Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22038 del 22/09/2017

Cassazione civile, sez. III, 22/09/2017, (ud. 21/12/2016, dep.22/09/2017),  n. 22038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11418-2014 proposto da:

D.F.P., D.G., nato il (OMISSIS),

D.A., in proprio e nella qualità di esercente la potestà

genitoriale sulla figlia minore D.D.,

D.G.B. e D’.DA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 70, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MASSATANI, che

li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante

Direttore Sinistri Dott. O.G., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GAETANO

ALESSI che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1410/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato MAURIZIO MASSATANI;

udito l’Avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 4^ e

5^ del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data (OMISSIS), P.G. si trovava quale trasporta a bordo della Fiat Uno di proprietà e condotta dal coniuge D.G., assicurata per la r.c.a. da Sara Assicurazioni S.p.a., allorchè detta auto, mentre percorreva l’Asse dei servizi, in Catania, urtò ripetutamente contro il guard rail e si ribaltò.

A seguito delle lesioni riportate in quel sinistro la P. morì nel medesimo giorno in cui si verificò l’incidente.

I figli della predetta, F.P., A. e D.G.B., unitamente ai nipoti della medesima, G., Da. e D.D., convennero in giudizio D.G., conducente del veicolo, e la Sara Assicurazioni S.p.a., assicuratrice dello stesso, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio e iure successionis.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23748/06, rigettò la domanda, compensò per la metà le spese di lite, che pose, per la restante metà, a carico degli attori, ritenendo che non era stata dimostrata la dinamica del sinistro, con conseguente esclusione del nesso di causalità tra la condotta del conducente e l’evento lesivo.

Avverso detta sentenza i soccombenti proposero gravame, cui resistette soltanto la Sara Assicurazioni S.p.a..

La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata in data 13 marzo 2013, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condannò D.G. e la Sara Assicurazioni S.p.a., in solido, al risarcimento del danno, in favore di F.P., A. e D.G.B., liquidato per ciascuno in Euro 216.312,00, oltre interessi legali dal 1 gennaio 2006, nonchè alle spese del doppio grado del giudizio di merito e dichiarò compensate le spese di gravame in relazione ai nipoti G., Da. e D.D..

Avverso la sentenza della Corte territoriale D.F.P., D.G., figlio di D.F.P. e nato il (OMISSIS), D.A., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore D.D., D.G.B. e D’.Da. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

Sara Assicurazioni S.p.a. ha resistito con controricorso.

L’intimato D.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è così rubricato: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art… 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1223,1226,2056,2059 e 2697 c.c., artt. 112,113 e 115 e art. 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 4, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 e 2, art. 111 Cost., comma 6 per quel che concerne il principio del diritto all’integrale risarcimento del danno, secondo tutte le componenti così come allegate e provate in corso di giudizio, attraverso la personalizzazione del complessivo danno non patrimoniale, in accordo con le allegazioni e le risultanze probatorie, anche presuntive, del caso concreto, totalmente ignorate dalla Corte territoriale. In particolare si denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3 un “vizio di sussunzione”, ovvero la violazione delle regole che presiedono alla aestimatio del danno. Il giudice del merito, infatti, deve tener conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’eventuale incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di c. d. personalizzazione della liquidazione; sempre all’interno della unitaria categoria del danno non patrimoniale (S.U. 26972 del 2008)”.

Lamentano i ricorrenti il difetto di personalizzazione nella liquidazione del danno non patrimoniale (richiesto, sia per i figli che per i nipoti della vittima, inizialmente con riferimento alle voci di danno biologico, esistenziale ed edonistico) operata dalla Corte di merito, l’errata applicazione – nella liquidazione standard di cui alla decisione impugnata – delle tabelle di Roma del 2013, cui ha fatto riferimento la Corte territoriale nella motivazione della sentenza di secondo grado; l’evidente disparità tra quanto liquidato dalle tabelle milanesi e quelle romane, con conseguente richiesta di applicazione del principio di equità.

1.1. Il motivo non può essere accolto per l’assorbente rilievo che i ricorrenti non hanno precisato in ricorso se e quando abbiano versato in atti le tabelle di Roma e di Milano, onde consentire a questa Corte di vagliare il fondamento delle censure proposte che a tali tabelle fanno esplicito riferimento.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (…) in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ed all’art. 118 disp, att. c.p.c., commi 1 e 2. Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 116 c.p.c., comma 1”, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto non dimostrato il danno non patrimoniale dei tre nipoti, difettando al riguardo specifici riscontri probatori. Assumono i ricorrenti che tale motivazione, lungi dallo scaturire dal “prudente apprezzamento delle prove” cui è tenuto il Giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., deporrebbe piuttosto per una valutazione incauta e arbitraria delle stesse, non essendo dato comprendere perchè, a fronte di allegazioni e di documentazione medica attestante l’esistenza di un danno psicologico sofferto dai nipoti, non sia stata ritenuta raggiunta, in base a prova presuntiva, “un sufficiente grado di probabilità dell’esistenza di un danno di natura non patrimoniale, sotto l’aspetto della categoria del danno esistenziale”.

3. Con il terzo motivo, dolendosi di “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione a all’art. 2729 c.c.”, i ricorrenti censurano la mancata liquidazione del danno non patrimoniale “per cattivo uso da parte della Corte territoriale della prova presuntiva”.

4. I motivi secondo e terzo che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili per difetto di specificità, non avendo i ricorrenti neppure riprodotto il tenore letterale della richiamata documentazione medica (v. p. 28) nè sono stati riportati, nei motivi all’esame, gli elementi allegati o le eventuali prove articolate per fondare un’eventuale prova presuntiva; il richiamo, peraltro, a p. 26 a quanto riportato nel primo motivo, con riferimento a circostanze relative, ad avviso dei ricorrenti, alla natura e al tipo di rapporto esistente tra i nipoti e la nonna, è inerente alla mera deduzione di circostanze del tutto generiche (famiglia matriarcale, funzioni di educatrice per i minori svolta dalla nonna), non meglio specificate nel loro concreto atteggiarsi nel caso specifico all’esame, sicchè le censure proposte non scalfiscono la decisione impugnata quanto al ritenuto difetto al riguardo di “specifici riscontri probatori”.

5. Il quarto motivo è così rubricato: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art… 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1219 c.c., comma 2, n. 1, in forza del quale il debitore del risarcimento scaturente da un fatto illecito è in mora ex se dal giorno del fatto e il debito di valore nel caso all’esame, trasformatosi in debito di valuta soltanto con la sentenza di secondo grado doveva ex lege produrre interessi compensativi dalla data del fatto sino alla sentenza di secondo grado, mentre da tale data dovevano decorrere gli interessi legali”.

Con il mezzo all’esame i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia riconosciuto sulla somma liquidata gli interessi legali dal 1 gennaio 2006 (data mediana tra l’illecito e la liquidazione, come specificato nella motivazione della sentenza impugnata), ponendosi in contrasto con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, senza considerare le specifiche richieste formulate al riguardo e senza tener conto che il debitore di un fatto illecito è in mora ex se dal giorno del fatto.

6. Con il quinto motivo, lamentando “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ed all’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2”, i ricorrenti deducono che la motivazione della sentenza impugnata circa la data di decorrenza degli interessi sarebbe meramente apparente, avendo la Corte di merito omesso di indicare gli elementi da cui avrebbe tratto il proprio convincimento sul punto.

7. I motivi quarto e quinto, che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati, in base all’assorbente rilievo che, in relazione ai debiti di valore, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (v., ex multis, Cass., sez. un., 17/02/1995, n. 1712; Cass. 26/10/2004, n. 20742; Cass. 6/10/2005, n. 19510; Cass. 25/02/2009, n. 4587; Cass. 3/08/2010, n. 18028/10, Cass. 14/10/2013, n. 23232), cui il Collegio aderisce, non soltanto la rivalutazione monetaria della somma calcolata come corrispondente al valore perduto dal patrimonio del danneggiato all’epoca del fatto, ma anche gli interessi legali (diretti a compensare il danneggiato del ritardo nella percezione del risarcimento) costituiscono componenti del danno da liquidare. In particolare, costituendo l’obbligazione di risarcimento del danno un’obbligazione di valore sottratta al principio nominalistico, la rivalutazione monetaria è dovuta a prescindere dalla prova della svalutazione monetaria da parte dell’investitore danneggiato ed è quantificabile dal giudice, anche d’ufficio, tenendo conto della svalutazione sopravvenuta fino alla data della liquidazione. E’ altresì risarcibile il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa del ritardato conseguimento della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, con la tecnica degli interessi computati non sulla somma originaria nè su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio.

Va, peraltro, evidenziato che la stessa parte controricorrente riconosce che la doglianza di cui al quinto motivo sarebbe in “astratto condivisibile” ma sostiene che, attenendo la doglianza alla disapplicazione dell’art. 1219 c.c., la decisione impugnata avrebbe dovuto essere censurata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in tal modo non avvedendosi che una censura così articolata è stata sollevata dai ricorrenti con il quarto motivo di ricorso, cui non si fa alcun riferimento nel controricorso.

8. Con il sesto motivo si deduce “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte di appello liquidato le spese del giudizio di secondo grado in misura inferiore al valore medio stabilito dal decreto ministeriale applicabile ratione temporis così violando il D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2 – D.M. n. 140 del 2012, artt. 1 – 11 nonchè per aver ridotto senza fornire alcuna motivazione le somme richieste nella notula depositata in esito al giudizio di secondo grado, in particolare senza motivare il dissenso dalla nota spese depositata”.

9. Con il settimo motivo, lamentando “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione al D.M. n. 140 del 2012”, i ricorrenti sostengono che la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla liquidazione delle spese sarebbe meramente apparente.

10. L’esame dei motivi sesto e settimo, inerenti alle spese di lite liquidate dalla Corte di merito, resta assorbito dall’accoglimento dei motivi quarto e quinto del ricorso.

11. In conclusione, alla luce di quanto sopra evidenziato, vanno rigettati i motivi primo, secondo e terzo; vanno accolti i motivi quarto e quinto; vanno dichiarati assorbiti i motivi sesto e settimo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto richiamati al p. 7.

Stante il parziale accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta i motivi primo, secondo e terzo; accoglie i motivi quarto e quinto; dichiara assorbiti i motivi sesto e settimo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Su rema di Cassazione, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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