Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22040 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 24/10/2011), n.22040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Lunigiana

6, presso lo studio dott. Gregorio D’Agostino, rappresentato e difeso

dall’avv. Intilisano Mario, del Foro di Messina, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria in data

27 febbraio 2009, nel procedimento n. 383/02007 R.G. V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 25 maggio 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.P. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi e memoria, nei confronti del Ministero della Giustizia avverso il decreto in data 27 febbraio 2009, con il quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso il menzionato Ministero per il pagamento in suo favore di una somma a titolo di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2, a causa del superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio civile avente ad oggetto un pignoramento presso terzi promosso innanzi al Pretore di Messina il 20 novembre 1997, rimasto sospeso in attesa della definizione del giudizio di opposizione (conclusosi con sentenza del Giudice di pace di Messina del 18 maggio 2007, dichiarativa dell’estinzione del giudizio) e ancora pendente a distanza di oltre dieci anni dalla data del suo inizio.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente si duole che la Corte di appello, ai fini della determinazione della ragionevole durata del giudizio presupposto, abbia frazionato in due distinti processi (esecuzione presso terzi e opposizione all’esecuzione) l’unico processo (di esecuzione) posto in essere, detraendo dal computo della ragionevole durata del processo esecutivo il tempo necessario alla definizione del giudizio di opposizione nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, il giudice dell’esecuzione abbia sospeso il processo esecutivo.

Con il secondo motivo si censura, in via subordinata, il provvedimento impugnato nella parte in cui si è ritenuto che il superamento di oltre quattro anni, rispetto al termine di durata ragionevole di tre anni, di un giudizio di opposizione all’esecuzione non abbia comportato un danno non patrimoniale effettivamente apprezzabile e suscettibile d’indennizzo, avuto riguardo al bene della vita oggetto del processo presupposto. Il primo motivo è manifestamente fondato, in quanto, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la durata del processo esecutivo, ai fini della valutazione in ordine alla violazione del termine ragionevole, non può essere determinata detraendo il periodo di tempo resosi necessario per la definizione del giudizio di opposizione all’esecuzione, durante il quale l’esecuzione sia rimasta sospesa per disposizione del giudice, stante il collegamento funzionale tra i due processi; peraltro, la fase contenziosa di contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere valutata dal giudice dell’equa riparazione nell’ambito della considerazione della complessità del caso, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2. (Cass. 2010/12867). L’accoglimento del primo motivo, comporta la dichiarazione di assorbimento del secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, e l’annullamento del decreto impugnato in ordine alla censura accolta. Poichè sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che riesaminerà il ricorso per equa riparazione alla luce del principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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