Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22042 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 31/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 31/10/2016), n.22042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18882/2014 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA, 259,

presso l’avvocato MARCO PASSALACQUA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUGLIELMETTI GIOVANNI, giusta procura in

calce ai ricorso;

COOP ESTENSE SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, 259, presso

l’avvocato MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIOVANNI CAVANI, GUSTAVO GHIDINI, MARCO

MERGATI, giusta procura in calce al ricorso successivo;

– ricorrente e ricorrente successivo –

contro

F.S., G.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CARLO PASSAGLIA, 11, presso l’avvocato VALENTINO SIRIANNI,

rappresentati e difesi dall’avvocato CATERINA MALAVENDA, giusta

procura in calce al controricorso;

C.B. e ESSELUNGA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CIRO MENOTTI 24, presso l’avvocato MAURIZIO FERRI, rappresentato e

difeso dagli avvocati SARA BIGLIERI, FRANCESCO DENOZZA, VINCENZO

MARICONDA, giusta procure a margine del controricorso;

MARSILIO EDITORI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 47,

presso l’avvocato PAOLO TODARO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MATTEO DE POLI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1463/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato G. GUGLIELMETTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

uditi, per i controricorrenti ESSELUNGA +1, gli Avvocati S. BIGLIERI

e F. DENOZZA che hanno chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;

udito, per la controricorrente MARSILIO, l’Avvocato M. DE POLI che si

riporta;

uditi, per la ricorrente successiva COOP ESTENSE, gli Avvocati G.

CAVANI e G. GHIDINI che hanno chiesto l’accoglimento dei propri

motivi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso COOP

ESTENSE: motivi secondo, quinto, sesto, settimo e ottavo, e

l’accoglimento del ricorso Z.: motivi primo, secondo e sesto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La Coop Estense ha convenuto in giudizio C.B., G.A., F.S. e le società Esselunga e Marsilio Editore e ne ha chiesto la condanna,

in solido, al risarcimento dei danni, a norma dell’art. 2043 c.c. e art. 2598 c.c., nn. 2 e 3, lamentando di essere stata diffamata e di avere subito concorrenza sleale per denigrazione, scorrettezza professionale e pubblicità ingannevole, in relazione al libro, edito da Marsilio, distribuito e pubblicizzato da Esselunga, intitolato (OMISSIS), scritto dal C., con prefazione dell’economista A. e appendice del giornalista F., con il quale l’autore aveva inteso sferrare un atto di accusa nei confronti della Lega delle Cooperative, e in relazione alla campagna mediatica che ne era seguita (con la pubblicazione di articoli di stampa, la partecipazione dell’autore a trasmissioni televisive ecc.). La condanna dei convenuti è stata chiesta anche da Z.M., presidente della Coop Estense, il quale è intervenuto nel giudizio, lamentando di avere subito per i medesimi fatti offese all’onore e alla reputazione.

2.- Ad avviso dell’attrice e dell’intervenuto, il libro del C., da anni in competizione con la Lega delle Cooperative, presentava un contenuto diffamatorio e anticoncorrenziale: accusava Coop Estense di appartenere a una loggia politica e affaristica che le garantiva favori economici e finanziari, grazie alla protezione dei partiti e delle amministrazioni locali di un determinato orientamento politico; di avere creato un monopolio nella distribuzione commerciale; di avere impedito l’espansione delle imprese concorrenti; di beneficiare di un trattamento fiscale favorevole e di essere un’impresa inefficiente e non vantaggiosa per i consumatori. In particolare, il libro conteneva un capitolo centrale, intitolato Z.M. e Coop Estense, che offriva una lettura critica della competizione con l’azienda Esselunga, in relazione a tre vicende ivi descritte: la prima (cd. (OMISSIS)), riguardante l’acquisto di un vasto terreno ad un prezzo di favore da un’anziana signora per la realizzazione di un centro commerciale; la seconda (cd. (OMISSIS)), riguardante l’irregolare aggiudicazione da parte di Coop Estense di un’asta per la vendita di un’area ad un prezzo eccessivo, al fine di ostacolare i progetti di Esselunga; la terza, riguardante una indebita variante al piano regolatore che consentiva a Coop Estense di realizzare un nuovo supermercato ((OMISSIS)). Inoltre, il libro conteneva una prefazione, a firma dell’economista A., il quale esprimeva considerazioni critiche sul mercato della grande distribuzione, sulla difficile concorrenza tra imprese cooperative e imprese lucrative, sul regime fiscale agevolato di cui le prime beneficiavano, e un’appendice del giornalista F., il quale si soffermava sulla posizione di preminenza delle cooperative, favorita anche dai rapporti privilegiati con le amministrazioni locali, e sulla storia, rappresentata in modo negativo, di Coop Estense e del suo fondatore Z..

3.- Il Tribunale di Milano ha rigettato le domande, ritenendo applicabile ai dedotti illeciti, sia diffamatorio che concorrenziale, l’esimente dell’esercizio del diritto di critica e della libera manifestazione del pensiero, a norma degli artt. 21 e 9 Cost. e art. 51 c.p..

4.- La Corte d’appello di Milano, con sentenza 10 aprile 2014, ha rigettato i gravami di Coop Estense e Z.. Per quanto ancora interessa, la Corte ha affermato la “attitudine potenzialmente lesiva del libro, nelle sue diverse parti, e della campagna a sostegno”, ma ha ritenuto applicabile, come già il primo giudice, la scriminante dell’esercizio del diritto di critica, ravvisandovi non un’opera o inchiesta giornalistica, ma un’opera artistico-letteraria, in cui prevaleva l’affermazione di ideali e valori che l’autore intendeva trasmettere. Nel libro, infatti, secondo la Corte, mancava un intento informativo e prevaleva l’esigenza narrativa, anche autobiografica, in forma semplificata e funzionale all’espressione di una personale riflessione critica sulla storia di Esselunga e sui suoi difficili rapporti con Coop Estense; di conseguenza, ha ritenuto applicabili limiti meno stringenti all’esercizio del diritto di critica, con riguardo ai parametri della verità dei fatti e della continenza dei giudizi espressi dall’autore.

In particolare, ad avviso della Corte, nelle vicende descritte nel libro, il C. aveva espresso un giudizio critico personale, orientato e percepibile dai lettori, fondato su fatti vissuti in prima persona, quantomeno verosimili – come i benefici fiscali, le varie forme di finanziamento e i favori concessi alle Coop dalle amministrazioni locali – con toni vivaci, aspri e ruvidi, ma anche con ironia e modalità non sproporzionate, su un tema generale – riguardante il sistema delle Coop – che apparteneva da tempo al dibattito politico ed economico. Di conseguenza, ha ritenuto configurabile la scriminante dell’esercizio del diritto di critica, in relazione ad entrambi gli illeciti contestati: sia a quello diffamatorio, sia a quello concorrenziale, in considerazione dell’attitudine anticoncorrenziale dei messaggi contenuti nel libro.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, secondo la Corte, il fatto che uno degli autori dell’attività lesiva denunciata fosse un imprenditore (Esselunga) non era sufficiente per escludere l’applicabilità della predetta scriminante, la quale è configurabile quando l’attività lesiva sia espressione di una critica che – come nel caso in esame – si inserisca in un dibattito di interesse pubblico. Inoltre, era da escludere la prospettata finalità anticoncorrenziale del libro, sotto il profilo della denigrazione della concorrente Coop Estense (art. 2598 c.c., n. 2), poichè il messaggio critico contenuto nel libro nulla aveva a che vedere con i prodotti commercializzati da Coop Estense e da Esselunga; mancava anche la prova dello storno dell’altrui clientela e di effettive perdite economiche subite da Coop Estense. Infine, nel comportamento di C. – Esselunga era ravvisabile una reazione giustificabile come legittima difesa, quantomeno putativa, rispetto alle offese arrecate da Coop Estense.

5.- Avverso questa sentenza Coop Estense e Z. hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione, affidati rispettivamente a dieci e sette motivi, cui si sono opposti C.B., G.A., F.S. e le società Esselunga e Marsilio Editore. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi di Coop Estense e Z. sono rispettosi dei requisiti di specificità e autosufficienza, imposti dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6 e, quindi, le eccezioni di inammissibilità, genericamente proposte dai contoricorrenti, sono infondate.

2.- Con il primo motivo di ricorso, Coop Estense denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 595 c.p., in ordine alla qualificazione del libro come opera letteraria o artistica o di fantasia, anzichè come opera giornalistica o saggistica, la quale si proponeva una circostanziata e documentata ricostruzione della realtà, in tal modo presentata al pubblico, con un contenuto di denuncia tipica del giornalismo d’inchiesta e con la conseguente necessità di applicare i più severi limiti dell’attività giornalistica e, in particolare, quelli della verità dei fatti narrati, requisito mancante del tutto, avendo la stessa sentenza impugnata osservato che si trattava di una narrazione “semplificata e funzionale all’espressione di un personale giudizio critico politico in senso ampio”, quindi molto lontana dalla verità.

Il secondo motivo del medesimo ricorso denuncia omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) e nullità della sentenza per mancanza della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 4), in ordine ai requisiti, del tutto mancanti, per configurare l’esimente del diritto di critica e cronaca, cioè la verità anche putativa dei fatti narrati e la continenza della loro rappresentazione.

Ai suddetti motivi sono connessi i primi due motivi del ricorso Z., il quale, con il primo, denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 21 Cost. e art. 2043 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto inapplicabili i più rigorosi limiti relativi al diritto di critica e cronaca, sulla base dell’erroneo presupposto che il libro in questione fosse un’opera artistica, e sufficiente la mera “ragionevole verosimiglianza” dei fatti narrati, senza accertare se la narrazione ivi contenuta fosse aderente ai fatti (verità) e rispettosa del principio di continenza (sotto il profilo della forma civile della rappresentazione) e senza valutare nel merito i singoli episodi narrati. Ad avviso di C. ed Esselunga, invece, quella di Esselunga – C. non era un’opera artistica, poichè non conteneva una ricostruzione di fantasia, ai fini della comunicazione dei messaggi di un artista, trattandosi invece di un atto di accusa che presupponeva la verità dei fatti denunciati: ciò avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a verificarla in concreto e ad applicare i più rigorosi limiti riguardanti l’esercizio del diritto di critica e cronaca in ambito giornalistico.

Con il secondo motivo, Z. denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) e motivazione mancante (art. 360 c.p.c., n. 5), in ordine al carattere offensivo di alcune espressioni utilizzate nel libro, non specificamente valutate dalla Corte di merito, la quale aveva ravvisato l’esimente del diritto di critica-cronaca nella forma meno rigorosa del diritto di espressione artistica, anche sotto il profilo della continenza, limitandosi a sostenere che quelle espressioni si riferivano “a un contesto complessivo e non certo alla persona di Z. e all’ente Coop Estense”, che avevano un “valore metaforico” ed erano espressione di “una sintesi conclusiva del dissenso manifestato dall’autore”.

2.1.- L’eccezione di inammissibilità dei motivi attinenti ai dedotti vizi motivazionali, in presenza di “doppia conforme”, è infondata. La previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, non si applica, a norma del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012 (v. Cass. n. 26860 e 27181/2014). Nella specie, invece, il giudizio in grado di appello, che ha originato la sentenza impugnata col ricorso in esame, è stato introdotto con atti notificati in data 13 maggio 2011.

E’ stata dedotta anche la nullità della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., n. 4), sotto il profilo della mancanza assoluta o apparenza della motivazione, ipotesi alla quale è estranea la previsione di cui al citato art. 348 ter, comma 5 e alla quale resta applicabile il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in presenza di anomalia motivazionale che si risolva in una “motivazione apparente” o “perplessa”, rimanendo esclusa la rilevanza della mera insufficienza della motivazione (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

2.2.- Il presupposto logico-giuridico della sentenza impugnata, la quale ha assolto C. – Esselunga da ogni responsabilità, è costituito dalla qualificazione del libro di cui si tratta come un’opera artistico-letteraria, in relazione ai profili diffamatori in esso contenuti (e riconosciuti dagli stessi giudici di merito) ai danni di Coop Estense e Z., in applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica, che la sentenza impugnata ha valutato secondo parametri meno rigidi rispetto a quelli previsti per l’attività giornalistica. In particolare, rispetto alla verità – valutata in termini di mera verosimiglianza dei fatti narrati – e alla continenza – che secondo i medesimi giudici sarebbe rispettata in presenza di toni aspri e modalità anche corrosive e impietose con le quali l’autore aveva espresso la proprie tesi – la sentenza impugnata, in sostanza, ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla conoscenza del punto di vista dell’autore su un tema appartenente al dibattito economico e politico.

2.2.1.- E’ necessario premettere che sulla natura artistica-letteraria del libro, anzichè giornalistica-informativa, non si è formato alcun giudicato, infondatamente eccepito dai controricorrenti con riguardo alla relativa statuizione del Tribunale. Infatti, gli attuali ricorrenti hanno specificamente dedotto, in appello, l’intento informativo del libro (OMISSIS) e l’inapplicabilità dell’esimente della libera manifestazione del pensiero, in tal modo implicitamente, ma inequivocabilmente, contestandone la natura artistica e letteraria.

2.2.2.- E’ ugualmente infondata l’eccezione dei controricorrenti, secondo la quale la suddetta indagine implicherebbe un accertamento di fatto, riservato ai giudici di merito e, quindi, incensurabile in sede di legittimità: la valutazione della natura dell’opera incide direttamente sull’ambito applicativo dell’esimente della libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e, quindi, sul contenuto del diritto di critica, invocato in contrapposizione al diritto della personalità di chi vi si oppone, sicchè l’eventuale errore del giudice di merito è determinato dalla violazione di norme di diritto regolanti la configurazione giuridica della fattispecie ed è, quindi, censurabile in cassazione (ad esempio, nel senso che l’erronea valutazione dell’ambito applicativo del diritto di cronaca rispetto al diritto di critica implica la violazione di norme di diritto, v. Cass. n. 3267 del 2008).

2.3.- I motivi in esame (esposti sub 2) sono fondati nei termini che seguono.

E’ consolidato l’indirizzo secondo il quale, per affermare la responsabilità dell’autore di opere artistiche (cui appartengono quelle letterarie, teatrali, cinematografiche ecc.) che siano lesive della personalità di chi sia in esse menzionato, non è sufficiente che il giudice accerti la natura non veritiera dei fatti o delle circostanze riferite o che queste possano ledere la reputazione altrui (v. Cass. n. 7798/2010, 10495/2009 e, con riferimento alla satira, n. 21235/2013, n. 28411/2008). La ragione di questo trattamento, che privilegia e tutela l’espressione artistica dell’autore, si spiega in ragione del fatto che compito dell’arte non è quello di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto oggetto, ma di idealizzarla o esprimerla mediante figure retoriche tendenti ad una trasfigurazione creativa, ma ciò presuppone che possa immediatamente apprezzarsene l’inverosimiglianza, cioè la manifesta difformità e lontananza della rappresentazione artistica dalla realtà (v., con riferimento alla satira, anche Cass. n. 14822/2012).

Le opere espresse con il mezzo della parola, a norma dell’art. 1 della legge sul diritto d’autore, appartengono alla letteratura, in quanto esprimono un’opera dell’ingegno la cui creatività è riconosciuta da quella legge, purchè la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall’autore, anche se la creatività sia minima e consista in idee e nozioni semplici (v. Cass. n. 12314/2015, n. 11953/1993).

Tuttavia, nel rapporto tra i diritti della personalità e le opere dell’intelletto che sui primi incidano negativamente, è necessario distinguere, sulla base di criteri diversi, tra le opere appartenenti all’ampia categoria di quelle giornalistiche (tra le quali rientrano anche quelle tipiche del cd. giornalismo d’inchiesta, i pamphlet ecc.) e quelle artistiche (tra le quali, in particolare, quelle letterarie).

L’estrinsecazione del pensiero che si realizza tramite un’opera letteraria è diversa rispetto a quella che si compie tramite l’attività giornalistica: mentre quest’ultima trova il proprio fondamento nell’art. 21 Cost. e svolge la funzione di offrire informazioni o notizie su fatti e vicende, anche se con l’aggiunta di valutazioni soggettive (che integrano i diritti di cronaca e, soprattutto, di critica), l’opera letteraria, tutelata dagli artt. 9 e 33 Cost., si connota per la creatività o, comunque, per l’affermazione di ideali e valori che l’autore intende trasmettere mediante un’attività realmente inventiva o, comunque, di trasfigurazione creativa della realtà (v. Cass. n. 7798/2010).

Se è vero che il discrimen non è disvelato dalla sola metodologia espositiva e che non può escludersi la natura artistico-letteraria di uno scritto, in virtù di un riferimento occasionale o secondario nel contesto globale dell’opera a vicende realmente accadute, tuttavia, arduo affermare – come ha fatto la Corte milanese – la natura artistico-letteraria di un’opera realizzata, nell’intenzione manifestata dall’autore, per essere un “atto di accusa”, la cui credibilità dipende evidentemente e direttamente dalla verità dei numerosi fatti, circostanziati, ivi narrati e sostenuti da documentazione allegata, posti a fondamento delle critiche avanzate al sistema delle Cooperative. Se così siamo allora nel campo della libera manifestazione del pensiero, di cui il diritto di critica costituisce la principale manifestazione, ed è significativo che C. – Esselunga lo invochino a giustificazione dell’offesa arrecata alla reputazione, anche commerciale, delle controparti.

Il diritto di critica, diversamente da quello di cronaca, non si concreta nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio o, più genericamente, in una opinione che, come tale, non può che essere fondata su un’interpretazione di fatti e comportamenti e, quindi, non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, e tuttavia il fatto, presupposto ed oggetto della critica, deve corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, perchè frutto di un serio lavoro di ricerca delle fonti da cui proviene. Ciò vale, in particolare, quando, come nel caso del libro (OMISSIS), la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell’autore, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, seppure con prevalenza di quest’ultima.

Anche il diritto di critica è condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio, all’osservanza del limite della continenza, che viene in considerazione non solo sotto l’aspetto della correttezza formale dell’esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse; esso postula che il giudizio di disvalore incidente sull’onore e sulla reputazione sia espresso in forma civile e misurata, sicchè deve essere accompagnato da congrua motivazione e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira (v., tra le più recenti, Cass. n. 1434/2015).

Inoltre, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri formali, dovendosi lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, sulla base di un bilanciamento (dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero) che è ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse pubblico, cioè all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza del fatto che è oggetto di critica e, in secondo luogo, dell’interpretazione di esso da parte dell’autore (v. Cass. n. 379/2005).

Pertanto, se di bilanciamento si tratta tra valori di rilievo costituzionale, la rilevanza pubblica della soggettiva interpretazione del fatto che è espressa da chi invochi il diritto di critica – come esimente della propria responsabilità per l’offesa arrecata all’altrui reputazione – presuppone la verità (anche putativa) del fatto presupposto e la sua rappresentazione in forma civile. Altrimenti, si farebbe automaticamente coincidere l’interesse pubblico con quello individuale all’espressione delle opinioni e interpretazioni personali, anche quando siano intrinsecamente offensive nei confronti degli altri e riferite a fatti non veri.

La pertinenza della critica all’interesse dell’opinione pubblica ad essere informata e partecipare al dibattito su temi di rilievo generale – contrariamente a quanto sostengono i controricorrenti – presuppone, pur sempre, la verità anche putativa dei fatti rappresentati (si parla di verosimiglianza in tale limitato senso: v. Cass. 9458/2013, n. 2271/2005) e la continenza della forma espressiva.

2.3.1.- Venendo alla fattispecie che è stata oggetto del giudizio di merito, l’errore di avere qualificato come artistica o letteraria un’opera, come quella del C., che, come si è detto, era evidentemente assimilabile alle opere di tipo giornalistico e saggistico, per il suo contenuto sostanzialmente informativo, unito a quello di denuncia e di sensibilizzazione, ha indotto la Corte di merito a prescindere, in sostanza, da una verifica puntuale circa il rispetto della forma civile dell’esposizione e la verità (anche putativa) delle vicende specifiche ivi narrate.

La Corte avrebbe dovuto valutare il requisito della continenza in modo rigoroso, tenuto conto del carattere duraturo del mezzo divulgativo utilizzato (un libro) rispetto ad un quotidiano (v. Cass. n. 16917/2010); in particolare, avrebbe dovuto valutare, tra le altre, le espressioni, evidentemente riferibili anche alla Coop, che indicavano Z. come un “(OMISSIS)”, come persona che si muove in “(OMISSIS)”, che “tiene (OMISSIS)”, nonchè il riferimento alla capacità “illimitata” di Coop di mentire e di ribaltare la realtà e ad uno “scippo” di un terreno acquistato a basso prezzo da una anziana signora sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, per costruirvi un ipermercato, dopo avere brigato per renderlo edificabile tramite intrallazzi politici.

Con riguardo al requisito della verità, la Corte ha espresso un sintetico e generico giudizio di verosimiglianza mediante una motivazione apparente su fatti decisivi, che costuituisce un’ipotesi di anomalia motivazionale, censurabile anche a norma del novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

Se è vero che l’indagine sulla verità è richiesta con modalità meno rigorose nell’ambito del giornalismo d’inchiesta (v. Cass. n. 16236/2010) e che è sufficiente la verità putativa, quando sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca sull’attendibilità delle fonti, quell’indagine andava riferita in concreto ai numerosi fatti specifici narrati nel libro e posti a base della denuncia. E’ necessario precisare che tale condizione non sussiste quando, pur essendo veri singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell’ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva (v. Cass. n. 14822/2012).

3.- Con il terzo motivo di ricorso, Coop Estense denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 595 c.p., per avere ritenuto che anche la prefazione di G.A., elaborata in modo unilateralmente orientato a sostenere la tesi dell’autore, fosse un’opera artistico-letteraria, mentre la scriminante del diritto di critica avrebbe dovuto applicarsi secondo i più restrittivi parametri delle opere giornalistiche o saggistiche, con riguardo alla verità putativa e al principio di continenza.

Con il quarto motivo del medesimo ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 595 c.p., per ragioni analoghe a quelle espresse nel motivo precedente, con riguardo alla postfazione redatta da F.S..

Vi sono connessi il decimo motivo del ricorso Coop Estense e il settimo motivo del ricorso Z., nelle parti in cui denunciano omesso esame di fatti decisivi e carenza motivazionale, in ordine all’esclusione dell’illecito concorrenziale imputato a G.A. e F.S..

3.1.- I motivi in esame sono infondati.

La valutazione della Corte di merito circa la natura artistico-letteraria del libro del C. è, invece, condivisibile con riguardo alla prefazione e postfazione, che rappresentano una forma diversa e autonoma di estrinsecazione del pensiero che va scissa dal testo librario (v. Cass. n. 305/2011), dal quale gli autori ( A. e F.) hanno preso spunto per l’espressione di opinioni personali sul cd. sistema delle Cooperative rosse, nell’ambito di una critica squisitamente economico-politica che si può condividere o non, ma che rappresenta una libera manifestazione del pensiero, protetta dagli artt. 9 e 21 Cost. (sulla natura artistico-letteraria della prefazione v. anche Cass. n. 7798/2010). D’altronde, nei motivi in esame, non risulta prospettata alcuna affermazione, imputabile direttamente ai due autori, che possa ritenersi, anche solo in astratto, contrastante con il parametro della continenza.

4.- Con il quinto motivo, Coop Estense denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., nn. 2 e 3 e del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, quanto all’affermata configurabilità di una denigrazione e pubblicità menzognera solo nell’ipotesi di critica rivolta ai prodotti, e non all’attività, dell’impresa concorrente.

Vi sono connessi il settimo motivo del ricorso di Coop Estense, il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 c.c. e del D.Lgs. n. 145 del 2007, per avere erroneamente affermato che gli illeciti concorrenziali sono di danno e non di pericolo, con l’effetto di escludere l’illecito concorrenziale sul presupposto della mancata prova del danno; nonchè il quinto motivo del ricorso di Z., il quale denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., nn. 2 e 3, per avere preteso, ai fini dell’illecito concorrenziale, la prova di un danno concreto subito da Esselunga per sviamento della clientela, anzichè ritenere sufficiente l’idoneità a danneggiare l’altrui azienda, trattandosi di un illecito di pericolo, nonchè per avere ritenuto potenzialmente denigratoria solo la comunicazione relativa ai prodotti e non all’attività del concorrente.

4.1.- I motivi in esame sono fondati in entrambi profili in cui sono articolati.

4.1.1.- In primo luogo, l’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 c.c. (anche con riguardo all’ipotesi di cui al n. 2) non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente anche il pericolo di un danno concorrenziale, inteso come difficoltà di mercato potenzialmente arrecata all’altrui impresa, sia dal lato della clientela (per la possibile perdita di essa, nonchè dei fornitori e finanziatori), sia dal lato dell’organizzazione aziendale (per la sfiducia dei dipendenti), essendo sufficiente l’idoneità della condotta di un concorrente ad arrecare pregiudizio all’altro, pur in assenza di un danno attuale (v. Cass., n. 1259/1999, n. 10416/1998; sez. un., n. 12103/1995). Pertanto, la sentenza impugnata ha errato per avere ritenuto che la mancata prova di danni già verificatisi o dell’avvenuto storno dei dipendenti fosse sufficiente ad escludere la denunciata concorrenza sleale per denigrazione.

4.1.2.- In secondo luogo, ai fini della configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell’impresa concorrente ma possono avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l’attività di quest’ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell’imprenditore nell’ambito professionale, la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l’impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, l’effettiva diffusione tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone e il contenuto diffamatorio degli apprezzamenti stessi (v. Cass. n. 18691/2015). Da questo principio si è immotivatamente discostata la sentenza impugnata, la quale, per escludere la sussistenza di una denigrazione commerciale nei confronti di Coop Estense, ha ritenuto sufficiente constatare che bersaglio delle denunce contenute nel libro non fossero i prodotti commercializzati da essa, mentre avrebbe dovuto anche verificare se reali destinatari delle critiche fossero la complessiva attività e l’organizzazione della Coop Estense, evidentemente messe in cattiva luce e, potenzialmente, in condizione di riceverne un danno.

5.- Con il sesto motivo di ricorso, Coop Estense denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 21 e 41 Cost., art. 2598 c.c., nn. 2 e 3 e del D.Lgs. n. 145 del 2007, per avere la Corte di merito applicato all’illecito concorrenziale per denigrazione l’esimente del diritto di critica, di cui all’art. 51 c.p., così come all’illecito diffamatorio, sull’erroneo presupposto dell’identità di trattamento di ipotesi, invece, diverse e rispondenti a interessi diversi: la libertà di espressione del pensiero in un caso e la libertà d’impresa nel caso delle comunicazioni commerciali, quale doveva essere considerata quella realizzata da Esselunga attraverso il libro di C., il cui obiettivo era di indurre il pubblico a formulare giudizi negativi su un determinato concorrente e a screditarne l’attività.

Vi sono connessi il terzo e il quarto motivo del ricorso Z.: il terzo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., nn. 2 e 3, per avere la sentenza impugnata posto sul medesimo piano l’illecito concorrenziale denigratorio e l’illecito diffamatorio, applicando al primo le scriminanti del diritto di critica e di cronaca relative al secondo, con l’effetto di trascurare il carattere commerciale-aziendale dell’iniziativa di Esselunga- C.; il quarto denuncia mancanza totale di motivazione, laddove, pur riconoscendo il ruolo prioritario di Esselunga nella vicenda, nel valutare l’illecito concorrenziale, la Corte di merito non aveva considerato che Esselunga non era un organo di informazione, ma un’impresa concorrente interessata a trarre vantaggio dalla denigrazione di Coop Estense e di Z., mediante la diffusione del libro con finalità anticoncorrenziale.

5.1.- I motivi in esame sono fondati nei termini che seguono.

La sentenza impugnata ha, in sostanza, automaticamente esteso gli effetti della esimente del diritto di critica e di manifestazione del pensiero, tipica dell’opera artistico-letteraria, già applicata all’illecito diffamatorio imputato a C.-Esselunga, al diverso illecito imputato ad Esselunga nell’ambito del rapporto concorrenziale esistente tra le due imprese, sotto il profilo, in particolare, dell’illecita denigrazione dell’attività della ricorrente Coop Estense. La doglianza, di avere confuso ambiti di attività e di rapporti regolati da principi diversi, coglie nel segno. L’effetto è stato quello di estendere l’ambito applicativo della succitata esimente al di fuori dei rapporti tra i cives (per i quali vale il principio del neminem laedere) e di legittimare l’attività concorrenziale anche quando consista, ad esempio, nella denigrazione dell’impresa concorrente.

Questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto di critica può anche configurarsi quale strumento di lotta commerciale, ma il suo ambito di applicazione si restringe in funzione dell’art. 2598 c.c., che al numero 2 qualifica come atti di concorrenza sleale, quindi illeciti, la diffusione di “notizie e apprezzamenti…sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito” (v. Cass., sez. 5 penale, n. 42029/2008 e n. 5945/1982). La critica (alla quale appartiene, in senso lato, anche la pubblicità) commerciale, esercitata da un’impresa nei confronti di un’altra, diversamente da quella tipica dei rapporti tra i cives, ha quale obiettivo un fine privato, quello di fare risaltare la bontà dei propri prodotti, anche a scapito di quelli altrui, e di promuovere comportamenti e modelli da imitare nell’attività quotidiana, ma non può mai trascendere in atti di concorrenza sleale. L’una costituisce espressione della libertà di iniziativa economica, che è tutelata dall’art. 41 Cost., solo in quanto non si ponga in contrasto con l’utilità sociale; l’altra, cioè la critica esercitata al di fuori del rapporto concorrenziale tra le imprese, è espressione della libera manifestazione del pensiero, che è tutelata dagli artt. 9, 21 e 33 Cost. (v. Cass. n. 4183/2001, n. 12993/1999).

Non è condivisibile, quindi, la tesi dei controricorrenti (cui hanno aderito i giudici di merito), secondo cui la mera pertinenza della critica all’interesse pubblico inerente ad una determinata tematica (riguardante, nel caso in esame, il ruolo delle cooperative nel sistemna economico e politico) sarebbe sufficiente a scriminarla, rendendo legittima qualsiasi forma di aggressione all’impresa concorrente, anche se compiuta, in ipotesi, con la divulgazione di informazioni false sulla sua attività, con l’effetto di rendere evanescenti gli specifici obblighi di correttezza professionale posti dalla legge a carico di ciascuna impresa nei rapporti con le imprese concorrenti (art. 2598 c.c.).

In particolare, la divulgazione di notizie e apprezzamenti falsi nei confronti dell’impresa concorrente è, di per sè, screditante e perciò ricade nell’ambito applicativo del n. 2 dell’art. 2598 c.c.; ad un’analoga conclusione è pervenuta una risalente giurisprudenza di legittimità anche nel caso in cui le notizie e gli apprezzamenti siano veritieri (cioè lo siano le circostanze e i fatti divulgati sui prodotti e l’attività del concorrente) ma la divulgazione venga effettuata in maniera subdola o tendenziosa, sì da implicare comunque discredito e pregiudizio per l’azienda dell’imprenditore concorrente (v. Cass. n. 2020/1982, n. 2692 e 2931/1978).

A quest’ultimo orientamento si è obiettato, in dottrina, che lo scopo della norma non può essere quello di tutelare il credito immeritato di cui un imprenditore gode e che, quindi, dovrebbe considerarsi lecita, dal punto di vista concorrenziale, la diffusione delle notizie vere, anche se il contenuto di esse possa obiettivamente determinare il discredito di un concorrente. Questa obiezione è in parte condivisibile e trova un supporto nell’art. 10 bis della Convenzione d’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, che considera illecite le “asserzioni false nell’esercizio del commercio”. Se la disciplina della concorrenza sleale ha come obiettivo quello di contribuire alla realizzazione di un effettivo mercato concorrenziale, nel quale il consumatore possa muoversi in modo consapevole e informato, chiaro che le informazioni veritiere non possono considerarsi illecite. La ragione di fondo dell’orientamento giurisprudenziale sopra menzionato era di impedire che la concorrenza assuma caratteristiche di eccessiva aggressività e rissosità. Questa ragione è ancora attuale, ma è necessario precisare che, in presenza di notizie e apprezzamenti veritieri sui prodotti e sull’attività del concorrente, un illecito concorrenziale, a norma dell’art. 2598 c.c., n. 2, è ravvisabile solo quando (e negli stretti limiti in cui) siano contestualmente formulate vere e proprie invettive e offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè mero spunto o pretesto nella diffusione delle notizie veritiere.

5.1.1.- Con riferimento al caso specifico, la valutazione dei giudici di merito sull’illecito concorrenziale imputato ad Esselunga è stata viziata per avere applicato parametri di giudizio (tipici dell’esercizio del diritto di critica in ambito artistico-letterario) estranei alla specifica materia dell’illecito concorrenziale e, soprattutto, per non avere esaminato se le tre vicende descritte nel libro – specificamente contestate in causa e riportate nel ricorso per cassazione – fossero veritiere, e non solo genericamente verosimili, poichè, in tal caso, dovrebbe escludersi la configurabilità dell’illecito di cui al n. 2 dell’art. 2598, a meno che – ma è un’ipotesi da intendersi del tutto residuale per le ragioni esposte – alla contestazione di fatti veri siano aggiunte offese gratuite, mere invettive o contumelie nei confronti dell’imprenditore concorrente. E anche quest’ultimo costituiva un accertamento che richiedeva una valutazione analitica, e non globale o sintetica, dei giudizi e delle valutazioni critiche contenute nel libro.

6.- Con l’ottavo motivo, Coop Estense denuncia assoluta carenza di motivazione, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere ritenuto giustificabile il comportamento di Esselunga- C., ravvisandovi una legittima difesa, quale reazione ad offese di Coop Estense, omettendo però di considerare che la legittima difesa, anche se putativa, presuppone che sia tempestiva (e qui non lo sarebbe), veritiera e, soprattutto, non trascenda nella denigrazione, se non si vuole travalicare il limite della proporzionalità rispetto all’offesa e ciò anche quando si reagisca ad un’altrui denigrazione.

Vi è connesso il sesto motivo del ricorso di Z., il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52 c.p. e art. 2598 c.c., per avere erroneamente applicato, alla lamentata condotta denigratoria, la scriminante della legittima difesa putativa, in mancanza dei relativi presupposti.

6.1.- Entrambi i motivi in esame sono fondati.

La legittima difesa di cui all’art. 2044 c.c., che rinvia all’art. 52 c.p., quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, richiede la sussistenza della necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta e la proporzione tra l’offesa e la difesa, da valutarsi ex ante (v. Cass. n. 4492 e 18799/2009).

Tanto premesso, la sentenza impugnata ne ha affermato la sussistenza, con l’effetto di considerare lecita la reazione di C. – Esselunga, in modo del tutto apodittico, senza alcuna valutazione dei presupposti giustificativi della legittima difesa. La sentenza non spiega quali sarebbero le offese ingiuste e quale il danno incombente, cui si riferirebbe la reazione di C. ed Esselunga, nè si sofferma sul rapporto di proporzionalità anche temporale tra offesa e difesa.

Inoltre, la reazione difensiva non può realizzarsi mediante atti denigratori (art. 2598, n. 2), quali sarebbero quelli consistenti nella comunicazione di notizie false, essendo compito del giudice di merito verificare la verità dei fatti comunicati da chi invoca la legittima difesa.

7.- Con il nono motivo di ricorso, Coop Estense denuncia assoluta carenza di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere ritenuto sussistenti i presupposti dell’esimente del diritto di critica rispetto ad un’ipotesi criminosa che sarebbe configurabile a norma dell’art. 513 c.p..

7.1.- Il motivo ha ad oggetto una questione (circa la configurabilità del reato di turbata libertà dell’industria o del commercio) non trattata nella sentenza impugnata, nè si specifica se e in quale atto processuale essa sia stata introdotta nel giudizio di merito. E’ quindi inammissibile, implicando accertamenti di fatto che non possono essere compiuti in sede di legittimità.

8.- Il decimo motivo del ricorso di Coop Estense e il settimo motivo del ricorso di Z., nelle parti in cui denunciano l’omessa considerazione della corresponsabilità di Marsilio Editori per la stampa e la pubblicazione del volume, sono assorbiti in conseguenza dell’accoglimento dei ricorsi.

9.- In conclusione, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese; tenuto conto del rigetto dei motivi riguardanti A. e F., le spese sono compensate nel relativo rapporto processuale, tenuto conto della complessità delle questioni trattate.

PQM

La Corte accoglie il primo, secondo, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo del ricorso di Coop Estense; rigetta il terzo, quarto e decimo motivo e dichiara quest’ultimo in parte assorbito; dichiara inammissibile il nono motivo del medesimo ricorso; accoglie i motivi dal primo al sesto del ricorso di Z., rigetta il settimo motivo e lo dichiara in parte assorbito; in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese; compensa le spese nel rapporto con G. A. e S. F..

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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