Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22039 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. II, 03/09/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 03/09/2019), n.22039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21301/2015 proposto da:

T.N., T.B., T.I., T.A.,

P.A., P.M., TE.AR., TU.AN.MA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO

124, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PISENTI, rappresentati

e difesi dall’avvocato LUCA TURRIN;

– ricorrenti –

contro

V.A. (DECEDUTO), V.G.,

V.E., NELLA QUALITA’ DI EREDI come da procura del 19/2/2019,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENRICO MIZZI, 19, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA CORTEGGIANO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANNA D’AGOSTINO;

– controricorrente –

e contro

T.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 267/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

PQM. Vedi Provvedimento Allegato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 213/2013 il Tribunale di Pordenone, premesso che in data (OMISSIS) era deceduta Te.Ni., senza lasciare figli; che la de cuius aveva undici fratelli dei quali, sette ancora viventi e quattro premorti; che la de cuius aveva redatto testamento olografo, oggetto di pubblicazione a cura del Notaio S.M.L. su istanza di T.N. e del convivente della de cuius, V.A.; che, in data (OMISSIS), con atto ricevuto dallo stesso notaio, V. aveva dichiarato di accettare l’intera eredità relitta composta da svariati immobili; che gli attori (fratelli della defunta nipoti) avevano chiesto di accertare e riconoscere la propria qualità di eredi e la qualità di legatario del diritto di abitazione o di usufrutto in capo al convivente; che quest’ultimo aveva resistito adducendo di essere stato istituito erede in quanto nominato usufruttuario della universalità dei beni, accertava e dichiarava che ad V.A. era stato attribuito l’usufrutto dell’intero patrimonio della defunta e ai nipoti intervenienti, P.A. e M. (con scelta del beneficiario spettante agli onerati), la nuda proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS); dichiarato l’invalidità dell’accettazione di eredità fatta da V.A. con atto ricevuto dal notaio S.M.L. di (OMISSIS), in data (OMISSIS) Rep. n. (OMISSIS), ordinando la cancellazione e/o modifica e/o integrazione delle trascrizioni e annotazioni eseguite presso competenti Pubblici Uffici.

Avverso tale sentenza proponeva appello V.A. lamentando che: 1) erroneamente il Tribunale non gli aveva riconosciuto la qualità di erede ex art. 588 c.c., pur avendo accertato e dichiarato che il testamento gli aveva attribuito l’usufrutto su tutti i beni della defunta; 2) in realtà la scheda testamentaria doveva essere interpretata nel senso che la de cuius gli aveva trasferito il diritto di proprietà e non il diritto di usufrutto come desumibile dall’inciso ” tutta altra proprietà sia divisa/secondo la legge, dopo tutti due/abbiamo il nostro, decesso e il/nostro Riposo in cimitero..”; 3) diversamente opinando doveva ritenersi effettuata una doppia vocazione testamentaria integrante una sostituzione fedecommissaria vietata ex art. 692 c.c., applicabile ex art. 597 c.c., anche ai legati; 4) diversamente, vi era una omessa pronuncia in ordine al rimborso delle spese da egli sostenute (costi per la pubblicazione del testamento, per il servizio di onoranze funebre, per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2008/2009 pagamento degli arretrati per spese condominiali relativi alle annualità cui la defunta era ancora in vita.

Si costituivano i consanguinei della defunta contestando in fatto ed in diritto le argomentazioni dell’appellante e proponevano appello incidentale al fine di fare accertare che la de cuius aveva inteso attribuire al convivente l’usufrutto della sola casa di abitazione e non su tutti i beni e chiedevano ancora la restituzione di somme prelevati dal convivente sui conti cointestati.

La Corte di Appello di Trieste con sentenza n. 267 del 2015 accoglieva l’appello e in riforma della sentenza impugnata dichiarava la nullità della sostituzione fedecommissaria prevista nel testamento olografo; dichiarava ed accertava che V. era l’erede universale di Te.Ni.; dichiarava la validità dell’accettazione di V.; restava assorbito l’appello incidentale. Compensava integralmente le spese del giudizio.

Secondo la Corte di Trieste dalla scheda testamentaria correttamente interpretata la de cuius ha istituito erede su tutti i beni V. su convivente. Nel testamento vi era una doppia vocazione a favore di altre persona a succedere una dopo l’altra nei medesimi beni dopo la morte del primo chiamato. Tuttavia, si sarebbe in presenza di una sostituzione fedecommissaria nulla ex art. 693 c.c., trattandosi del medesimo diritto di proprietà in favore di persone chiamate a succedere una dopo l’altra.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dai consanguinei di Te.Ni. ( T.: N., L., E., A.C., J.P., B., Ar., I., A., An., P.M., Tu.An.Ma.) con ricorso affidato a due motivi. V.A. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I consanguinei di Te.Ni. ( T.: N., L., E., A.C., J.P., B., Ar., I., A., An., P.M., Tu.An.Ma.) lamentano:

a) con il primo motivo di ricorso, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 588 e 1362 c.c. e segg.) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale, riformando la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che la de cuius avesse istituito eredi universali il proprio convivente, V.A. disattendendo la forma delle stesse disposizioni. Le espressioni contenute nel testamento secondo le quali “la mia volontà, di questa casa dopo la mia morte, vorrei lasciare a V.A. fino alla sua morte, dopo vorrei lasciarla come mia volontà ad uno dei miei nipoti P.A. o M. (….) tutta altra proprietà sia divisa secondo legge, dopo tutti due abbiamo il nostro decesso e il nostro Riposo in cimitero (…)” avrebbero dovuto esser intese come istituzione di erede del convivente, in ordine alla casa di abitazione della de cuius e come riserva di usufrutto a favore dello stesso convivente in ordine agli altri beni.

b) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 69231367 c.c. e principio di conservazione della volontà testamentaria) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale sarebbe pervenuta ad identificare una sostituzione fedecommissaria nulla attraverso una errata interpretazione della volontà testamentaria. Epperò la scheda testamentaria sarebbe pienamente in armonia ove invece, ritengono, sempre, i ricorrenti, la disposizione di che trattasi fossero intese nel senso che la de cuius intendeva attribuire a V. l’usufrutto e agli eredi legittimi la nuda proprietà.

Ad escludere per altro che la de cuius avesse disposto una sostituzione fedecommissaria sarebbe la mancanza dell’imposizione di quell’obbligo di conservare e poi restituire che rappresenta l’elemento essenziale della fattispecie del fedecommesso.

1.1. – Entrambi i motivi che, per l’innegabile connessione esistente tra gli stessi vanno esaminati congiuntamente, posto che, in maniera diretta o indiretta, prospettano una stessa questione relativa all’interpretazione del testamento oggetto del giudizio, sono fondati.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, nell’interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento (Cass. n. 23278 del 2013; n. 468 del 2010; n. 4022 del 2007). A sua volta, tenuto conto che ai sensi dell’art. 588 c.c. – l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre configura una successione a titolo particolare se il de cuius abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni (Cass. 25/10/2013, n. 24163, Rv. 628231; 1/03/2002, n. 3016, Rv. 552709)

Nel caso concreto, la Corte distrettuale ha disatteso questi principi, dovendo considerare che questi principi risultano osservati solo apparentemente. Infatti, pur se corretta la premessa da cui muove il ragionamento della Corte distrettuale, e cioè che le espressioni “vita natural durante” “fino alla sua morte” usate dalla de cuius nell’attribuire ad V.A. un diritto (usufrutto o proprietà) sui beni ereditari non fossero di per se sufficienti per qualificare il diritto dello stesso come usufrutto anzichè come proprietà piena, essendo tali espressioni non univoche e che per stabilire se la de cuius avesse voluto istituire erede o legatario V. era necessario indagare ulteriori elementi testuali. Tuttavia, il ragionamento della Corte, appare del tutto deficitario, se non errato in punto di diritto, perchè non ha tenuto conto di tutti gli elementi desumibili dallo stesso testamento e non ha neppure valutato se vi fosse un significato possibile che avrebbe consentito di salvaguardare il testamento nella sua interezza. A ben vedere la Corte distrettuale nel ritenere che Te.Ni. avesse istituito erede V.A. e disposto una istituzione fedecommissaria a vantaggio dei propri nipoti, si è limitata ad evidenziare che la de cuius aveva cattivi rapporti con i propri familiari, mentre aveva convissuto con V.A. per 17 anni, ma non ha considerato che proprio quei cattivi rapporti, cui fa riferimento la Corte di merito, non ha trattenuto, comunque, la de cuius ad indicare i propri nipoti come destinatari ultimi del proprio patrimonio. Ma, soprattutto, la Corte distrettuale non ha considerato che, ritenere che i nipoti fossero dei sostituti, significherebbe caducare una buona parte del contenuto testamentario, dovendo ritenere nulla la disposta sostituzione dei propri nipoti, nonostante come già la Corte aveva segnalato, le espressioni testamentarie potrebbero legittimamente essere intese nel senso che la de cuius aveva inteso assegnare a V. l’usufrutto dei propri beni e ai propri nipoti la nuda proprietà.

E di più, la Corte distrettuale ha disatteso di dar rilievo anche all’espressione, con la quale la de cuius concludeva le proprie disposizioni testamentarie e, cioè, l’augurio che quanto aveva disposto potesse riportate “la fecilità”, cioè, una pacificazione con le persone della propria famiglia, lasciando intendere che voleva, comunque, che il prorpio patrimonio raggiungesse i propri nipoti: “spero che siate felici: e con tanto amore, anche, se per causa mia sorella Ar. mi è stata negata, di evitarmi tanta rabbia senza colpa, per la vita dei nostri genitori dopo che hanno, tanto lavorato, per farci screscere così tanto odio, che non valeva la pena. Mio nipote E. poteva fare di più, verso di me, la vita a volte ci propone tante amarezze e delusioni. Ho vissuto lo stesso pensando e soffrendo di nascosto “(….)”.

In ultima analisi, la Corte distrettuale non ha indicato ragioni condivisibili per le quali sarebbe corretto ritenere che la locuzione “fino alla morte” anzichè segnare la durata di un diritto reale di godimento attribuito a V. indicasse invece la volontà della de cuius di attribuire allo stesso convivente un diritto di proprietà piena ed essenzialmente perchè proprio le stesse indicazioni prospettate della Corte possono ragionevolmente avere il significato opposto e cioè proprio quello che la Corte avrebbe escluso.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste la quale provvederà alla liquidazione delle spese, anche, del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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