Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22041 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 31/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 31/10/2016), n.22041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18529/2014 proposto da:

COOP ADRIATICA SOC. COOP. A R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TIRSO 26, presso l’avvocato PIETRO BORIA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PIER LUIGI MORARA, VITTORIANO

MASCIULLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MARSILIO EDITORI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 47,

presso l’avvocato PAOLO TODARO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MATTEO DE POLI, giusta procura a margine del controricorso;

C.B. e ESSELUNGA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CIRO MENOTTI 24, presso l’avvocato MAURIZIO FERRI, rappresentati e

difesi dagli avvocati FRANCESCO DENOZZA, VINCENZO MARICONDA, SARA

BIGLIERI, giusta procure a margine del controricorso;

F.S., G.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CARLO PASSAGLIA 11, presso l’avvocato VALENTINO SIRIANNI,

rappresentati e difesi dall’avvocato CATERINA MALAVENDA, giusta

procure in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1465/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato R. SCETTI, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi, per i controricorrenti ESSELUNGA + 1, gli Avvocati S. BIGLIERI

e F. DENOZZA che hanno chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;

udito, per la controricorrente MARSILIO, l’Avvocato M. DE POLI che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

della COOP ADRIATICA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La Coop Adriatica ha convenuto in giudizio C.B., G.A., F.S. e le società Esselunga e Marsilio Editore e ne ha chiesto la condanna, in solido, al risarcimento dei danni, a norma dell’art. 2043 c.c. e art. 2598 c.c., nn. 2 e 3, lamentando di essere stata oggetto di diffamazione e di avere subito concorrenza sleale per denigrazione, scorrettezza professionale e pubblicità ingannevole, in relazione al libro, edito da Marsilio, distribuito e pubblicizzato da Esselunga, intitolato (OMISSIS), scritto dal C., con prefazione dell’economista A. e appendice del giornalista F., con il quale l’autore aveva inteso sferrare un atto di accusa nei confronti della Lega delle Cooperative, e in relazione alla campagna mediatica che ne era seguita (con la pubblicazione di articoli di stampa, la partecipazione dell’autore a trasmissioni televisive ecc.).

Ad avviso dell’attrice, il libro del C., da anni in competizione con la Lega delle Cooperative, presentava un contenuto diffamatorio e anticoncorrenziale: accusava le Coop di appartenere a una loggia politica e affaristica che garantiva loro favori economici e finanziari, grazie alla protezione dei partiti e delle amministrazioni locali di un determinato orientamento politico; di avere creato un monopolio nella distribuzione commerciale; di avere impedito l’espansione dei concorrenti; di beneficiare di un trattamento fiscale favorevole e di essere un’impresa inefficiente e non vantaggiosa per i consumatori. Inoltre, il libro conteneva una prefazione, a firma dell’economista A., il quale esprimeva considerazioni critiche con riferimento al mercato della grande distribuzione, alla difficile concorrenza tra imprese cooperative e imprese lucrative e al regime fiscale agevolato di cui le prime beneficiavano, e un’appendice del giornalista F., il quale si soffermava sulla posizione di preminenza delle cooperative, favorita anche dalla loro struttura societaria e dal particolare regime fiscale.

2.- Il Tribunale di Milano ha rigettato le domande, ritenendo applicabile ai dedotti illeciti, sia diffamatorio che concorrenziale, l’esimente dell’esercizio del diritto di critica e della libera manifestazione del pensiero, a norma degli artt. 21 e 9 Cost. e art. 51 c.p..

3.- La Corte d’appello di Milano, con sentenza 9 maggio 2014, ha rigettato il gravame di Coop Adriatica.

Per quanto ancora interessa, la Corte ha affermato la “complessiva valenza lesiva del nucleo concettuale” del libro, ma ha ritenuto applicabile la scriminante dell’esercizio del diritto di critica, avendo ravvisato in esso i caratteri non di un’opera o inchiesta giornalistica, nella quale dovrebbe prevalere l’offerta di informazioni su fatti e vicende, ma di un’opera artistico-letteraria in cui prevaleva l’affermazione di ideali e valori che l’autore aveva interesse a trasmettere. Infatti, secondo la Corte, nel libro mancava un intento informativo e prevaleva l’esigenza della narrazione, anche autobiografica, in forma semplificata e funzionale all’espressione di una personale riflessione critica sulla nascita e sulla storia di Esselunga in relazione a quella di Coop Adriatica ed erano configurabili limiti meno stringenti per l’esercizio del diritto di critica, con riguardo alla verità e continenza della narrazione. Il C. aveva espresso un giudizio critico personale, orientato e percepibile dai lettori, fondato su fatti vissuti in prima persona, quantomeno verosimili come i trattamenti privilegiati di natura fiscale, le forme varie di finanziamento e i favori concessi dalle amministrazioni locali politicamente orientate – con toni vivaci e aspri, ma anche con ironia e modalità non sproporzionate o inadeguate, su un tema generale che apparteneva da tempo al dibattito politico ed economico. Secondo la Corte, i giudizi espressi dal C. nel libro erano sì opinabili, ma ad essi non era contrapponibile una sicura verità in senso opposto (come nelle vicende relative all’acquisto di un’area da parte di Esselunga per la realizzazione di un supermercato e ai metodi di indagine applicati per la rilevazione dei prezzi): pertanto, era condivisibile la valutazione del primo giudice che aveva valutato in forma complessiva lo scritto del C., senza focalizzare l’attenzione sulle singole parti di esso. Inoltre, ha ritenuto configurabile la scriminante del diritto di critica in relazione all’illecito diffamatorio e a quello concorrenziale addebitato a C. – Esselunga, sotto il profilo dell’attitudine commerciale dei messaggi contenuti nel libro. A quest’ultimo riguardo, la Corte ha ritenuto ingiustificato il riferimento alla natura commerciale di Esselunga operato da Coop, trattandosi di un’attività lesiva che era espressione di una critica che si inseriva in un dibattito di interesse pubblico e, quindi, pur sempre di una forma di illecito extracontrattuale (plurioffensivo) che si fondava sui medesimi fatti rilevanti per l’illecito diffamatorio. La prospettata finalità anticoncorrenziale del libro, sotto il profilo della denigrazione dell’impresa concorrente (art. 2598 c.c., n. 2), doveva essere esclusa anche perchè il messaggio critico contenuto nel libro nulla aveva a che vedere con i prodotti commercializzati da Coop Adriatica e da Esselunga, perchè mancava la prova dello storno dell’altrui clientela, di pregiudizi derivanti dalla pubblicità negativa e di effettive perdite economiche da parte dell’attrice. Infine, nell’iniziativa di C. – Esselunga era ravvisabile una reazione giustificabile come legittima difesa, quantomeno putativa, rispetto alle offese mosse da Coop nei loro confronti.

4.- Avverso questa sentenza Coop Adriatica ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui si sono opposti C.B., G.A., F.S., Esselunga e Marsilio Editore. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso Coop Adriatica denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., artt. 51 e 595 c.p. e art. 21 Cost., nonchè illogica e contraddittoria motivazione, per avere escluso la natura informativa del libro (OMISSIS) circa le cause che avrebbero ostacolato il C. nella propria attività d’impresa, ravvisando strumentalmente la finalità artistica e letteraria, avente ad oggetto l’espressione di giudizi critici su una tematica di interesse politico ed economico, con l’effetto di applicare erroneamente all’illecito diffamatorio l’esimente del diritto di critica e cronaca, negando l’attitudine lesiva e diffamatoria e omettendo di verificare la verità e la continenza della narrazione.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri normativi sopra indicati e del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, nonchè illogica e contraddittoria motivazione, per avere ritenuto che il libro (OMISSIS) e la campagna mediatica posta in essere dai convenuti non fossero funzionali allo sviamento della clientela e non avessero natura commerciale di pubblicità ingannevole e denigratoria e, quindi, di concorrenza sleale, pur trattandosi di un messaggio mistificatorio con cui si comunicava al pubblico che Esselunga era più efficiente delle Coop che facevano pagare ai consumatori il prezzo della loro inefficienza, restando sul mercato grazie ai collegamenti politici e ai benefici normativi e fiscali; inoltre, erroneamente la sentenza impugnata aveva applicato all’illecito concorrenziale per denigrazione la medesima esimente del diritto di critica prevista per l’illecito diffamatorio, mentre la critica non può mai trascendere in atti di concorrenza sleale.

1.2.- Entrambi i motivi sono inammissibili.

La sentenza impugnata ha rigettato la domanda proposta da Coop Adriatica in relazione agli illeciti denunciati sotto i profili della diffamazione e della concorrenza sleale per denigrazione, sulla base di due diverse rationes, autonomamente idonee a sorreggere la decisione: la prima consiste nell’avere applicato ad entrambi gli illeciti l’esimente del diritto di critica, con l’effetto di legittimare l’attività astrattamente diffamatoria e anticoncorrenziale posta in essere con la pubblicazione del libro; la seconda nell’avere applicato anche l’esimente della legittima difesa, prevista dall’art. 2044 c.c., anche agli effetti della responsabilità civile, avendo considerato il libro di C. come una reazione difensiva ad offese arrecate da Coop..

La ricorrente non ha censurato la seconda ratio decidendi che è da sola idonea a sorreggere la sentenza impugnata: è quindi superfluo l’esame dei primi due motivi di ricorso, quali non potrebbero comunque condurre all’annullamento della sentenza impugnata, la quale rimarrebbe validamente fondata sull’altra ratio.

2.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per la mancata compensazione, in tutto o in parte, delle spese del grado di appello.

2.1.- Il motivo è inammissibile, alla luce del principio secondo cui, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 15317/2013).

3.- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in considerazione della complessità delle questioni discusse nella causa.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

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