Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22043 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, (ud. 22/03/2018, dep. 11/09/2018), n.22043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25915-2016 proposto da:

C.R., in proprio e mediante il procuratore ad negotia

STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO,

13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex

lege;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 597/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 12/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 31.8.2011 C.R., in proprio e quale erede di C.B.H., proponeva con il patrocinio dell’avvocato Nicola Staniscia una domanda ex lege n. 89 del 2001 per ottenere l’equa riparazione del danno sofferto a causa della durata irragionevole di una controversia svoltasi dinanzi il Tribunale e la Corte di Appello di Roma; danno scaturente dalla violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con L. n. 848 del 1955.

Con provvedimento del 16.4.2014, depositato il 2.5.2014, la Corte di Appello rilevava che il procuratore del ricorrente era stato sospeso dall’esercizio della professione forense a tempo indeterminato a decorrere dal 18.7.2013 e dichiarava l’interruzione del processo.

Con ricorso depositato il 17.9.2014 Staniscia Nicola, affermando di agire in qualità di procuratore ad negotia di C.R., riassumeva il giudizio con il patrocinio di diversi professionisti, da lui stesso nominati con procura a margine dell’atto di riassunzione.

Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello riteneva che il mandato originariamente conferito dal C. all’avvocato Staniscia fosse valido, ancorchè privo di data, perchè regolarmente apostillato secondo la Convenzione dell’Aja; che, tuttavia, detto mandato conferisse al nominato procuratore soltanto la rappresentanza processuale, e non anche quella sostanziale; che, di conseguenza, fosse privo di effetto l’atto di riassunzione promosso dallo Staniscia nella sua asserita (ma in effetti inesistente) qualità di procuratore ad negotia del C.; e dichiarava di conseguenza estinto il giudizio.

Interpone ricorso avverso tale decisione il C. affidandosi a un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Avvocatura dello Stato.

Nessuna delle parti ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, degli artt. 303 e 82 c.p.c. e del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 9, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene in particolare che il giudice di merito avrebbe errato nel non configurare, all’interno del mandato speciale alle liti conferito dal C. all’avvocato Staniscia e apostillato secondo la Convenzione dell’Aja, anche una procura ad negotia, segnatamente nella parte in cui ai predetti avvocati era stato conferito, inter alia, anche il potere di nominare avvocati o sostituti. Da tanto conseguirebbe la ritualità dell’atto di riassunzione, promosso dallo Staniscia nella qualità (appunto) di procuratore ad negotia del C..

La censura è infondata.

Ed invero, come già rilevato in fattispecie analoghe, decise con le ordinanze n. 26744/2017, n. 26745/2017, n. 26908/2017 e n. 26909/2017, questa Corte ha effettivamente affermato il principio secondo cui “Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato ad negotia – non vietato dalla legge professionale nè dal codice di rito – che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati, bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1756 dell’8/02/2012, Rv.621422; conformi, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26365 del 29/12/2010, Rv. 615348; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16736 del 09/08/2005, Rv. 583927).

Tuttavia, è da escludere che con il mandato speciale trascritto in ricorso il ricorrente abbia inteso nominare lo Staniscia suo rappresentante “sostanziale” generale e dunque che lo abbia investito in pari tempo del potere di rappresentanza processuale volontaria. Alla stregua della sua letterale e logica formulazione, infatti, il mandato speciale de quo agitur non integra una procura sostanziale avente portata generale e omnicomprensiva. Nè può ritenersi che con il predetto mandato il ricorrente abbia nominato l’avvocato Nicola Staniscia suo rappresentante “sostanziale” speciale ovvero suo rappresentante con specifico riferimento alla pretesa risarcitoria ex lege n. 89 del 2001 correlata all’irragionevole durata del giudizio presupposto. Detto mandato, infatti, contiene soltanto un riferimento, invero assolutamente generico ed indifferenziato, a “tutte le cause civili promosse e da promuovere in qualsiasi grado di giudizio contro l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e contro il Ministero della Giustizia anche per esperire il ricorso avanti alle Corti di Appello competenti per l’equo indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001″, che evidentemente identifica l’ambito oggettivo del potere rappresentativo conferito dalla parte al procuratore. Di conseguenza, la facoltà di nominare altri avvocati, contenuta nella procura speciale in esame, non può che essere apprezzata con riferimento, appunto, ai limiti oggettivi del mandato, che è idoneo ad esplicare i suoi effetti solo nell’ambito della rappresentanza volontaria processuale.

La ricostruzione è coerente con il dettato dell’art. 77 c.p.c., posto che potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, talchè neppure il rappresentante legale di una società di capitali può conferire ad un terzo una rappresentanza limitata soltanto agli atti del processo” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8681 dell’08/08/1995, Rv. 493600; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5655 del 09/06/1998, Rv. 516214; Cass. Sez. 1, Sentenza n.19528 del 29/09/2004, Rv. 577412; Cass. Sez. L, Sentenza n.13054 del 01/06/2006, Rv. 589865; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43 del 03/01/2017, Rv. 643016; ed anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1578 del 14/02/1995, Rv. 490425, secondo cui “La rappresentanza processuale, intesa come potere di agire o resistere in giudizio per il dominus e, in tale quadro, di conferire, in suo nome, la procura al difensore (rappresentanza a cui si riferisce l’art. 77 c.p.c.) può essere attribuita ad un terzo solo insieme alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto poi dedotto in giudizio. La rappresentanza che, in violazione di tale principio, sia stata attribuita con solo riferimento alla sfera processuale è invalida e comporta l’invalidità della procura alle liti sulla sua base conferita, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio).

L’inosservanza dell’art. 77 c.p.c. comporta il difetto della legitimatio ad processum in capo al rappresentante esclusivamente processuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n.16274 del 31/07/2015, Rv. 636619; conf. Cass. Scz. U, Sentenza n.24179 del 16/11/2009, Rv. 610170) e quindi la nullità della procura alle liti da costui rilasciata a terzi (Cass. Sez. 1., Sentenza n. 1578 del 14/02/1995, Rv. 490425; conf Cass. Sez. L., Sentenza n.821 del 27/01/1998, Rv. 511987) ed il difetto di ius postulandi in capo all’abogado Sabrina Mastropaolo ed all’avvocato Andrea Belardinelli, officiati dallo Staniscia ai fini della riassunzione del giudizio. Ciò comporta l’invalidità della costituzione, in sede di riassunzione, del rapporto processuale.

L’accertamento relativo alla legitimatio ad processum del rappresentante, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, può essere effettuato anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto.

In dipendenza del rigetto del ricorso, il solo C.R. va condannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo (si tenga conto che, in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato – nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario-riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5028 del 18/04/2000, Rv. 535811; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5859 del 22/04/2002, Rv. 553931).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente C.R. a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA