Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22042 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 13/10/2020), n.22042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo M. – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19394/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

Servizi Porto Marghera, società consortile a.r.l., in persona del

legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Giuseppa Lamicela

e Maria Lucrezia Turco, come da mandato a margine del controricorso,

ed elett.te dom.to presso lo studio di quest’ultima in Roma alla via

Barberini, n. 47;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 77/05/11 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata il 19/9/2011, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

febbraio 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 77/05/11, depositata il 19 settembre 2011, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 137/13/2009 della CTP di Venezia, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un atto di irrogazione di sanzioni amministrative, in misura del 30% dell’importo compensato in eccedenza, con cui si contestava alla società contribuente di aver utilizzato in compensazione in F24 per l’anno 2006 degli importi in misura superiore al limite di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 34;

3. la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, riducendo la sanzione ad un terzo; proposto appello principale dall’Agenzia ed incidentale dalla contribuente, la CTR aveva confermato la decisione di primo grado;

4. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 21-8-2012, affidato ad un unico motivo; la contribuente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale consegnato per la notifica il 17-10-12.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. con istanza del 29 settembre 2017 la contribuente ha chiesto la sospensione del processo per essersi avvalsa della definizione agevolata prevista dalla D.L. n. 50 del 2017, art. 11;

6. con nota del 7.12.2018 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per l’atto impositivo oggetto del presente contenzioso, con integrale pagamento del dovuto, e richiesto l’estinzione totale del giudizio, con compensazione delle spese di lite.

OSSERVA CHE:

1. La definizione delle controversie pendenti ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017, prevede la presentazione di una apposita istanza da parte del contribuente ed il pagamento integrale degli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto. Non sono dovuti, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora stabiliti dal cit. D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, comma 1, mentre se la controversia riguarda interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione si effettua con il versamento del quaranta per cento degli importi in contestazione;

2. l’istanza presentata dall’Agenzia risulta corredata della documentazione attestante il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta.

3. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

3.1 Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

3.2 Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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