Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2204 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5673-2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONSULTA N

50, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SARTORIO, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Giuseppe Sartorio per la ricorrente.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 29 aprile 2011 M.M. chiedeva alla Corte d’Appello di Roma di liquidarle il pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio amministrativo intrapreso con ricorso dinanzi al TAR Campania in data 1 marzo 1994, volto all’annullamento della nota n. 1415 del 3 febbraio 1994, con la quale il Prorettore aveva disposto la cessazione con effetto immediato del rapporto di collaborazione intrattenuto dalla ricorrente con il Policlinico annesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università (OMISSIS).

Evidenziava che aveva immediatamente presentato istanza di fissazione di udienza e che, accolta l’istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ed all’esito della presentazione di una seconda istanza di fissazione di udienza in data 15/4/2010, il TAR con sentenza dell’11/11/2010 dichiarava il ricorso improcedibile per carenza di interesse della ricorrente.

La Corte d’Appello di Roma con decreto dell’11 settembre 2015 ha dichiarato la domanda della M. improponibile, osservando che il ricorso di equa riparazione era stato iscritto in data successiva alla novella del testo di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54 sicchè la proponibilità della domanda era condizionata all’avvenuta presentazione in sede amministrativa dell’istanza di prelievo.

Poichè il processo presupposto era pendente alla data di entrata in vigore della novella, la mancata presentazione della detta istanza rendeva improponibile la domanda di equa riparazione, anche in relazione ai periodi anteriori alla modifica normativa, avendo la Corte di Cassazione escluso altresì che la disciplina scaturente dagli interventi del legislatore si ponesse in contrasto con i principi della Costituzione.

Per la cassazione di questo decreto M.M. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi illustrati con memoria.

Il Ministero non ha svolto difese in questa fase.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 nonchè del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 71, comma 2 e dell’art. 6 della CEDU.

Si deduce che alla data di entrata in vigore della novella di cui all’art. 71 citato (16 settembre 2010) il TAR aveva già fissato la pubblica udienza per la discussione del ricorso proposto dalla ricorrente, essendo stata comunicata la data fissata già con avviso del 14 luglio 2010.

Si evidenzia quindi che non si poneva alcuna necessità di dover presentare una istanza di prelievo.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU nonchè del D.L. n. 112 del 2008, art. 54.

Si rileva che l’orientamento maturato dalla Corte di Cassazione in ordine agli effetti della novella dell’art. 54, secondo cui la mancata presentazione dell’istanza di prelievo condizionerebbe la proponibilità della domanda di equo indennizzo anche per i periodi di tempo anteriori alla sua presentazione, si pone tuttavia in contrasto con i principi della CEDU.

Infatti, i diritti riconosciuti da tale Carta verrebbero irrimediabilmente compromessi per la sola mancata presentazione di un’istanza, così come anche rilevato dalla recente sentenza della Corte EDU del 25 febbraio 2016 che ha escluso che la presentazione della detta istanza possa esse considerata uno strumento di tutela effettivo onde porre rimedio alla durata irragionevole del processo, in grado di evitare il verificarsi ed il proseguimento della violazione presunta ovvero di fornire un adeguato ristoro.

Con il terzo motivo si deduce la violazione falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 nonchè la violazione del principio di irretroattività e del diritto da un’equa riparazione.

Infatti, si sostiene che la novella dell’art. 54 non possa avere portata retroattiva, come altresì affermato da alcuni precedenti di questa Corte secondo cui la mancata presentazione della istanza rende improponibile la domanda solo per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della norma del 2008.

Il primo motivo è fondato.

Sicuramente risultano erronee alla luce della più recente giurisprudenza le affermazioni della parte di cui al terzo motivo, nel quale si fa richiamo a precedenti di questa Corte relativi alla previsione legislativa nella versione che ha preceduto le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 71 come peraltro testimoniato anche dalle stesse affermazioni di parte ricorrente nell’illustrazione del secondo motivo di ricorso, laddove si dichiara che la novella ha condizionato la proponibilità della domanda anche per il periodo anteriore alla presentazione dell’istanza di prelievo.

In tal senso appare opportuno ribadire quanto affermato da questa Corte nella recente pronuncia n. 16404/2016, che ha affermato che, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo deve precedere l’instaurazione del giudizio di equa riparazione e condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore al deposito della medesima (coni. Cass. n. 3740/2013).

La previsione normativa di cui si contesta l’applicazione, nel far riferimento alla pendenza dei giudizi amministrativi alla data del 16 settembre 2010, per individuare quelli per i quali risulta applicabile la disposizione che impone, ai fini della proponibilità della domanda, la presentazione dell’istanza di prelievo, consente poi di poter includere anche la vicenda in esame nel suo ambito applicativo, posto che il processo presupposto era ancora pendente a tale data.

Tuttavia, non appare irrilevante la circostanza che alla data di entrata in vigore della novella del 2010, con avviso datato 14 luglio 2010 era già stata fissata l’udienza pubblica di discussione nel merito del ricorso dinanzi al TAR per il giorno 21/10/2010.

Ne consegue che, al 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del nuovo testo del D.Lgs. n. 104 del 2010, non vi era ragione nè necessità di depositare l’istanza di prelievo, essendo ormai le parti in attesa della celebrazione dell’udienza di discussione, non potendo in tal senso l’istanza di prelievo produrre alcun effetto acceleratorio sulla definizione del giudizio presupposto (così Cass. n. 1639/2015; Cass. n. 10064/20154; Cass. n. 13893 del 2014).

Con riferimento a tale disciplina si è poi precisato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 54, comma 2, quale risultante dalle modifiche del D.Lgs. n. 104 del 2010, è necessario che alla data del 16 settembre fosse ancora in fase di trattazione, nel senso che, tra tale data e la data della decisione della causa dovesse esserci la possibilità per la parte di depositare la istanza di prelievo nel giudizio amministrativo presupposto (Cass. n. 26165 del 2013), altrimenti finendo con l’attribuire alla disposizione introdotta nel 2010 una efficacia retroattiva, idonea a paralizzare la domanda di equa riparazione anche per il periodo precedente alla data del 25 giugno 2008. Nella sentenza n. 6473 del 2013, si è in particolare escluso che tale effetto potesse verificarsi con riferimento ad un giudizio amministrativo concluso con sentenza depositata il 24 ottobre 2013.

Nella specie, la ricorrente deduce, e la circostanza non è contestata dall’amministrazione resistente, che alla data di entrata in vigore della novella, l’udienza di discussione era già stata fissata dal TAR per effetto della istanza depositata dalla ricorrente nel mese di aprile del 2010, così che si deve escludere che la mancata presentazione della istanza di prelievo, dopo il 16 settembre 2010, possa produrre l’effetto di precludere la domanda di equa riparazione, in quanto la presentazione della istanza di prelievo, lungi dall’assolvere la funzione sua propria, di manifestazione di interesse ad una sollecita definizione del giudizio, sarebbe stata priva di qualsivoglia rilevanza, anche ai fini della proponibilità della domanda di equa riparazione, se non nei limiti della previgente formulazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2.

Ove si opinasse diversamente, effettivamente si verrebbe ad applicare la normativa introdotta con effetto dal 16 settembre a situazioni nelle quali, a quella data, non era ormai più possibile depositare l’istanza configurata come preclusiva della domanda di equa riparazione.

Da tali considerazioni deve quindi trarsi anche la fondatezza del primo motivo, posto che il provvedimento impugnato ha compiuto una non corretta applicazione delle norme di cui si denunzia la violazione.

Per l’effetto il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento degli altri motivi di ricorso.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo ed assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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