Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22039 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 24/10/2011), n.22039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Lunigiana

6, presso lo studio dott. D’Agostino Gregorio, rappresentato e difeso

dall’avv. Intilisano Mario, del Foro di Messina, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria in data

20 febbraio 2009, nel procedimento n. 311/02007 R.G. V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 25 maggio 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.P. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi e memoria, nei confronti del Ministero della Giustizia avverso il decreto in data 20 febbraio 2009, con il quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso il menzionato Ministero per il pagamento in suo favore di una somma a titolo di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2, a causa del superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio civile avente ad oggetto un pignoramento presso terzi promosso innanzi al Pretore di Messina il 20 novembre 1997, rimasto sospeso in attesa della definizione del giudizio di opposizione (conclusosi con sentenza della Corte di cassazione del 13 febbraio 2007, dichiarativa dell1 estinzione del giudizio medesimo), e ancora pendente a distanza di oltre dieci anni dalla data del suo inizio. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente si duole che la Corte di appello, ai fini della determinazione della ragionevole durata del giudizio presupposto, abbia frazionato in due distinti processi (esecuzione presso terzi e opposizione all’esecuzione) l’unico processo (di esecuzione) posto in essere, detraendo dal computo della ragionevole durata del processo esecutivo il tempo necessario alla definizione del giudizio di opposizione nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, il giudice dell’esecuzione abbia sospeso il processo esecutivo.

Con il secondo motivo l’ I. lamenta, in via subordinata, che il decreto impugnato abbia stabilito che la durata di cinque anni e tre mesi di un giudizio di opposizione all’esecuzione debba considerarsi ragionevole, trattandosi di un processo che si è svolto attraverso varie fasi impugnatorie. Deduce che la ragionevole durata va verificata in concreto, in relazione alle varie fasi in cui si è articolato il giudizio, e non in astratto, computando anche la durata di fasi che non si sono svolte.

Con il terzo motivo, ancora in via subordinata, si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui si è ritenuto che il superamento di tre mesi, rispetto al termine di durata ragionevole di tre anni, di un giudizio di opposizione all’esecuzione non abbia comportato un danno non patrimoniale effettivamente apprezzabile e suscettibile di indennizzo, avuto riguardo al bene della vita oggetto del processo presupposto. Il primo motivo è manifestamente fondato, in quanto, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la durata del processo esecutivo, ai fini della valutazione in ordine alla violazione del termine ragionevole, non può essere determinata detraendo il periodo di tempo resosi necessario per la definizione del giudizio di opposizione all’esecuzione, durante il quale l’esecuzione sia rimasta sospesa per disposizione del giudice, stante il collegamento funzionale tra i due processi; peraltro, la fase contenziosa di contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere valutata dal giudice dell’equa riparazione nell’ambito della considerazione della complessità del caso, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, (Cass. 2010/12867). L’accoglimento del primo motivo, comporta la dichiarazione di assorbimento degli altri due motivi di ricorso, proposti in via subordinata, e l’annullamento del decreto impugnato in ordine alla censura accolta. Poichè sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che riesaminerà il ricorso per equa riparazione alla luce del principio di diritto sopra enunciato e provvedere anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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