Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22038 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 24/10/2011), n.22038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso da sè

medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria in data

5 febbraio 2009, nel procedimento n. 395/2007 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 25 maggio 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.F. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti del Ministero della Giustizia avverso il decreto in data 5 febbraio 2009, con il quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso il menzionato Ministero per il pagamento in suo favore di una somma a titolo di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 a causa del superamento del termine ragionevole di durata di una causa civile promossa davanti al Giudice di pace di Messina con atto di citazione notificato il 25 maggio 2000 e definita con sentenza del 26 aprile 2007, passata in giudicato. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente si duole che la Corte di appello di Reggio Calabria abbia determinato in tre anni “il termine di ordinaria durata” in primo grado di una causa di media complessità.

Deduce al riguardo che la nozione di ragionevole durata non ha carattere assoluto, ma relativo e non si presta ad una determinazione in termini assoluti, ma è condizionata da parametri di fatto strettamente legati alla singola fattispecie, che impediscono di fissarla facendo riferimento a cadenze temporali rigide e impongono di tener conto delle attività processuali compiute. Il motivo è privo di fondamento. Osserva al riguardo il collegio che il dato fondamentale, ai fini dell’accertamento della violazione del termine ragionevole, è quello, di natura oggettiva, costituito dalla durata del processo, sul quale possono incidere i criteri indicati nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, (complessità del caso, comportamento delle parti, del giudice del procedimento e di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o contribuire alla sua definizione), senza però che si possa trascurare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass. S.U. 2004/1338;

Cass. 2005/8600) e dovendosi comunque far riferimento ai criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, le cui sentenze in ordine all’interpretazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo costituiscono per il giudice italiano la prima e più importante guida ermeneutica, consentendo la corretta applicazione di un criterio, quale quello della ragionevolezza, che ha insili in sè indubbi margini di elasticità (Cass. 2005/1094).

Considerato quanto precede e tenuto conto dei parametri cronologici elaborati dalla Corte europea, secondo i quali il limite massimo di ragionevole durata del processo di primo grado è di circa tre anni, (Cass. 2008/14), risulta conforme ai richiamati parametri della Corte europea e comunque sorretta da sufficiente e congrua motivazione, la decisione, assunta nel caso di specie, dalla Corte territoriale, di stabilire in tre anni il termine di ragionevole durata del processo, svoltosi solo in primo grado, e di imputare alle parti il protrarsi dei tempi della causa per il periodo di sette mesi e diciassette giorni, conseguente alle richieste di rinvio da loro formulate.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia nella specie escluso l’esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile in conseguenza della violazione del temine ragionevole di durata della causa civile, in considerazione del modesto valore economico della controversia, delle presumibili condizioni economiche dell’attore e del prevedibile esito favorevole della causa. Il motivo è fondato.

In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale “in re ipsa” – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. S.U. 2004/1338; Cass. 2006/19666; 2008/24269). Va a questi fini escluso, tuttavia, che possano rilevare la scarsa entità della posta in gioco, potendo tale aspetto rilevare solo nella determinazione del “quantum” del risarcimento spettante, nonchè le presumibili condizioni economiche dell’attore e il prevedibile esito favorevole della causa, elementi di per sè non idonei, anche per la loro genericità, ad escludere l’esistenza del pregiudizio morale.

3. Il decreto impugnato deve essere quindi annullato in relazione alla censura accolta.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

In particolare – determinato in tre anni, tre mesi e quattordici giorni il periodo di durata non ragionevole del processo presupposto, alla stregua dell’accertamento compiuto dal giudice del merito, da ritenersi definitivo in conseguenza del rigetto del primo motivo di ricorso – il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009.

Secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, a condizione che le decisioni pertinenti siano coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata.

Tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086;

2010/819). Nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere al ricorrente, in relazione ad una durata non ragionevole di tre anni, tre mesi e quattordici giorni, l’indennizzo di Euro 2.585,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle stesse in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 2.585,00, oltre agli interessi legali dalla domanda. Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 806,00 di cui Euro 311,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 595,00, di cui Euro 495,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Dispone distrarsi le spese di entrambi i giudizi in favore del difensore, avv. M.F., dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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