Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22043 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. II, 03/09/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 03/09/2019), n.22043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25789/2015 proposto da:

ARCIDIOCESI DI (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONINA FUNDARO’;

– ricorrente e c/ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore,

P.S.;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

REGIONE SICILIANA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1295/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato FUNDARO’ Antonina, difensore della ricorrente e

controricorrente incidentale che ha chiesto l’accoglimento delle

difese esposte ed agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Arcidiocesi di (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il Comune di Palermo, che resiste con controricorso proponendo ricorso incidentale, e nei confronti della Regione Siciliana, che non svolge difese, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 9.9.2015, che ha respinto il suo appello, confermando la sentenza del Tribunale di Palermo 6.10.2009, che aveva accertato che l’Opera Pia Pignatelli – Gulì costituiva una persona giuridica di diritto privato e rigettato ogni altra domanda.

La causa era stata introdotta dall’Arcidiocesi sul presupposto dell’appartenenza ad essa attrice dell’intero patrimonio del disciolto Istituto (OMISSIS), di cui nel maggio 1998 era stata disposta la fusione con l’Opera Pia Ricovero Gente di Mare Simone Gulì, in forza di un legato in proprio favore della principessa (OMISSIS), con la richiesta di accertare la natura privata dell’Istituto, ottenere il rilascio di tutti gli immobili occupati dal Comune di Palermo, ad eccezione di un edificio in (OMISSIS), con condanna del Comune al pagamento di Euro 500.000 e 700.000 annui, per le causali indicate, oltre accessori e danni.

La citazione faceva riferimento ad un protocollo di intesa col Comune per la gratuita concessione di immobili con l’obbligo della vigilanza e della custodia, alla inadempienza del Comune, alla occupazione da parte di terzi, ad accordi in sede di conferenze di servizio indette dalla Regione siciliana, al decreto di estinzione dell’Opera Pia disposto dal Presidente della Regione, inspiegabilmente impugnato dal Comune dinanzi al Tar.

La Corte di appello, per quanto ancora interessa, esaminato prioritariamente l’appello incidentale del Comune per l’erroneo riconoscimento della natura privata dell’IPAB-Istituto Opera Pia Pignatelli-Gulì, lo ha ritenuto infondato richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 396/1988, che ha dichiarato illegittimo la L. n. 6972 del 1980, art. 1, che definitiva pubbliche le istituzioni regionali ed infraregionali di assistenza e beneficienza e la giurisprudenza di legittimità.

Quanto all’appello principale della Arcidiocesi sulla errata interpretazione della volontà testamentaria della (OMISSIS) ed alla negazione della proprietà del compendio, il Tribunale, una volta accertata la natura privata dell’Istituto, aveva osservato che l’unica disciplina applicabile era quella del codice civile e non della L. n. 328 del 2000, invocata dall’Arcidiocesi ed appariva condivisibile la tesi del legato modale con l’onere della fondazione di una casa per giovani indigenti; solo una espressa volontà della Principessa avrebbe consentito il trasferimento dei rapporti e del patrimonio immobiliare all’Arcidiocesi ma non vi era traccia di tale volontà nella scheda testamentaria; erano infondate le altre censure, in particolare sull’accordo transattivo e sul giudicato esterno.

Il ricorso principale si articola in otto motivi, l’incidentale in unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente principale denunzia: 1) sopravvenuto giudicato del giudice amministrativo, sopravvenuta definitività del D.P.R.S. n. 171 del 2006, violazione dell’art. 2909 c.c., art. 345 c.p.c., art. 50 c.p.c., R.D. n. 1054 del 1924, art. 36, perchè il CGA ha confermato la sentenza del TAR sul difetto di giurisdizione; 2) efficacia della transazione e violazione degli artt. 1965,1969,1399 c.c. e R.D. n. 2440 del 1923, art. 17; 3) definitività della transazione per mancata impugnazione della Delibera di giunta e del D.P.R.S. n. 171 del 2006, che l’ha recepita; 4) giudicato endoprocessuale ed esterno sotto vari profili; 5) competenza esclusiva del Presidente della Regione in ordine alla estinzione delle IPAB; 6) violazione delle norme sulla proprietà privata, sul testamento e sul legato modale e degli artt. 832,587,647,648,649 c.c. e segg.; 7) violazione della L. n. 382 del 2000, del D.Lgs. n. 207 del 2001 e del D.P.R. 4 novembre 2002; 8) mancata contestazione dei danni e della loro quantificazione.

Il ricorso incidentale denunzia l’erroneo riconoscimento della natura privata dell’IPAB ed omessa, insufficiente motivazione deducendo che il tribunale aveva dichiarato la natura privata dell’Opera Pia (OMISSIS) e non della Opera Pia Pignatelli-Gulì.

Ciò premesso, si osserva:

Le parti ripropongono sostanzialmente le questioni esaminate dalla Corte di appello.

In ordine al ricorso principale, i primi cinque motivi ripropongono questioni sulle quali la sentenza ha sufficientemente risposto e non si misurano con la ratio decidendi preliminare, decisiva ed assorbente secondo la quale solo una espressa volontà della Principessa avrebbe consentito il trasferimento dei rapporti e del patrimonio immobiliare all’Arcidiocesi ma non vi era traccia di tale volontà nella scheda testamentaria.

Tale preclusione fa venir meno l’interesse a tutta una serie di profili che presuppongono una legittimazione attiva in capo alla ricorrente.

I motivi sei e sette violano la necessaria specificità della impugnazione senza riportare compiutamente le clausole che legittimerebbero una diversa interpretazione e, con la denunzia di plurime violazioni, manifestano dissenso rispetto alla statuizione trascurando che l’attività ermeneutica è prerogativa del giudice di merito.

L’opera dell’interprete è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica, oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04n. 753).

L’ottavo motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti.

Quanto al ricorso incidentale non si dimostra la decisività dell’asserito errore sulla identificazione dell’Istituto del quale è stata dichiarata la natura privata mentre, in ordine ai vizi di motivazione va ricordato che, a seguito della riformulazione della norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dell’art. 360 c.p.c., n. 5), pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

La Corte d’appello, infatti, ha deciso la controversia sulla base delle risultanze di causa.

Donde il rigetto dei ricorsi e la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico delle due parti.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA