Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22040 del 11/09/2018
Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, (ud. 22/03/2018, dep. 11/09/2018), n.22040
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23556/2017 proposto da:
Q.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato SERGIO
TREDICINE, presso il cui studio a Napoli, piazza Garibaldi 73
elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato
MARIO TUCCILLO, presso il cui studio a Roma, via Pietro della Valle
4, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3871/2017 del TRIBUNALE DI NAPOLI, depositata
il 30/3/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/3/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica, Dott. SGROI Carmelo, il quale
ha chiesto, salvo l’eventuale accertamento presso gli uffici
finanziari competenti in ordine ai requisiti reddituali di
ammissione al gratuito patrocinio, dove ciò risulti, e, se
provvisoriamente concessa e ciò risulti nel singolo giudizio,
previa revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese
dello Stato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2,
ovvero previo diniego della richiesta ammissione se formulata solo
nell’ambito del giudizio di cassazione, trattandosi di domanda e di
impugnazione promossa con colpa grave, il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di pagamento proposta da Q.B. nei confronti della s.p.a. UnipolSai Assicurazioni, condannando l’appellato a restituire quanto eventualmente corrisposto dalla società assicurativa in esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi ed alle spese del doppio grado di giudizio.
Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che la mancata riunione dei giudizi pendenti in primo grado fra le stesse parti non costituisce motivo d’impugnazione e dopo aver escluso che l’azione proposta dal Q. sia improponibile, posto che “una questione di frazionamento del credito… può porsi solo nel caso di crediti derivanti da un’unica prestazione che sia stata considerata unitariamente in sede contrattuale dalle parti e non nel caso, come quello in esame, di più incarichi singoli affidati dalla Compagnia al perito”, ha rilevato, in fatto, che l’attività svolta dal Q. è stata un’attività continuativa, svolta nel corso di un decennio circa, sempre regolata e remunerata in maniera uniforme e costante, indipendentemente dal contenuto concreto della prestazione, sicchè il fatto stesso che tale rapporto professionale si sia svolto sempre secondo le stesse modalità, palesa l’esistenza e l’accettazione di uno schema negoziale concordato o quanto meno accettato. E la mancanza, nel corso di tutto il rapporto, di rivendicazioni, da parte del perito, di somme ulteriori rispetto a quelle fatturate rende evidente – ha aggiunto il tribunale – che le plurime richieste, avanzate solo allorquando il rapporto è cessato, costituiscano “il tentativo di ottenere un ingiusto vantaggio da porsi in correlazione ad un ripensamento per aver lavorato sulla base di condizioni economiche che, a suo avviso, non erano adeguate dalle attività in concreto svolte”.
Q.B., con ricorso, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza, non notificata.
La s.p.a. UnipolSai Assicurazioni ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame afferente alla mancata riunione dei giudizi.
2. Il motivo è infondato. L’appello nei confronti della sentenza del giudice di pace, per non aver disposto la riunione dei numerosi giudizi instaurati dal Q. in relazione all’attività di perito assicurativo espletata su incarico della compagnia di assicurazione, era stato proposto, infatti, solo dalla UnipolSai e non anche dall’appellato, il quale, invece, senza proporre in parte qua appello incidentale avverso la sentenza impugnata, si è limitato a chiedere il rigetto dell’appello proposto e non è, dunque, legittimato a lamentarsi, in sede di legittimità, della sentenza con la quale il tribunale, quale giudice d’appello, ha respinto il predetto motivo di impugnazione.
3. Con il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, il ricorrente ha censurato, sotto diversi profili, la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’appellato avesse proposto più domande nascenti dallo stesso rapporto con identico petitum e causa petendi, laddove, al contrario, vantando nei confronti della UnipolSai più crediti, derivanti da distinti contratti d’opera professionale, ben poteva instaurare, per il recupero delle relative spettanze, tanti giudizi quanti erano stati i sinistri in cui aveva eseguito le perizie, posto che il credito azionato in ciascuno dei giudizi proposti rappresentava, in realtà, una diversa causa petendi, costituita dall’attività professionale svolta con riguardo al singolo sinistro.
4. I motivi sono infondati. Il ricorrente, infatti, non ha tenuto conto del fatto che il tribunale ha escluso che l’azione proposta dal Q. fosse improponibile proprio perchè “una questione di frazionamento del credito… può porsi solo nel caso di crediti derivanti da un’unica prestazione che sia stata considerata unitariamente in sede contrattuale dalle parti e non nel caso, come quello in esame, di più incarichi singoli affidati dalla Compagnia al perito”.
5. Il ricorso dev’essere, quindi, respinto.
6. Le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
7. La Corte ritiene che non vi siano gli elementi per disporre, ai fini previsti dal D.P.R. n. 115 del 2012, art. 136, comma 2, la revoca del ricorrente dall’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli.
8. Il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio e ciò esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.
PQM
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione alla s.p.a. UnipolSai delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 845,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%. Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018