Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2204 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28331/2012 R.G. proposto da:

ALISNOB s.a.s. di V.G. in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in

atti dall’avv. prof. Stefano Loconte ed elettivamente domiciliata in

Roma, alla via G. B. Martini n. 14 presso lo studio dell’avv. Marzia

Paolella;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

sez. staccata di Latina n. 727/39/11 depositata il 17/10/2011, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

18/12/2018 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza qui impugnata la CTR ha respinto l’appello della società contribuente e quindi confermato la legittimità dell’atto impugnato, con il quale erano irrogate sanzioni Iva e Irap per l’anno 1999;

– ricorre la società contribuente con atto affidato a due motivi; l’Amministrazione finanziaria si è costituita al solo scopo di partecipare alla discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ela CTR erroneamente deciso la controversia, avente per oggetto la legittimità dell’avviso di irrogazione sanzioni di cui si è detto, mentre era ancora pendente il giudizio relativo all’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio ha provveduto al recupero delle maggiori imposte IVA ed IRAP per l’anno 1999, atto la cui legittimità è quindi ancora sub iudice, ritenendo quindi insussistente la pregiudizialità tra quel giudizio e la presente controversia;

– il motivo è fondato;

– questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16615 del 07/08/2015 e conforme Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22673 del 05/11/2015 (Rv. 637580 – 01)) con orientamento al quale nella presente sede è opportuno dare ulteriore continuità, ritiene che in tema di contenzioso tributario, va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata (nella specie, avente ad oggetto il provvedimento d’irrogazione di sanzioni) in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale (nella specie, consistente nell’annullamento dell’accertamento dei maggiori utili della società di capitali, presupposto delle sanzioni applicate), dovendosi, in tale ipotesi, sospendere il processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c., atteso che i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive;

– infatti, risulta evidente come ai sensi dell’art. 295 c.p.c., norma che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, si applica anche al processo tributario, ricorre sicuro vincolo di pregiudizialità qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un vincolo tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di “giudicato”, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati (vedasi anche Cass. 2214/2011; 1865/2012);

– la CTR, nel decidere la causa relativa all’avviso di irrogazione sanzioni, ha quindi commesso errore di diritto, in quanto avrebbe dovuto – notiziata della pendenza del giudizio riguardante l’avviso di accertamento diretto al recupero delle imposte in forza del quale erano state con atto separato irrogale le sanzioni – sospendere il processo ex art. 295 c.p.c., sino alla definizione di quel giudizio con sentenza non più suscettibile di gravame;

– il giudice deve infatti utilizzare l’istituto della sospensione necessaria, disciplinato dall’art. 295 c.p.c., per evitare il rischio del conflitto di giudicati; precisando, in particolare, va sospesa la causa accessoria quando, come nella specie, si discuta del rapporto tra illecito e sanzioni in cui la decisione della causa accessoria (sulla irrogazione della sanzione) dipende dall’esito della causa principale (sulla sussistenza del fatto illecito), dato che l’accertamento negativo della violazione esclude la possibilità di applicare la sanzione (mentre l’accertamento positivo non comporta automaticamente la legittimità della applicazione della sanzione, che può essere esclusa per carenza di imputabilità o di colpevolezza, ovvero per la presenza di cause di non punibilità;

– in conclusione, quindi, il primo motivo merita accoglimento; il secondo motivo è assorbito alla luce della decisione in ordine al motivo in parola; la sentenza deve essere quindi cassata con rinvio alla CTR.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. staccata di Latina in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA