Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22042 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, (ud. 22/03/2018, dep. 11/09/2018), n.22042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12592-2017 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Caio Mario 13,

presso lo studio dell’Avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso il cui uffici, siti in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto 2582/2016 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA,

depositato il 23-11-16;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/3/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello di Perugia, con decreto depositato il 23/11/2016, ha dichiarato l’estinzione del giudizio relativo alla domanda con la quale T.G. ha chiesto l’equa riparazione per la violazione dei termini di durata ragionevole di una controversia in corso innanzi al tribunale di Roma.

La corte, infatti, ha ritenuto fondata l’eccezione di estinzione, sollevata dal Ministero della giustizia, per tardività della riassunzione, sul rilievo che il giudizio, interrotto in data 8/5/2014, in conseguenza della sospensione dall’esercizio della professione forense disposta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dell’avv. S.N., procuratore della ricorrente, è stato riassunto da quest’ultima con ricorso depositato del 7/9/2014. La corte, in particolare, ha ritenuto che, ai fini della prova della conoscenza della causa interruttiva, fosse dirimente “il fatto che… la ricorrente sia stata interessata, insieme al coniuge e collega S.N., dal medesimo provvedimento di sospensione dall’esercizio dalla professione forense, come da comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 24.10.2013”, aggiungendo che tale circostanza, ai fini previsti dall’art. 115 c.p.c., non è stata specificamente contestata dalla difesa della T.. Ne consegue, ha concluso la corte, che il termine perentorio di cui all’art. 305 c.p.c., per la riassunzione del giudizio a quo da parte della T. decorreva al più tardi dal 24/10/2013, data di comunicazione del provvedimento di sospensione ai due legali.

T.G., con ricorso notificato il 23/5/2017, ha chiesto, per un motivo, la cassazione di tale decreto.

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso spedito per la notifica in data 3/7/2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, con riguardo agli artt. 301,302,303,305 e 324 c.p.c. ed all’art. 2697 c.c., nonchè l’omessa valutazione di una circostanza determinante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la T. abbia avuto conoscenza del provvedimento di sospensione dell’avv. S. in data 24/10/2013 in quanto interessata, insieme allo stesso, suo coniuge e collega, dal medesimo provvedimento di sospensione dall’esercizio dalla professione forense, laddove, al contrario, il termine per la riassunzione decorre dalla effettiva conoscenza legale, da parte del soggetto interessato, dell’evento interruttivo, che si realizza solo con la notificazione dello stesso o con la sua certificazione. Nel caso di specie, invece, ha aggiunto la ricorrente, non è stata prodotta la prova che il provvedimento di sospensione sia stato notificato all’interessato il 24/10/2013, aggiungendo, infine, di essersi opposta alle deduzioni dell’ufficio per cui non poteva ritenersi che tale circostanza sia rimasta incontestata.

2.Il motivo è infondato. L’interruzione opera, infatti, dall’evento ma il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale. Ed invero, come risulta dall’art. 301 c.p.c., la morte, come la radiazione o la sospensione dall’albo professionale, dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determinano, di diritto ed automaticamente, l’interruzione del processo, indipendentemente dalla conoscenza che il giudice e le parti abbiano avuto dell’evento ed a prescindere dalla dichiarazione di interruzione pronunziata dal giudice. Tuttavia, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967 e n. 159 del 1971, il termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto in conseguenza della morte, della radiazione ovvero della sospensione dall’albo professionale del procuratore costituito di una delle parti in causa, decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza, purchè legale, acquisita, cioè, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione (Cass. n. 3782 del 2015). Secondo l’orientamento consolidato, infatti, la conoscenza dev’essere “legale”, acquisita, cioè, per il tramite di una dichiarazione della stessa parte rimasta priva di procuratore ovvero di una notificazione, una comunicazione ovvero di una certificazione alla stessa eseguita, rappresentativa dell’evento interruttivo (Cass. n. 3227 del 1989) ed assistita da fede privilegiata, non essendo sufficiente la conoscenza in via di mero fatto aliunde acquisita (Cass. n. 3085 del 2010; Cass. n. 24997 del 2010, in motiv.; Cass. n. 20744 del 2012; Cass. n. 5650 del 2013; Cass. n. 27165 del 2016; Cass. n. 13900 del 2017; in precedenza, Cass. n. 440 del 2002; Cass. n. 5348 del 2007), ancorchè risultante dagli atti (Cass. n. 3227 del 1989). L’onere di provare la legale conoscenza dell’evento interruttivo, in data anteriore al termine stabilito dall’art. 305 c.p.c. per la riassunzione o la prosecuzione incombe, peraltro, sulla parte che ne eccepisce l’intempestività, non potendo farsi carico all’altra dell’onere di fornire una prova negativa (Cass. n. 3085 del 2010; Cass. n. 20744 del 2012, in motiv.). Nel caso di specie, a fronte della sospensione dall’albo professionale, a tempo indeterminato (e non a tempo determinato, come nel caso deciso da Cass. n. 24997 del 2010), dell’avv. S., unico difensore dell’istante, la corte d’appello ha ritenuto di far decorrere il termine perentorio previsto dall’art. 305 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio ad opera della ricorrente dal giorno 24/10/2013 sul rilievo che “… la ricorrente sia stata interessata, insieme al coniuge e collega S.N., dal medesimo provvedimento di sospensione dall’esercizio dalla professione forense, come da comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 24.10.2013”. In effetti, questa Corte ha avuto già modo di affermare, in vicenda del tutto sovrapponibile a quella in esame, “… che, allorquando il ricorrente ha ricevuto notificazione del provvedimento ad egli indirizzato di “sua” sospensione cautelare dall’esercizio della professione a tempo indeterminato, ha inevitabilmente preso atto che il “suo” provvedimento gli prefigurava – gli “dichiarava” – al contempo… l’analoga sospensione assunta, per i medesimi illeciti penali, nei confronti della coindagata, coniuge e collega di studio. La notificazione del “suo” provvedimento di sospensione è valsa in guisa di “dichiarazione” e dunque in forma legale a renderlo edotto dell’analogo provvedimento di “sospensione” assunto dallo stesso consiglio dell’ordine nei confronti del coniuge, suo difensore nel procedimento ex L. n. 89 del 2001 introdotto… innanzi alla corte d’appello di Perugia. Non si è quindi al cospetto di una conoscenza acquista aliunde ovvero induttivamente, sibbene di una conoscenza radicatasi direttamente ed immediatamente in occasione della notificazione al ricorrente del “suo” provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione”(Cass. n. 28759 del 2017, in motiv.). Il decreto impugnato si è attenuto a tali rilievi.

3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. Risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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