Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2204 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 03/06/2010, dep. 31/01/2011), n.2204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato BALDASSARI CARLO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI VITA ANTONIO,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

S.M.I., S.L., S.G., in

qualità di eredi di S.P., elettivamente domiciliati in

ROMA VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CORVASCE, rappresentati e difesi dall’avvocato MANTOVANI FRANCESCO,

giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 183/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 06/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/06/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BALDASSARI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 183/63/06 del 6/6/2006 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva il gravame interposto dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo di accoglimento dell’opposizione spiegata dai sigg.ri S.L. ed altri, quali eredi del sig. S.P., in relazione a cartella di pagamento emessa dalla società Bergamo Esattorie s.p.a., per conto del Consorzio di Bonifica della Media Pianura, a titolo di mancato versamento dei contributi di bonifica per l’anno 2003.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Consorzio propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso i sigg.ri S.L. ed altri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice dell’appello abbia “completamente omesso di valutare” i “criteri di riparto dei contributi consortili definitivamente stabiliti dall’Ente impositore nelle forme di legge”, nonchè quanto indicato nella “relazione tecnica” prodotta “in giudizio sin dal primo grado (cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado)” in relazione ai “cambiamenti verificatisi nella struttura e nelle funzioni del canale de qua” che “avevano reso necessaria la realizzazione e la gestione … di nuove opere, con conseguente modifica dei criteri di suddivisione dei costi di gestione della Roggia Serio, con diversa attribuzione delle specifiche quote-parti, che rendeva non più attuale la pattuizione di cui all’invocato atto di transazione del 1830”.

Con il 2 motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 860 c.c. R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11 D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7, 36, art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Si duole che, nel riconoscere “valore vincolante al contenuto di un atto di transazione stipulato ture privatorum nel 1830 (in epoca pre unitaria)”, il giudice dell’appello abbia sostanzialmente disapplicato “provvedimenti amministrativi definitivi (piani di riparto dei contributi consortili)”, e non abbia considerato che “la fonte del potere impositivo del Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca è indisponibile ed inderogabile, attesa la natura tributaria non solo dei contributi di bonifica, ma anche dei contributi di irrigazione, in coerenza con la natura pubblica dell’attività di bonifica e di irrigazione (v. L.R. Lombardia n. 7 del 2003, art. 1)”.

Lamenta non essersi dal giudice dell’appello considerato che “si è in sostanza di fronte ad un caso di nullità sopravvenuta per contrasto con norme imperative successive alla conclusione dell’atto transattivo, o, secondo una diversa configurazione, di “perdita di ulteriore efficacia” in quanto la norma sopravvenuta “priva il rapporto della capacità di produrre effetti ulteriori””, e che la nullità della transazione non era stata “invocata” nel “giudizio davanti al Tribunale di Bergamo”, venendo “eccepita per la prima volta in questo giudizio”.

Il ricorso dovrà essere ritenuto inammissibile in applicazione del art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, artt. 366 bis e 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e per violazione del principio autosufficienza.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass. 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36).

il quesito recato dal motivo di ricorso risulta formulato in termini generici e privi di riferimento alla fattispecie concreta, tali da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass. 7/4/2009. n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645;

Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass. Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr.

Cass., 23/6/2008. n. 17064).

Al riguardo, vale sottolineare, di alcuni del profili di censura recati dal motivo, e in particolare della dedotta nullità della transazione, nel quesito non risulta fatto nemmeno cenno.

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo. Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso il motivo risulta formulato in violazione del principio di autosufficienza, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., alla “cartella di pagamento”, al “ricorso” con il quale “impugnava la cartella di pagamento” de qua, ai “docc. 3 e doc. 4 del fascicolo di primo grado dell’Ente impositore”, alla sentenza “n. 1274/2000 del Tribunale di Bergamo “, al “Piano di Classifica”, alla “relazione tecnica, a firma del prof. V. dell’Università di Bologna … (doc. 2 del fascicolo di primo grado)”, all’allegata relazione tecnica (doc. 5 del fascicolo di primo grado dell’Ente impositore)”, all'”accordo tra la Compagnia della Roggia Coda di Serio e il Comune di Bergamo (doc. 6 del fascicolo di primo grado) dell’Ente impositore”, alla “transazione intervenuta nell’anno 1830”, alla “sentenza nr. 6/12/05” della “Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, sez. 12”, all’atto di “appello” dell'”Ente impositore”, ai “provvedimenti amministrativi definitivi (piani di riparto dei contributi consortili) rimasti pacificamente inoppugnati”, alla “quota-parte di contributo relativo alle opere ed all’attività consortile riconducibili al comprensorio di bonifica irrigua denominato “Roggia Serio e derivate”, di cui fa parte anche la cd. Roggia Coda di Serio” limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.

Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il 1 motivo, con il quale si denunzia vizio di motivazione, non reca invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati- delle “ragioni” dei denunciati vizi di motivazione, tale non potendosi ritenere la “sintesi” posta a chiusura del medesimo formulata in termini invero differenti da quanto sopra indicato, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come sopra rilevato nella specie altresì carente di autosufficienza.

1 motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

Va in ogni caso osservato che il 2 motivo, là dove viene evocata “la nullità della transazione” de qua prospetta invero, come eccepito dal controricorrente, profili di novità, nè il ricorrente ha d’altro canto al riguardo osservato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale allorquando viene come nella specie denunziato errar in procedendo ex art. 112 c.p.c., va specificamente indicato anche l’atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003. n. 6055), essendo al riguardo noto che, pur divenendo la Corte di legittimità in tale ipotesi giudice anche del fatto (processuale) ed abbia quindi il potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che. solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v.

Cass.. 20/10/2005, n. 20322), e nel l’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr., da ultimo, Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., il medesimo in realtà sollecita, contro ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

AH’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA