Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22041 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, (ud. 22/03/2018, dep. 11/09/2018), n.22041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23353-2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici, in ROMA, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– ricorrente –

contro

A.D.P.M., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi dagli

Avvocati BRUNO FANTIN e ANNALISA PALOMBI ed elettivamente

domiciliati in Roma, via XX Settembre 3, presso lo studio

dell’Avvocato FEDERICA SANDULLI, per procure speciali in calce al

controricorso

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso il decreto n. 2501/2017 della CORTE D’APPELLO DI ROMA

depositato il 15/3/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/3/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 15/3/2017, ha accolto la domanda volta ad ottenere l’equa riparazione per la violazione dei termini di durata ragionevole del processo, proposta, con ricorso depositato in data 5/8/2011, da A.D.P.M., + ALTRI OMESSI, rigettando la domanda proposta da D.M.G. e D.M.M. e condannando il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuno degli altri ricorrenti, della somma di Euro 6.500,00.

La corte, in particolare, dopo aver premesso che i ricorrenti hanno chiesto, nella qualità di dipendenti, di essere ammessi al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., dichiarato con sentenza del 10/2/1999, ha rilevato, per un verso, che la pendenza della procedura è dipesa da eventi anomali (come il decesso del primo curatore, la rinuncia del nuovo, lo smarrimento del libretto di deposito bancario) e dalla pendenza di cause attinenti ai rapporti giuridici dell’impresa fallita, per cui il danno risarcibile da prendere in considerazione è quello eccedente il termine di sei anni, e, per altro verso, che per tutti i ricorrenti – salvo che per D.M.A., deceduto il (OMISSIS) – il procedimento si è protratto dalla data della domanda di ammissione al passivo (7/8/1998) fino al 5/8/2011, quando è stata proposta la domanda, laddove, per gli eredi di D.M.A., che non si sono costituiti nella procedura fallimentare, l’arco temporale da prendere in considerazione va dalla domanda di ammissione del 7/8/1998 a quella del decesso del de cuius il (OMISSIS).

La corte, quindi, ha ritenuto che per A.D.P.M., + ALTRI OMESSI il periodo di riferimento ai fini dell’indennizzo è di tredici anni, sicchè, dedotti i sei anni di durata ragionevole, l’arco da prendere in considerazione è di sette anni, e che l’indennizzo dev’essere correlato al patema d’animo che i ricorrenti hanno dovuto subire a seguito del ritardo nella definizione del procedimento tenendo conto dell’oggetto della domanda di insinuazione e del tempo necessario a definirla in sede di opposizione, oltre che del parziale soddisfacimento nella misura del 7%, sicchè, ha aggiunto la corte, i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che lo determinano in Euro 750,00 per i primi tre anni ed in Euro 1.000,00 per i successivi, non sono utilizzabili, attesa la soglia di gravità certamente non di massima gradazione, i comportamenti degli organi della procedura condizionati dai tempi di definizione di altre procedure e l’esiguità della posta in gioco.

La corte, quindi, ha ritenuto adeguato a compensare il danno la somma di Euro 500,00 per ciascun anno di ritardo, determinando, quindi, in Euro 6.500,00 la somma alla quale il Ministero dev’essere condannato.

La corte, poi, ha ritenuto, quanto alla posizione di D.M.G. e D.M.M., che l’arco temporale ai fini dell’indennizzo è di due anni e quattro mesi, inferiore, quindi, ai sei anni di durata ragionevole, con la conseguente necessità di respingere la domanda proposta dagli stessi.

La corte, infine, ha ritenuto l’insussistenza di un bonus, ove non sia stato specificamente addotto, come nella specie, un danno ulteriore, non essendo lo stesso immanente alla sola natura del giudizio presupposto.

Il ministero della giustizia, con ricorso spedito per la notifica il 16/10/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione di tale decreto.

A.D.P.M., + ALTRI OMESSI, hanno resistito con controricorso notificato in data 22/11/2017, proponendo ricorso incidentale per due motivi.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente, lamentando, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello, stabilito in sette anni il periodo eccedente la durata ragionevole della procedura e determinata in Euro 500,00 la somma da versare per ciascun anno di durata irragionevole, ha condannato il Ministero al pagamento della somma di Euro 6.500,00 per ciascun ricorrente, laddove, al contrario, utilizzando gli stessi dati di riferimento indicati in decreto, la corte non avrebbe potuto che determinare l’indennizzo nella somma complessiva di Euro 3.500,00, quale risultante dalla moltiplicazione della somma di Euro 500,00, determinata quale indennizzo per ogni anno di durata irragionevole, per i sette anni di durata globalmente considerati.

2. Il motivo è fondato. La corte d’appello, infatti, dopo aver stabilito, in fatto, che il periodo eccedente la durata ragionevole della procedura fosse di sette anni e che la somma da versare per ciascun anno di durata irragionevole dovesse essere determinata in Euro 500,00, ha, poi, condannato il Ministero al pagamento della somma di Euro 6.500,00 per ciascun ricorrente, laddove, in realtà, utilizzando gli stessi dati di riferimento indicati in decreto, la corte avrebbe, evidentemente, dovuto determinare l’indennizzo nella somma complessiva di Euro 3.500,00 per ciascun ricorrente, pari alla moltiplicazione tra la somma di Euro 500,00, dovuta per ciascun anno di durata irragionevole, con i sette anni di durata irragionevole complessivamente determinati dalla corte (500 x 7 = 3.500).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la motivazione omessa su un fatto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha sostanzialmente omesso di motivare in ordine alla determinazione in sei anni del termine di durata ragionevole, non avendo considerato la sussistenza, nella specie, di elementi di complessità superiori alla media, come esposti dalla relazione del curatore allegata alla comparsa di costituzione dell’amministrazione resistente, quali la pendenza di giudizi esterni alla procedura e di opposizioni allo stato passivo riguardanti gli stessi istanti, instaurati nel 2002 e definiti nel 2005, nonchè la pendenza per circa sei anni di una procedura di concordato preventivo, oltre che per una serie di eventi esterni alla procedura, come il decesso del curatore nel 2010, la rinuncia di quello successivo, lo smarrimento del libretto di deposito, lo smarrimento dello stato passivo, con la conseguente necessità di redigerne un altro, tali, quindi, da giustificare il ricorso al diverso termine di durata ragionevole di sette anni.

4. Il motivo è infondato. Occorre, al riguardo, premettere che è compito del giudice di merito addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva del procedimento da considerare nella sua concreta articolazione, giacchè l’accertamento della sussistenza dei presupposti della domanda di equa riparazione, ovvero la complessità del caso, il comportamento delle parti e la condotta delle autorità, cosi come la misura del segmento, all’interno del complessivo arco temporale del processo, riferibile all’apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata, si risolve in un apprezzamento di fatto che appartiene unicamente al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi attinenti alla motivazione. Ora, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, “la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse – a causa del numero dei creditori, la particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – non può superare la durata complessiva di sette anni” (Cass. n. 8468 del 2012; conf., Cass. 18538 del 2014, in motiv.). Nel caso di specie – al quale non trova applicazione la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, nel testo conseguente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con la L. n. 134 del 2012, le quali non hanno carattere di norme di interpretazione autentica e sono applicabili solo ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (Cass. n. 9452 del 2015, in motiv.) – la corte d’appello, avendo ritenuto che la durata ragionevole della procedura presupposta avrebbe dovuto essere di sei anni, non si è discostata dal predetto principio. Quanto al resto, non può che evidenziarsi come il decreto impugnato è stato, infatti, depositato dopo l’11/9/2012, trovando, dunque, applicazione l’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo in vigore successivamente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ed è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053/2014), la norma consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014/2017, in motiv.; Cass. n. 9253/2017, in motiv.; Cass. n. 7472/2017). Nel caso di specie, la corte, rilevando che la pendenza della procedura fosse dipesa da eventi anomali (come il decesso del primo curatore, la rinuncia del nuovo, lo smarrimento del libretto di deposito bancario) e dalla pendenza di cause attinenti ai rapporti giuridici dell’impresa fallita, ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto, in fatto, che il danno risarcibile da prendere in considerazione fosse quello eccedente il termine di sei anni. E l’esistenza di tale motivazione, non apparente nè manifestamente illogica, esclude – corretta o meno che sia – la sussistenza del vizio invocato.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la motivazione apparente in riferimento al parametro costituzionale ex art. 111 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello, nel determinare il quantum, abbia motivato solo in apparenza, non essendo dato evincere in base a quale iter logico-giuridico sia pervenuta alla liquidazione di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, tanto più se si considera che la corte, dopo aver dato atto della limitata esigibilità dei crediti vantati dagli istanti e della loro consistenza contenuta, ha provveduto alla liquidazione con un criterio di astratto automatismo, senza neppure considerare l’effetto riduttivo determinato dall’intervento del fondo di garanzia presso l’INPS relativamente al T.F.R. e le ultime tre mensilità, la proposizione di giudizi di opposizione allo stato passivo da parte degli stessi istanti e la finalità recuperatoria e/o di incremento della massa attiva ricollegabile ai giudizi in corso.

6. Il motivo è infondato. Come in precedenza osservato, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile al caso in esame, è deducibile solo il vizio d’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, confinando così il controllo della motivazione solo al caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014). Nel caso in esame, la corte d’appello, dopo aver premesso che l’indennizzo dev’essere correlato al paterna d’animo che i ricorrenti hanno dovuto subire a seguito del ritardo nella definizione del procedimento tenendo conto dell’oggetto della domanda di insinuazione e del tempo necessario a definirla in sede di opposizione, oltre che del parziale soddisfacimento nella misura del 7%, ha ritenuto che i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che lo determinano in Euro 750,00 per i primi tre anni ed in Euro 1.000,00 per i successivi, non sono utilizzabili, e che, a fronte della soglia di gravità certamente non di massima gradazione, dei comportamenti degli organi della procedura condizionati dai tempi di definizione di altre procedure e dell’esiguità della posta in gioco, e, quindi, con motivazione nient’affatto apparente, che la somma di Euro 500,00 per ciascun anno di ritardo fosse adeguata a compensare il danno. D’altra parte, nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito che “in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la nozione di procedimento presa in considerazione dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali include anche i procedimenti fallimentari” (Cass. n. 950 del 2011), avendo, tuttavia, riguardo, se si tratta dei creditori ammessi al passivo, quale dies ad quem, al momento in cui gli stessi sono integralmente soddisfatti nel corso della procedura (L. Fall., art. 110 e ss.) ovvero, in mancanza, alla sopravvenuta definitività del decreto di chiusura del fallimento (Cass. n. 2013 del 2017, in motiv.), e che “i criteri applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, salvo ricorrano ragioni speciali per una liquidazione in misura diversa. Tuttavia, tali ragioni non ricorrono allorchè, in pendenza di procedura fallimentare, siano eseguiti dei riparti parziali, non essendo ciò sufficiente a far venire meno l’interesse del creditore alla rapida definizione della procedura ed il suo disagio psicologico, derivante dall’ulteriore protrarsi della stessa nel tempo” (Cass. n. 23034 del 2011): il criterio della “posta in gioco”, e cioè l’entità della pretesa patrimoniale azionata, rileva, infatti, unicamente ai fini della possibile riduzione dell’importo dell’indennizzo, ma non anche della esclusione dell’indennizzo stesso (Cass. n. 12937 del 2012; Cass. n. 16367 del 2016). Nel caso in esame, la corte d’appello, nel ritenere che la esiguità dei crediti non fosse ragione idonea a giustificare l’esclusione del diritto dei ricorrenti all’indennizzo ma solo uno dei criteri da utilizzare per determinarne la misura, non si è discostata dai principi suindicati.

7. Con il primo motivo di ricorso incidentale, i controricorrenti hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello non ha liquidato il danno non patrimoniale, dagli stessi subito, per ogni anno di durata della procedura, ancora pendente.

8. Il motivo è infondato. E’, infatti, indennizzabile, a norma della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a) nel testo applicabile ratione temporis, solo il pregiudizio corrispondente al tempo che eccede la durata ragionevole del procedimento e non l’intero tempo in cui il procedimento dura.

9. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, i controricorrenti hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello non ha liquidato il danno materiale, dagli stessi subito, nella misura di quanto spettante ancora a ciascuno di essi nel fallimento e pari al 7% di quanto riconosciuto nello stato passivo.

10. Il motivo è infondato. La corte d’appello, infatti, ha escluso, con statuizione che i controricorrenti non hanno in alcun modo censurato, che gli stessi avessero addotto un danno ulteriore rispetto a quello indennizzato.

11. Il decreto impugnato dev’essere, quindi, cassato, in relazione al motivo accolto.

12. La Corte, peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito ed, in riforma del decreto impugnato, determina nella somma di Euro 3.500,00 l’indennizzo dovuto per ciascuno dei ricorrenti ivi indicati, ferme restando le spese già liquidate nel giudizio di merito.

13. La reciproca soccombenza induce a compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

14. Risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato e, decidendo nel merito, in riforma, del decreta), impugnato, determina nella somma di Euro 3.500,00 l’indennizzo dovuto per ciascuno dei ricorrenti ivi indicati, ferma restando la liquidazione delle spese di lite; compensa integralmente tra le parti le spese relative al presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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