Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22043 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 31/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10891/2011 proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A., (c.f./p.i. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso

l’avvocato STEFANO PARLATORE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO POTOTSCHNIG, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.C., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO 32, presso l’avvocato CORRADO GIACCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO PISAPIA,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

sul ricorso 25613/2013 proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso

l’avvocato STEFANO PARLATORE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO POTOTSCHNIG, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.C.;

– intimato –

nonchè da:

R.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO 32, presso l’avvocato CORRADO GIACCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TATOZZI CLAUDIO,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso

l’avvocato STEFANO PARLATORE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO POTOTSCHNIG, giusta procura in calce

al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza non definitiva n. 776/2010 e la sentenza

definitiva n. 1572 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositate

rispettivamente il 18/05/2010 e il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FILIPPO PACCIANI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato CORRADO GIACCHI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per, previa riunione alla causa RG.

n. 25613/13, rigetto del presente ricorso RG.n. 10891/11; ed

inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso principale della

causa n. 7 – RG.n. 25613/13, rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor R.C. convenne in giudizio la Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a. (CRV), alla quale aveva affidato nel (OMISSIS) un mandato per la gestione di portafoglio di investimento secondo la linea di maggior rischio (definita in contratto “opportunità”) dal quale egli era poi receduto nel (OMISSIS), chiedendo che venisse accertato l’inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte, con la condanna al risarcimento dei danni in misura pari alla diminuzione del capitale investito maggiorata degli interessi in ragione del 4% annuo. CRV si costituì in giudizio contestando il proprio inadempimento e chiedendo quindi il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Pisa – sezione distaccata di Pontedera, con sentenza resa nel dicembre 2005, rigettò la domanda, osservando tra l’altro come, indiscusso e comunque riscontrato l’adempimento dell’obbligo di informazione periodica dei risultati della gestione, non risultava che il R. avesse avanzato specifiche richieste di investimento o che avesse chiesto di cambiare linea di gestione: con particolare riguardo a questo punto, rilevava che la lettera, prodotta in fotocopia dall’attore, recante la data del 8.9.2000 e un timbro di ricezione della CRV con una sigla, da un lato risultava implicitamente contestata nella sua conformità all’originale dalla banca stessa e – in difetto di produzione dell’originale – non ne era possibile la pur chiesta verificazione potendo anche trattarsi di un fotomontaggio, dall’altro era comunque generica non contenendo indicazioni circa la diversa linea di gestione, tra le cinque previste dalla banca, alla quale il R. volesse passare, avvalendosi peraltro di una facoltà non prevista dal contratto.

Proposto gravame dal R., cui resisteva la CRV, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 18 maggio 2010, in riforma della sentenza di primo grado ha accertato la responsabilità della CRV per inadempimento contrattuale consistito nell’aver omesso di dar seguito alle richieste del R. di modifica della strategia di gestione, condannandola al risarcimento dei danni in tal modo prodotti nel periodo dal (OMISSIS), data di cessazione del rapporto tra le parti, danni la cui liquidazione ha rimesso al prosieguo del giudizio. La corte fiorentina, premesso l’esame del contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti a partire dal giugno 2000 – nella quale ha rilevato la crescente insoddisfazione del R. per i risultati della gestione-, si è soffermata sulla già ricordata lettera del 8.9.2000, sottoscritta dal medesimo che con essa chiedeva “il trasferimento immediato del capitale ad oggi maturato in altro tipo di gestione che cauteli il mio patrimonio anche a scapito dei risultati”, osservando: a) che alla produzione con l’atto di appello proposto dal R. dell’originale del documento, ammissibile ex art. 345 c.p.c. (perchè trattasi dello stesso documento e in ogni caso per la sua indispensabilità), è seguita una modifica della impostazione difensiva della CRV, la quale in comparsa di risposta in appello ha affermato che in primo grado non aveva disconosciuto la sigla figurante in calce al documento insieme al timbro della Cassa, nè la conformità della fotocopia all’originale ex art. 2719 c.c., bensì contestato, ex art. 2712 c.c., che “i fatti ivi rappresentati fossero realmente accaduti”, cioè la loro “conformità all’effettivo svolgimento dei rapporti inter partes”; b) che dunque la verificazione non è necessaria, in quanto non può considerarsi disconosciuto che l’apposizione del timbro per ricezione sulla lettera provenga dalla CRV e che la sigla sul timbro sia effettivamente di un impiegato o funzionario della medesima; c) che quindi – non avendo la Cassa evidenziato una ragione dell’apposizione di timbro e sigla diversa dalla ricezione del documento – può ritenersi provato che alla data del 8.9.2000 il R. chiese alla CRV il passaggio ad altra gestione più cautelativa. Ciò posto, la corte di merito, rilevato come il contratto non precludesse all’investitore una siffatta facoltà, da ritenere d’altra parte compresa tra quelle previste a suo favore dall’art. 24 T.U.F., ha ritenuto che, a fronte della pur generica ma chiara richiesta espressa dal R. nella lettera anzidetta, e ribadita nelle successive, la condotta inerte della CRV – la quale non ha indicato in giudizio una qualche misura adottata a tutela dell’investitore secondo la volontà da lui espressa, quando sarebbe stato sufficiente convocarlo per formalizzare l’opzione di una nuova linea di gestione- non è conforme agli obblighi ad essa imposti dall’art. 21 T.U.F. e dall’art. 43 Reg.Consob n. 11522/98.

Avverso tale sentenza che ha definito parzialmente il giudizio la CRV ha, con atto spedito per la notifica il 20.4.2011, proposto ricorso per cassazione (R.G.n. 10891/11), affidato a nove motivi, cui ha resistito con controricorso il signor R..

Nelle more la Corte d’appello – espletata consulenza tecnica d’ufficio – con sentenza depositata il 17 ottobre 2013 ha definito il giudizio condannando la CRV al risarcimento del danno, che ha liquidato in Euro 332.624,85 (oltre interessi a decorrere dal 8.9.2000 a titolo di lucro cessante equitativamente determinato in misura pari al rendimento dei titoli di Stato con scadenza superiore a 12 mesi). Importo corrispondente, secondo le indicazioni ed i calcoli forniti dal c.t.u., alla perdita patrimoniale che -considerato anche il recupero di valore dei titoli verificatosi nel periodo tra la comunicazione del recesso e la integrale liquidazione dei titoli stessi, conclusasi oltre un anno dopo – il R. avrebbe evitato ove, a partire dal (OMISSIS), la banca avesse adottato quella che, interpretando prudentemente la volontà espressa in modo pur lacunoso ma chiaro dal cliente nella più volte richiamata lettera, doveva apparirle la linea di gestione più conforme a tale volontà, cioè la meno rischiosa (sotto il profilo della componente azionaria) fra le due linee di rischiosità media previste dalla banca.

Anche tale sentenza è stata impugnata per cassazione dalla CRV (R.G.n.25613/13)con ricorso affidato a tremotivi, cui resiste il signor R. con controricorso e ricorso incidentale per due motivi, resistito da CRV con controricorso.

I ricorsi proposti contro la sentenza non definitiva e la definitiva sono stati quindi chiamati alla odierna udienza. Nel termine stabilito dall’art. 378 c.p.c., entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va disposta innanzitutto, a norma dell’art. 274 c.p.c., la riunione tra i ricorsi proposti contro la sentenza non definitiva e contro quella definitiva, stante la evidente connessione.

2. I primi sei motivi del ricorso di CRV contro la sentenza che ha accertato la sua responsabilità vertono sulla efficacia probatoria della missiva del R. datata 8.9.2000. 2.1. In particolare, con il primo ed il secondo motivo la ricorrente si duole che la corte di merito, in violazione dell’art. 2702 c.c. o in subordine omettendo di esaminare tale punto, abbia qualificato come scrittura privata la sigla figurante apposta unitamente al timbro della CRV in calce alla missiva in questione, fondando esclusivamente su di essa l’accertamento in ordine alla ricezione da parte di essa ricorrente della richiesta di modifica contenuta nella missiva, nonostante la mancanza del requisito indispensabile della scrittura privata, costituito dalla sottoscrizione. Non potrebbe infatti qualificarsi sottoscrizione la sigla illeggibile ivi figurante, non essendo questa riferibile ad una persona determinata (anche perchè – come dedotto nel giudizio di primo grado e non contestato da controparte – l’unica persona, tra i dipendenti in attività all’epoca presso la Filiale di (OMISSIS), la cui firma depositata potrebbe avvicinarsi alla sigla stessa non sarebbe stata ivi presente l'(OMISSIS) e nei giorni immediatamente precedenti e successivi). 2.2. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta che la corte distrettuale non abbia applicato la disciplina dettata dagli artt. 214 e 216 c.p.c., relativa alla verificazione delle scritture private disconosciute, nonostante la banca avesse, sin dal primo grado di giudizio, inequivocamente contestato l’autenticità del timbro e della sigla di cui sopra, e reiterato in appello tale contestazione. In via subordinata, si duole della insufficiente motivazione della contraria statuizione (che esclude il formale disconoscimento) espressa nella sentenza d’appello, che la corte distrettuale avrebbe basato su una sola frase contenuta nella comparsa di risposta in appello della Cassa, cui questa contrappone in ricorso altra frase contenuta in altra parte dell’atto stesso. 2.3. D’altra parte – soggiunge la ricorrente nel quinto motivo, con il quale denuncia un’ulteriore violazione dell’art. 214 c.p.c. e art. 2702 c.c. – la reiterazione in appello del disconoscimento della autenticità della sigla e del timbro, già effettuata in primo grado dalla Cassa in relazione alla copia del documento, non sarebbe stata comunque necessaria a seguito della produzione in appello dell’originale, giacchè le copie fotostatiche possono avere il medesimo valore dell’originale sul piano probatorio. In subordine, la ricorrente lamenta nel sesto motivo la insufficienza della motivazione con riguardo alla necessità di reiterare il disconoscimento nel giudizio di appello.

3. Tali doglianze non meritano accoglimento.

3.1. La questione di diritto concernente la illegittima qualificazione come scrittura privata della sigla con timbro della CRV figurante apposta in calce alla missiva del 8.9.2000 non risulta esser stata sollevata in sede di merito, ed è comunque priva di fondamento perchè la ricorrente confonde la esistenza della sottoscrizione con la autenticità della stessa. E’ certamente vero che, a norma dell’art. 2702 c.c., non può considerarsi scrittura privata un documento privo di sottoscrizione, dal quale cioè non risulti la parte da cui proviene, che ne assuma la paternità apponendovi in calce il proprio nome (cfr. ex multis Cass. n. 720/87; n. 2588/89; n. 34/97). Ma tale funzione della sottoscrizione non può non ritenersi integrata là dove sul documento risulti l’indicazione del nome della persona (nella specie giuridica) seguita da una sigla, la cui eventuale difficoltà di decifrazione potrà, ove vi sia stato formale disconoscimento della parte contro cui la scrittura è prodotta, assumere rilevanza ai fini della verificazione, non già escludere l’onere del disconoscimento stesso.

3.2. Quanto alle dedotte molteplici violazioni dell’art. 214 c.p.c., va rammentato che (cfr. sopra) corte distrettuale ha ritenuto di non procedere alla verificazione della scrittura privata in questione perchè, interpretando il contenuto delle difese espresse nella comparsa di risposta in appello della CRV, ha rilevato come quest’ultima (peraltro dopo una condotta tutt’altro che lineare nel giudizio di primo grado) abbia adottato in appello una strategia difensiva diretta non già a contestare univocamente la scrittura sotto il profilo formale, disconoscendo la sigla, bensì sotto il diverso profilo della conformità al vero dei fatti in essa indicati.

Tale iter logico giuridico seguito nella sentenza impugnata – del tutto coerente con il disposto degli arttt. 214 e 216 c.p.c. e indipendente dalla questione, non utilmente posta per la prima volta in ricorso, relativa alla non necessità di reiterare il disconoscimento a seguito della produzione dell’originale della scrittura – viene censurato dalla ricorrente anche con riguardo al vizio di motivazione, nel quale sarebbe incorsa la corte distrettuale esponendo la propria interpretazione delle difese espresse dalla odierna ricorrente nel giudizio di appello. Si tratta tuttavia di doglianze inammissibili, atteso che: a) l’interpretazione delle difese e contestazioni espresse dalle parti negli atti del giudizio è demandata al giudice di merito, il cui giudizio si risolve in un accertamento di fatto, incensurabile in cassazione se congruamente motivato (cfr. ex multis: Cass. n. 14751/07; n. 9011/15); b) nella specie, la corte distrettuale ha puntualmente giustificato la sua interpretazione della difesa espressa sul punto controverso dalla CRV nella comparsa di risposta in appello, riportandone anche, testualmente, un passaggio significativo ed inequivoco; c) la critica esposta in ricorso avverso tale interpretazione si risolve nella richiesta – basata sulla evidenziazione di altra frase contenuta in altra parte della comparsa stessa – di una nuova valutazione complessiva, evidentemente estranea alla verifica di legittimità.

Il rigetto dei primi sei motivi deriva dunque di necessità da quanto sin qui esposto.

4. Altrettanto vale per gli altri tre motivi, con i quali la CRV censura la ritenuta violazione degli obblighi di comportamento ad essa prescritti dall’art. 21 T.U.F. e dall’art. 43 Reg.Consob n. 11522/98, a fronte della richiesta, espressa dal R. nella lettera anzidetta, di “trasferimento immediato del capitale ad oggi maturato in altro tipo di gestione che cauteli il mio patrimonio anche a scapito dei risultati”. 4.1. In particolare, con il settimo ed ottavo motivo la ricorrente sostiene che non può, senza violarsi il disposto (all’epoca vigente) dell’art. 24 T.U.F. e dell’art. 43 Reg. Consob n. 11522/98, affermarsi la idoneità di tale (generica) richiesta a modificare in costanza di rapporto le “caratteristiche della gestione patrimoniale” (con particolare riguardo alle categorie di strumenti finanziari nelle quali investire ed alla tipologia delle operazioni effettuabili) indicate in sede di avvio del rapporto stesso scegliendo tra le cinque linee di investimento prospettate dall’intermediario, caratterizzate da un differente profilo di rischio e da una correlata aspettativa di guadagno. Sostiene cioè che tale modifica, attenendo ai limiti della discrezionalità tipicamente riconosciuta al gestore nello svolgimento della sua attività, richiederebbe l’instaurazione di un nuovo rapporto di mandato gestorio. Osserva tuttavia il Collegio come gli argomenti esposti in ricorso non siano idonei a giustificare la conclusione, cui giunge tale percorso argomentativo, di una pretesa immodificabilità, in costanza di rapporto, della scelta iniziale della linea di investimento: al contrario, non vi è ragione per cui debba negarsi la facoltà del cliente di modificare la scelta iniziale, sempre che naturalmente tale volontà sia inequivocamente manifestata al gestore (cfr. Cass. Sez. 1 24.5.2012 n. 8237). Invero, non solo il contratto non prevede una siffatta preclusione, ma neppure essa è rinvenibile nelle disposizioni normative in materia (art. 24 T.U.F., artt. 37 e ss. Reg. Consob), che del resto risultano piuttosto dirette ad evidenziare la rilevanza attribuita, anche durante l’esecuzione del contratto di gestione, alla volontà del cliente investitore, il quale, oltre alla facoltà radicale di recedere in ogni momento dal contratto (art. 24 T.U.F.), può impartire istruzioni delle quali l’intermediario deve tener conto nel disporre, sulla base delle strategie generali di investimento preventivamente definite, le singole operazioni di investimento (art. 24 T.U.F. e art. 43 Reg.). Riguardo a tale previsione normativa va evidenziato come essa, pur non avendo direttamente ad oggetto la facoltà di modificare la scelta iniziale delle strategie generali, nondimeno si mostra altamente significativa, giacchè prospetta un intervento (sulla scelta delle singole operazioni da compiere) che va ad incidere su un elemento caratterizzante il rapporto di gestione, cioè la discrezionalità dell’intermediario nella esecuzione del mandato. Ancor più, dunque, deve ritenersi legittima la facoltà del cliente di modificare, nel corso del rapporto stesso, la linea di investimento scelta in sede iniziale, sempre che – naturalmente – tale volontà sia manifestata in modo inequivoco; e, sul punto, la corte distrettuale si è pronunciata rilevando, senza ricevere specifiche censure, la chiarezza di significato della comunicazione contenuta nella missiva del 8.9.2000 della quale si è detto, oltre che nelle successive, puntualmente indicate in sentenza. Nè vale opporre la mancanza di indicazione specifica della linea di investimento cui il R. intendesse indirizzarsi, giacchè, come condivisibilmente posto in rilievo dalla corte distrettuale, a tale carenza – ove insuperabile – la Cassa ben avrebbe potuto, e dovuto (considerando i doveri di protezione dei diritti dei clienti e di salvaguardia della loro legittima manifestazione di volontà gravanti sulla Cassa in base alle norme regolanti la materia, in aggiunta a quelle codicistiche: cfr. art. 21, comma 1, lett. a T.U.F., art. 43 comma 2 Reg., art. 1375 c.c.), porre rimedio attivandosi in vario modo onde dar seguito alla volontà manifestata dal cliente, anzichè restare completamente inerte rispetto alla stessa. 4.2. Nè può parlarsi di insufficiente motivazione circa tale inerzia della Cassa. La critica in tal senso espressa nel nono motivo di ricorso si risolve infatti nella prospettazione di una diversa interpretazione della documentazione esaminata dalla Corte di merito, diretta quindi a sollecitare un riesame complessivo dei fatti che è evidentemente estraneo alla verifica di legittiità riservata a questa corte.

5. In conclusione, il ricorso della CRV avverso la sentenza parziale deve essere rigettato.

6. Dei tre motivi sui quali è basato il ricorso della medesima CRV contro la sentenza definitiva, i primi due denunciano la violazione dell’art. 1362 c.c., per avere la corte distrettuale – rispettivamente – attribuito alla “condotta” del R. successiva alla lettera del 8.9.2000 funzione integrativa dell’oggetto del mandato gestorio (con riguardo alla diversa linea più prudente di gestione che la Cassa avrebbe dovuto adottare una volta ricevuta la lettera stessa), e per avere omesso di considerare il comportamento complessivo delle parti successivamente al 8.9.2000 nel processo ermeneutico per stabilire come la Cassa avrebbe dovuto interpretare la volontà del R. nei riguardi della diversa linea di gestione da adottare. Il terzo motivo ribadisce quest’ultimo rilievo sotto il diverso profilo dell’omesso esame di fatti decisivi.

6.1 Anche tali doglianze non meritano accoglimento.

Quanto al primo motivo, la ricorrente pare muovere da una inesatta rilevazione del percorso argomentativo seguito, ai fini della liquidazione del danno, dalla corte di merito nella individuazione del significato che la Cassa, operando con la prudenza imposta dal suo ruolo, avrebbe dovuto attribuire alla volontà espressa dal R. nella lettera più volte richiamata. La corte infatti ha essenzialmente basato il suo convincimento sulla sola analisi del testo della lettera del 8.9.2000 (rilevando in sintesi come da essa potessero trarsi logicamente alcune indicazioni che, prudentemente apprezzate, conducevano ad individuare la linea di rischiosità media), e si è limitata a trarre conferma delle conclusioni così raggiunte dal testo, peraltro del tutto simile, di una successiva lettera del R. del 24 gennaio 2001. In tale percorso interpretativo, dunque, la corte di merito non si è affatto discostata dall’orientamento più volte espresso da questa corte di legittimità (anche nella sentenza n. 13839/04 richiamata in ricorso), secondo cui il primo e principale strumento dell’operazione interpretativa è costituito dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, essendo d’altra parte consentito al giudice ricorrere, in funzione sussidiaria, agli altri elementi interpretativi indicati dagli artt. 1362 c.c. e segg.. Peraltro, nella illustrazione del motivo figurano comprese ulteriori considerazioni, che tuttavia si mostrano estranee al tema della liquidazione del danno costituente oggetto della decisione impugnata.

Gli altri due motivi risultano sostanzialmente diretti entrambi a rappresentare la tesi della ricorrente secondo la quale da due lettere del R. del 26.10.2000 e del 19.1.2001 (in atti), successive a quella più volte richiamata del 8.9.2000, emergerebbe che il cliente fosse ancora orientato verso investimenti che consentivano elevati guadagni, confermando in tal modo l’approccio speculativo manifestato sin dall’avvio dei rapporti con la Cassa. Tesi che tuttavia non è idonea a giustificare le due doglianze prospettate. Non quella di denunzia del vizio di errata applicazione dell’art.1362 cod.civ., dal momento che, come detto, la corte distrettuale non ha mancato di considerare la condotta del R. successiva alla lettera del 8.9.2000 al fine di stabilire il significato che la Cassa avrebbe dovuto attribuire alla volontà in essa manifestata dal medesimo; e neppure quella di denuncia del vizio di motivazione a norma del nuovo testo (qui da applicarsi ratione temporis) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/14), non è integrato dall’omesso esame di elementi istruttori – bensì dall’omesso esame di un fatto decisivo (che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) – qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie esponendo l’apprezzamento dei fatti operato dalla corte di merito, nella cui mera critica si risolve inammissibilmente la censura (cfr. da ultimo Cass. n. 11892/16).

Il rigetto del ricorso principale avverso la sentenza definitiva deriva di necessità da tali considerazioni.

7. Con il primo dei due motivi di ricorso incidentale, il R. lamenta che la corte distrettuale avrebbe erroneamente sottratto dal quantum risarcitorio dovutogli il recupero di valore che i titoli hanno avuto nel periodo trascorso tra lo scioglimento del rapporto di gestione patrimoniale (21.3.2001) e la integrale liquidazione dei titoli stessi (5.6.2002). Sostiene che la sentenza impugnata, là dove ha considerato il “saldo” finale della vicenda a seguito del completamento della liquidazione dei titoli in portafoglio anzichè il più ampio danno (per il minor valore dei titoli) esistente al momento anteriore della cessazione del rapporto di gestione, oltre ad essere contraddittoriamente motivata in ordine alla individuazione della data di scioglimento del rapporto, violerebbe l’art. 1223 c.c. (perchè tale norma impone di tener conto solo delle conseguenze immediate e dirette dell’evento dannoso), l’art. 2909 c.c. (per violazione del giudicato interno in relazione alla sentenza parziale che avrebbe circoscritto fino al (OMISSIS) il perimetro di rilevanza ai fini della liquidazione del danno), e l’art. 1227 c.c., comma 2 (perchè i danni-conseguenza che non rileverebbero ai fini dell’art.1223 non potrebbero neppure astrattamente fondare un obbligo di evitarli da parte del creditore).

7.1. Tali doglianze non meritano accoglimento.

In primo luogo, la dedotta intrinseca contraddittorietà nella motivazione – che peraltro, in base al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui da applicarsi, dovrebbe assumere rilievo tale da essere equiparata alla omissione della motivazione, e quindi radicalmente impedire di comprendere la ratio decidendi (cfr S.U. n. 8053/14; Sez. 1 n. 7983/14) – non è comunque ravvisabile. La corte distrettuale non ha, nel procedere alla liquidazione del danno, negato quanto considerato (coerentemente al decisum con la sentenza parziale) in sede di accertamento dell’inadempimento della Cassa circa la data (21.3.2001) di cessazione del rapporto di gestione di portafoglio: ha solo ritenuto – dando conto delle ragioni di tale convincimento – di dover tenere presente, ai fini per l’appunto della liquidazione del danno, il “saldo” finale della vicenda contrattuale in esame, cioè la somma complessiva concretamente ricevuta dal R. all’esito della liquidazione dei titoli esistenti nel portafoglio alla data dello scioglimento del rapporto di gestione.

Nè, sotto altro profilo, può dirsi che tale considerazione violerebbe il giudicato interno formatosi sulla sentenza parziale, giacchè questa, nel condannare la Cassa al risarcimento dei danni -da liquidare nel prosieguo – conseguenti all’inadempimento per il periodo dal 8.9.2000 al momento di cessazione del rapporto di gestione (21.3.2001), ha precisato l’arco temporale in cui si era esplicata la condotta inadempiente della Cassa, non già esposto una completa disamina dei fatti da considerare ai fini del risarcimento del danno, riservata alla sentenza definitiva. La quale a sua volta ha rettamente considerato quale “primo fondamentale dato” quello, astrattamente prospettato nella sentenza parziale, della differenza tra il valore che il portafoglio avrebbe avuto se la Cassa avesse dato corso alle legittime richieste del R. e il valore dei titoli detenuti in portafoglio alla data di cessazione del rapporto di gestione, aggiungendo il rilievo, certamente di sua competenza, secondo cui il danno da risarcirsi è quello concretamente subito in definitiva dal cliente e non quello in astratto riconducibile al comportamento del danneggiante.

Rilievo che, d’altra parte, non si pone in contrasto con il disposto dell’art. 1223 c.c., là dove la corte di merito, nel procedere come dovuto alla liquidazione del danno esistente alla data della sentenza, ha preso rettamente in considerazione eventi che, pur se verificatisi dopo la data di consumazione dell’inadempimento da parte del gestore, ha posto in relazione con esso. Il che non potrebbe negarsi senza prospettare una inesistente cesura tra l’esecuzione del mandato gestorio e la fase di liquidazione dei titoli la cui acquisizione nel portafoglio gestito integra l’inadempimento accertato: tale liquidazione, al contrario, costituisce uno sviluppo immediato e diretto della cessazione del rapporto di gestione, sì che il suo risultato non può certo considerarsi irrilevante ai fini dell’accertamento del danno in concreto subito dall’investitore nella vicenda contrattuale in esame. E se anche – come la corte distrettuale non ha mancato di precisare – il contenimento del danno all’esito della fase liquidatoria fosse da ricondurre ad una scelta dello stesso R. sui tempi della liquidazione dei titoli, ciò non costituirebbe altro che diligente adempimento da parte sua dell’obbligo gravante sul creditore a norma dell’art. 1227 c.c., comma 2 e non potrebbe certo consentirgli di vedersi risarciti danni che, adempiendo a tale obbligo, ha evitato.

8. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso incidentale, con il quale il R. si duole, sotto il profilo della violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., della mancata rivalutazione, in aggiunta agli interessi legali, dell’importo liquidato a titolo risarcitorio, come da lui richiesto sin dalla citazione in primo grado. Invero la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato può ravvisarsi solo ove vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, non quindi ove il giudice di merito abbia provveduto sulla domanda: nella specie, disponendo la reintegrazione del patrimonio del danneggiato dal pregiudizio conseguente al ritardo nella percezione della somma dovutagli a titolo risarcitorio secondo un calcolo diverso da quello proposto dal danneggiato (facendo riferimento non agli indici Istat ma al rendimento dei titoli di Stato nel periodo considerato). Scelta, questa, riservata alla valutazione discrezionale della corte di merito, che nella specie non ha mancato di esporne le ragioni: fuor di luogo è dunque la ulteriore doglianza di motivazione meramente apparente, del che peraltro si trova chiara conferma nella stessa critica che l’illustrazione del motivo rivolge nel merito (inammissibilmente) verso le ragioni della decisione.

9. In conclusione, sono rigettati sia il ricorso della Cassa contro la sentenza parziale sia i ricorsi proposti da entrambe le parti contro la sentenza definitiva. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese dei giudizi riuniti.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso contro la sentenza parziale ed entrambi i ricorsi contra la sentenza definitiva; compensa tra le parti le spese dei giudizi riuniti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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