Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2204 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2204 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Crivelli Visconti Guido, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Michele
Brandi Bisogni giusta delega a margine del ricorso;

3 c(g2—

– ricorrente —

Contro
Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale
dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– controricorrente —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli), Sez. 23, n. 109/23/10 del 13 maggio 2010, depositata il 9 giugno 2010, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 5 dicembre 2013 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Uditi l’avv. Michele Brandi Bisogni per la parte ricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Affilio Sepe, che ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione da parte del contribuente dell’avviso di accertamento concernente attribuzione della nuova rendita catastale

Oggetto:
Classamento. Variazione. Motivazione. Necessità.

Data pubblicazione: 31/01/2014

ad alcuni immobili in Napoli di proprietà del medesimo contribuente, determinata dalla riclassificazione degli stessi anche con riferimento ad una
variazione della categoria catastale precedente.
La Commissione adita accoglieva il ricorso La decisione era riformata, con
la sentenza in epigrafe, con la quale era integralmente accolto l’appello delAvverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con otto motivi. L’amministrazione dopo aver notificato controricorso, ha depositato un “atto di rinuncia al ricorso”, «stante la avvenuta composizione del
contrasto giurisprudenziale e l’orientamento ormai assunto da Codesta Suprema Corte sulla questione afferente il riclassamento delle unità immobiliari urbane situate nel comune di Napoli».
MOTIVAZIONE
L’«atto di rinuncia» depositato dall’Ufficio con dichiarata acquiescenza alla
consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla questione afferente il riclassamento delle unità immobiliari urbane situate nel comune di Napoli, esime
da un analitico esame dei diversi motivi di censura dedotti dal contribuente
nel ricorso, rilevando il valore assorbente del sesto motivo di ricorso ove è
denunciata la non rilevata illegittimità dell’accertamento per difetto di motivazione, avallando la tesi dell’amministrazione circa la sufficienza della sola enunciazione degli elementi oggettivi della categoria, della classe e della
rendita.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che così non è. In verità, nel
caso di specie, non si tratta di un atto di classamento, bensì di atto di revisione di un classamento già attribuito e tale circostanza rende del tutto insufficiente a sorreggere la motivazione dell’atto la mera indicazione di categoria, classe e rendita: perché la motivazione dell’atto possa ritenersi congrua
occorre che siano esplicitate le ragioni della variazione e le condizioni o i
mutamenti (ad es. socio-territoriali o di specifiche caratteristiche dell’edilizia di zona) che abbiano reso non più coerente il classamento già attribuito
all’unità immobiliare. Ove questo manchi, e nel caso di specie è pacifico
che questo manchi, il difetto di motivazione che ne consegue costituisce ragione autonoma sufficiente a sorreggere la successiva pronunzia di annullamento (v. in questa prospettiva Cass. nn. 19820 del 2012; 13174 del 2012;
9629 del 2012), alla luce del seguente principio di diritto: «L’atto di classamento con il quale è disposta la modificazione (o variazione) del classamento precedentemente già attribuito ad una unità immobiliare non è congruamente motivato, e deve esserne, quindi, dichiarata la nullità per difetto di
motivazione, con i riferimenti alla mera indicazione di categoria, classe e
rendita, ma occorre che siano esplicitate le ragioni della variazione e le spe2

l’Ufficio.

cifiche condizioni che abbiano reso non più coerente il classamento già at4

tribuito».
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito
con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente.
Stante la formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso e tenuto conto del comportamento processuale dell’amministrazione, si giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudiP.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2013.

zio.

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