Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2204 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2204 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1174/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Brocco Fabrizio;
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 751/1/16 depositata il 10 giugno 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 9 gennaio 2018.

ct)

Data pubblicazione: 30/01/2018

ATTESO CHE

– L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza
d’appello che ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei
confronti del socio Fabrizio Brocco per maggior reddito di
partecipazione ad Ediltek s.r.l. sull’anno d’imposta 2008.

– Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 42, 43,
44 I.f., art. 21 d.lgs. 546/1992, art. 156 c.p.c., avendo il giudice
d’appello annullato l’avviso di imputazione al socio per effetto
dell’omessa notifica alla società dell’avviso ad essa relativo,
avviso quest’ultimo notificato al solo curatore fallimentare della
società medesima.
– Il primo motivo è fondato: la notificazione non è un requisito di
validità dell’atto impositivo, ma solo una condizione integrativa
dell’efficacia, sicché l’inesistenza della notifica non determina in
via automatica l’inesistenza dell’atto, se di questo il contribuente
ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge
(Cass. 4760/2009 Rv. 607286, Cass. 13852/2010 Rv. 613636);
nella specie, lo stesso giudice d’appello dà atto che l’avviso
riguardante la società è stato allegato a quelli emessi verso i
soci, tra i quali il socio amministratore Paolo Brocco (fratello
dell’odierno intimato), sicché è giuridicamente errata la
declaratoria di nullità dell’avviso presupposto come pure
l’invalidazione derivata dell’avviso subordinato.
– Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 38, 39
d.P.R. 600/1973, art. 2729 c.c., avendo il giudice d’appello
disapplicato

la

presunzione

di

distribuzione

extracontabili della società a base ristretta.

degli

utili

■ (/’—)
i /

Il secondo motivo è fondato: la presunzione di attribuzione pro
quota degli utili extrabilancio nelle società di capitali a ristretta
base partecipativa si fonda sul vincolo di solidarietà e reciproco
controllo che normalmente caratterizza siffatti assetti societari,

al contribuente dimostrare che i ricavi occulti sono stati
accantonati o reinvestiti (Cass. 18032/2013 Rv. 628448, Cass.
25271/2014 Rv. 633519, Cass. 15824/2016 Rv. 640622, Cass.
24534/2017

Rv.

645914);

nella

specie,

esigendo

dall’amministrazione prove ulteriori a quella della ristrettezza
della compagine (posizione interna dei singoli soci, effettiva
percezione degli utili occulti), il giudice d’appello ha violato il
superiore principio, fondato sull’id quod plerumque accidit.
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame e regolamento delle spese.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.

ciò che determina un’inversione dell’onere della prova, spettando

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