Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22041 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 13/10/2020), n.22041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18026/2012 R.G. proposto da:

P.D., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Luigi Vannetiello ed elettivamente domiciliato in Roma

presso l’avv. Emilia Spiniello nel suo studio alla via Quintilio

Varo n. 68 (PEC luigi.vannetiello.avvocatiavellinopec.it);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 215/5/11 depositata il 07/06/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

30/1/2020 dal consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP, limitatamente all’applicazione della percentuale di ricarico del 15%, confermando nel resto la sentenza impugnata;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente con atto affidato a tre motivi; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e per omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR omesso di prendere in esame l’eccezione del contribuente relativa all’illegittimità dell’atto impugnato per esser stato operato con metodo analitico – induttivo;

– il motivo è inammissibile;

– per potersi dolere dell’omissione denunciata, era onere di parte ricorrente trascrivere in ricorso, in osservanza del canone dell’autosufficienza dei motivi, gli atti processuali del primo e del secondo grado nei quali risultava posta l’eccezione qui riproposta;

– orbene, da quanto trascritto in ricorso per cassazione (da pag. 2 a pag. 40) risulta che il contribuente abbia contestato le singole riprese dell’Ufficio, nel merito, e solo con riguardo alla rilevanza della mancata allegazione di prospetti ultrannuali (pag. 26) si è genericamente censurata la circostanza dell’avere l’Erario operato analiticamente quanto a due contestazioni e induttivamente quanto a una terza, senza però che risulti esser stato chiaramente impugnato l’avviso di accertamento per illegittimo ricorso dell’Ufficio al metodo induttivo;

– il motivo, inoltre, è comunque sprovvisto di fondamento;

– come si desume dalla lettura della sentenza gravata, la CTR ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, in realtà fondato sul metodo analitico-induttivo e non su quello semplicemente induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, in quanto ha accertato in fatto la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti quanto alla sottrazione a tassazione di materia imponibile (pag. 2 terzultimo periodo);

– il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 19721, art. 54, e per omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la CTR non considerato quanto esposto dal contribuente con riferimento alla percentuale di ricarico applicata, contestualmente senza motivare quanto all’elemento di fatto consistente nella conformità della dichiarazione reddituale rettificata con le risultanze degli studi di settore;

– il motivo è inammissibile;

– invero, dalla lettura del motivo risulta impossibile separare la censura relativa alla violazione di legge da quella consistente in censura motivazionale, risultando anche accennata la denuncia di un vizio di ultrapetizione; il che rende il motivo addirittura tricefalo;

– e come è noto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013) nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate, e dalla deduzione del vizio di motivazione, è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione;

– il terzo motivo di ricorso censura la sentenza della CTR per difetto di motivazione, e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonchè violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, collegato al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il momento impositivo dell’operazione relativa alla cessione dell’immobile di cui all’atto notarile del (OMISSIS) andava individuata nella data di stipula dell’atto di compravendita, senza considerare che il corrispettivo del prezzo era stato invece ricevuto – come risultava anche nell’atto notarile già citato – in epoca precedente;

– il motivo è fondato;

– risultando pacifica la circostanza dell’avvenuto pagamento del prezzo in data anteriore alla stipula dell’atto notarile, anche alla luce della lettura della sentenza impugnata e del controricorso erariale (rectius nel 1999 e non nel 2009 come si scrive in ricorso per cassazione) a fronte e in corrispondenza del versamento del prezzo interamente pagato anteriormente la stipula dell’atto, la Corte deve fare applicazione del principio, ormai consolidato, secondo il quale in tema di IVA, il versamento di un acconto sul prezzo con emissione della relativa fattura in relazione ad un contratto di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 6, comma 4, come modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793. Tal disposizione, con riferimento invero non solo al versamento di caparre o acconti, ma a tutti i casi di cessioni di beni immobili in cui l’emissione della fattura o il pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo avvengano prima della stipulazione dell’atto di trasferimento del diritto, dispone che l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento;

– sul punto questa Corte ha stabilito chiaramente come “ai fini della determinazione del periodo d’imposta cui riferire il versamento dell’acconto sul corrispettivo di un contratto preliminare di compravendita immobiliare assume rilievo il momento del versamento della somma con emissione della relativa fattura che costituisce operazione imponibile ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 4, (come modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793), il quale, in tali ipotesi, prevede che l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento.” (Cass., 26/11/2014, n. 25088). E ancora, si è nuovamente ritenuto che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1320 del 22/01/2007; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8792 del 10/04/2009) in tema di IVA, nella cessione di immobili il presupposto impositivo si verifica, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, commi 1 e 4, al momento del passaggio di proprietà degli stessi, e, qualora venga versato un anticipo del prezzo in previsione degli effetti reali, alla data del pagamento di questo e limitatamente all’importo a tal fine destinato. Ciò comporta che il pagamento di somme di denaro (o la dazione di cose fungibili) effettuato a titolo di caparra confirmatoria di un contratto di compravendita di immobile è soggetto all’imposta ed all’obbligo di fatturazione solo nella misura in cui tali somme (o cose fungibili) sono destinate, per volontà delle parti, accertabile dal giudice di merito in base ad elementi intrinseci ed estrinseci del contratto, ad anticipazione del prezzo per l’acquisto del bene;

esattamente in termini con la presente fattispecie, in ultimo, risulta una non più recente pronuncia di questa Corte che qui si intende ulteriormente confermare (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6487 del 19/03/2007), secondo la quale “in tema di IVA, nell’ipotesi di cessione di immobili, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, commi 1 e 4, il presupposto impositivo si verifica al momento del passaggio di proprietà degli stessi e, qualora il corrispettivo venga versato, in tutto o in parte, anteriormente al verificarsi di tale evento, l’operazione si considera effettuata alla data del pagamento, ma solo limitatamente all’importo pagato”, e non v’è ragione per discostarsi da tal orientamento che merita qui – come detto – adesione e conferma;

– pertanto, va accolto il terzo motivo di ricorso; i restanti motivi sono respinti; la sentenza è cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA