C. per giustificare l’ammissibilità della ulteriore domanda, avevano il significato di sanzionare l’errore di qualificazione giuridica in cui era incorso l’attore, ma non abilitavano la proposizione di un nuovo giudizio fondata sul diverso titolo. Secondo la corte erano inoltre infondate le considerazioni proposte dall’appellante in ordine alla impossibilità di prospettare, già nel primo giudizio” la diversa qualificazione poi adombrata in sentenza dal giudice, pena la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Infatti, sempre secondo la corte d’appello, nulla impediva infatti di qualificare correttamente la domanda già dall’origine, magari con domande alternative o subordinate, essendo invece certamente precluso la riproposizione della domanda in violazione del principio del ne bis in idem.

Per la cassazione della sentenza il C. ha proposto ricorso, affidato a sette motivi.

La Ce. ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Contro la sentenza impugnata il C. ha notificato un primo ricorso l’8 luglio 2015, non iscritto a ruolo, seguito dalla notificazione di un secondo ricorso il 13 luglio 2015.

La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità della notificazione del secondo ricorso, ma l’eccezione è infondata.

“Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche quando contenga nuovi e diversi motivi di censura, purchè la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l’improcedibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, non comportando la mera notificazione del primo ricorso la consumazione del potere d’impugnazione” (Cass. n. 21145/2016; conf. 11513/2018; n. 13267/2007).

Si rileva che la notificazione del secondo ricorso è avvenuta nel rispetto del termine breve di impugnazione, decorrente dalla notificazione della sentenza avvenuta il 12 maggio 2015. Il sessantesimo giorno coincideva con il sabato 11 luglio: quindi la scadenza del termine è stata prorogata di diritto al primo giorno non festivo 13 luglio 2015 (art. 155 c.p.c., comma 5).

2. Il ricorso si apre con una premessa con la quale si denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 348-bis c.p.c., nella parte in cui esclude la proponibilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in caso di doppia conforme.

La questione è totalmente irrilevante.

Nessuno dei motivi di ricorso è dichiarato inammissibile per questa ragione (infra).

3. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 112 c.p.c..

Il giudicato derivante dalla sentenza del n. 241 del 2010 si era formato non solo sul capo relativo alla “non esistenza” di un contratto di mutuo, ma anche in ordine al capo relativo alla esistenza del debito per la diversa causa petendi. Comunque sia il giudicato formatosi sulla domanda a titolo di mutuo non precludeva la proponibilità della domanda fondata sul diverso titolo.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui assume che la sentenza del Tribunale di Novara aveva accertato con efficacia di giudicato “l’an della debenza a titolo di mandato in assenza di appello della sig.ra Ce. nei confronti della sentenza del 2010”.

“L’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale” (Cass. n. 5508/2018; n. 26627/2006).

Il ricorrente non ha adempiuto a tale onere. Egli trascrive il solo passaggio motivazionale della sentenza n. 241 del 2010 già riportato in narrativa, dal quale non si evince minimamente la esistenza di un accertamento del debito in forza del diverso titolo. Attraverso quel passaggio il giudice aveva, in linea teorica, identificato la domanda che il ricorrente avrebbe dovuto proporre in conseguenza dei fatti allegati, senza alcun accertamento dei medesimi.

3.1. La seconda censura è infondata.

Il giudice ha il potere – dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti (Cass. n. 15925/2007).

Nella specie con la sentenza n. 241 del 2010 il Tribunale di Novara ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto che i fatti, così come dedotti sulla base della scrittura, non giustificavano una domanda di restituzione a titolo di mutuo, in assenza di prova della dazione della somma, ma al limite una domanda fondata su diverso titolo. Pertanto, secondo ciò che risulta dalla sentenza e dal ricorso, la ragione del rigetto fu identificata nell’errore commesso dalla parte nella qualificazione del contratto e, di riflesso, nella individuazione della ragione giuridica giustificativa della pretesa: il mutuo invece che l’anticipazione fatta in dipendenza dell’autorizzazione del Ce..

C’erano pertanto c’erano tutti i presupposti perchè il giudice esercitasse il proprio potere-dovere di operare la diversa qualificazione della domanda, rimanendo sostanzialmente immutati il petitum e il fatto storico dedotto per giustificare la pretesa, che sarebbe stato solo diversamente qualificato.

E’ invece avvenuto che il giudice ha ritenuto di non poter operare questa diversa qualificazione e ha rigettato la domanda.

Ma appunto l’errore in cui è incorso il tribunale in quella occasione doveva trovare rimedio in quel giudizio tramite l’impugnazione, non attraverso la proposizione della medesima domanda qualificata correttamente.

4. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

La corte di merito ha errato nell’applicazione dei criteri fissati dal codice in materia di interpretazione dei contratti, nella parte in cui ha ritenuto, nonostante il contenuto precettivo della sentenza del 2010, che il contratto posto a fondamento della domanda fosse un contratto di mutuo, mentre, nell’atto di citazione, fu fatto valere un contratto di mandato e fu chiesto l’adempimento delle obbligazioni restitutorie da esso dipendenti.

Da ciò, secondo il ricorrente, la violazione delle norme in materia di interpretazione dei contratti, che sono norme giuridiche la cui violazione è sindacabile in cassazione.

Il motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi.

La corte non ha operato alcuna interpretazione della scrittura.

La decisione si fonda esclusivamente sulla considerazione processuale della identità delle due domanda, identità, secondo la corretta valutazione della corte di merito, nient’affatto pregiudicata dalla diversa qualificazione giuridica dell’accordo in base al quale si pretendeva il pagamento.

5. Il terzo motivo denuncia omessa esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti “con riferimento alle deduzioni in ordine all’esistenza del giudicato ed al suo contenuto, all’interpretazione del contratto ed alla discrezionalità della “doppia conforme”.

La corte di merito ha ritenuto che nei due giudizi il negozio giuridico fatto valere fosse il medesimo, documentato dalla scrittura del 12 ottobre 2017, mentre le due azioni erano diverse per petitum e causa petendi.

In questi termini la decisione finisce per essere fondata su premesse assertive, con conseguente violazione non solo delle norme di ermeneutica, ma anche dell’art. 34 c.p.c., per avere la corte deciso senza avere correttamente identificato i termini giuridici e di fatto, della controversia.

Il motivo è inammissibile.

E’ stato già chiarito che il fatto giustificativo della pretesa era pur sempre il medesimo e che c’era stato solamente un mutamento di qualificazione giuridica relativamente al nomen iuris.

Insomma la corte non ha dichiarato inammissibile la domanda in forza della qualificazione giuridica del rapporto in un senso piuttosto che in un altro, ma perchè la domanda, diversamente qualificata, era pur sempre la medesima già decisa con sentenza passata in giudicato.

Il riscontro di tale identità esaurisce la ratio decidendi.

6. Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 113,132 e 116 c.p.c..

Il motivo denuncia la nullità della sentenza per carenza della motivazione e per non avere deciso secondo diritto, come risulta dagli errori denunciati con i motivi precedenti.

Il motivo è inammissibile: esso è privo di qualsiasi autonoma rispetto alle censure oggetto dei motivi precedenti.

7. Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112, art. 183 c.p.c., comma 5, artt. 189, e 345 c.p.c..

La decisione è censurata nella parte in cui la corte assume che l’attore avrebbe potuto già nel primo giudizio fare accertare il credito in forza della diversa causa petendi.

Si sostiene che l’attore non avrebbe potuto proporre la domanda in quel giudizio, pena la violazione del principio che vieta il mutamento di domanda.

8. Il sesto motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 113 c.p.c. “e dei principi Europei”.

Il supposto errore di qualificazione della domanda, in presenza della prova del credito, non poteva giustificare il disconoscimento del diritto nel secondo giudizio, fondato su una diversa situazione giuridica che l’attore non avrebbe potuto far valere già nel precedente giudizio, fondato sull’inadempimento del mutuo. L’originario errore di qualificazione giuridica non poteva trovare rimedio in applicazione del principio iura novit curia, trattandosi di domande diverse.

8.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

E’ stato già chiarito che nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato non si richiedeva la proposizione di una nuova domanda, ma una decisione sull’unica domanda proposta, previa la diversa qualificazione del negozio.

9. Il settimo motivo denuncia la decisione sul punto della condanna alle spese e ai danni.

La cassazione della sentenza della corte d’appello comporterà, senza necessità di apposito motivo, la caducazione del capo relativo alle spese, al risarcimento del danno e alla sussistenza del raddoppio del contributo unificato.

Il motivo è inammissibile.

Esso non contiene alcuna censura, ma indica le conseguenze di una ipotesi non verificata: la cassazione a seguito dell’accoglimento di uno dei motivi precedenti.

L’ultima parte del ricorso è intesa a illustrare che non ricorrono ragioni di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. e, nello stesso tempo, a evidenziare la sussistenza delle condizioni per la cassazione con contemporanea decisione nel merito.

Le considerazioni sono irrilevanti: nessuno dei motivi è stato dichiarato inammissibile per la ragione indicata dalla norma e nessun motivo è stato accolto.

10. In conclusione il ricorso è rigettato con addebito di spese.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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