Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22040 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. II, 03/09/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 03/09/2019), n.22040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 971/2015 proposto da:

OMEC SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO PILO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avocato PIETRO CONGIATU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 409/2013 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

sezione distaccata di SASSARI, depositata il 08/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Omec snc di M.E. propone ricorso per cassazione contro Condominio di (OMISSIS), che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, dell’8.10.2013, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l’ha condannata ad eseguire le opere di ripristino indicate nella ctu di prime cure dell’ing. Mu.Ma. in data 3.12.2008, limitatamente alla rimessione in pristino delle porzioni di proprietà condominiale di cui alla pagina 12 del computo metrico allegato alla ctu, fermo nel resto, compensando 1/3 di spese e condannando essa appellante ai restanti 2/3.

Per quanto ancora interessa la sentenza ha statuito che per il combinato disposto degli artt. 840 e 1117 c.c., lo spazio sottostante il suolo di un edificio condominiale, in mancanza di un titolo valido che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, va considerato di proprietà comune, tenuto conto che la proprietà del suolo si estende al sottosuolo e che quest’ultimo svolge una funzione di sostegno al fine della stabilità dell’edificio.

Dalla ctu era emerso che i lavori di scavo posti in essere dalla Omec avevano interessato direttamente il sito di fondazione delle strutture portanti, risultando quindi come causa tra le più probabili delle diffuse e variamente orientate microlesioni ed i lavori avevano diminuito lo stato di confinamento laterale del terreno di sedime delle fondazioni, modificandone conseguentemente il modulo elastico.

Non vi era dubbio che lo scavo effettuato, che aveva comportato un abbassamento di 70 cm del piano di calpestio del piano seminterrato, abbassamento necessario per raggiungere le altezze del locale seminterrato, avesse interessato una parte comune dell’edificio.

Era fondato solo il gravame relativo ai danni arrecati alla proprietà dei singoli condomini, cosa distinta dai danni alle parti comuni.

Il ricorrente denunzia, con unico motivo, violazione degli artt. 115,116 c.p.c., artt. 1117,2700,2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Le parti hanno presentato memorie.

Le promiscue censure sono inammissibili.

A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dell’art. 360 c.p.c., n. 5), pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

La ricorrente avrebbe dovuto formulare rituale impugnazione ex artt. 1362 e segg., criticando l’attività ermeneutica posta in essere dalla Corte di appello e non richiamare genericamente i documenti nn. 6 e 7 invocati o le pagine 9, 10 e 11 dell’atto di appello in ordine alla volontà delle parti, senza peraltro congruamente attaccare la ratio decidendi sopra riferita.

Donde l’inammissibilità del ricorso con condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 5400 di cui 200 per esborsi, oltre spese

forfettarie nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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