Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22043 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 24/10/2011), n.22043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M.R. ((OMISSIS)) R.D.

(OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTILIO

VARO 133, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI ANGELO, che li

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– Intimata –

avverso il decreto nei procedimento iscritti ai nn. 58655, 58657/2006

R.G. VG della CORTE D’APPELLO di ROMA dell’11/11/08, depositato il

15/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che ha

concluso per l’accoglimento parziale e per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- L.M.R. e R.D. hanno adito la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al T.a.r. del Lazio con ricorso del 1996, deciso con sentenza del 2006.

La Corte d’appello di Roma, con il decreto impugnato, fissata la ragionevole durata del giudizio in anni cinque per due gradi, ritenuto violato il relativo termine per anni 4, ha liquidato, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, condannando la convenuta alle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso le parti attrici formulando due motivi.

Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il P.G. ha depositato memoria.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.1.- Le parti ricorrenti, con il primo motivo, denunciano violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo del decreto che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda, in contrasto con la natura indennitaria dell’equa riparazione e richiama a conforto alcune sentenze di questa Corte; il mezzo si conclude con quesito di diritto concernente tale profilo.

2.2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, in violazione dei minimi di tariffa (il ricorso riporta le singole voci asseritamente spettanti in riferimento all’attività svolta ed allo scaglione applicabile). Il mezzo si chiude con la formulazione di quesito avente ad oggetto l’obbligo del giudice del merito di osservare i minimi stabiliti dalla tariffa forense.

3. – Il primo motivo è fondato in virtù del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, dal carattere indennitario dell’obbligazione in oggetto discende che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, in base alla regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 8118, n. 5672 e n. 787 del 2009; n. 8712 del 2006; n. 7389 del 2005;

v. anche Cass. n. 2248 del 2007). L’accoglimento del motivo comporta la cassazione del decreto limitatamente alla parte relativa alla decorrenza degli interessi legali – assorbito il secondo motivo, occorrendo comunque procedere alla riliquidazione delle spese del giudizio – e la causa può essere decisa nel merito, sussistendone i presupposti, mediante attribuzione degli accessori a far data dalla domanda. Assorbito il secondo motivo relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, la Corte deve cassare il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condannare l’Amministrazione a corrispondere gli interessi legali sulla somma liquidata alle parti ricorrenti dalla data della domanda giudiziale.

L’esito complessivo della lite induce il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità in ragione della metà.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alle parti ricorrenti gli interessi legali sulla somma liquidata per indennizzo dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 456,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario;

che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 330,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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