Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22037 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 24/10/2011), n.22037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in Roma, via

Ludovisi 16, presso lo studio legale Rossotto, rappresentato e difeso

dall’avv. Perifano Ester, del Foro di Benevento, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 12

febbraio 2009 nel procedimento n. 4798/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 25 maggio 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.C. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi e memoria, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 12 febbraio 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato il Ministero intimato al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5.250,00, pari ad Euro 500,00 per anno di ritardo, a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso dallo stesso C. davanti al Tar Campania con ricorso del 16 novembre 1990 ed ancora pendente alla data del 16 gennaio 2009. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente censura l’applicazione della prescrizione da parte della Corte di appello di Napoli e si duole in particolare che il proprio diritto all’indennizzo sia stato dichiarato prescritto sino al 17 luglio 1998 (data anteriore di dieci anni al deposito del ricorso per equa riparazione).

Con il secondo motivo il C. contesta il criterio seguito dalla Corte di merito per la quantificazione dell’indennizzo dovuto e ritenuto inferiore ai parametri stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il primo motivo è fondato. In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (Cass. 2009/27719; 2011/478). E’ fondato anche il secondo motivo, in quanto la liquidazione dell’equo indennizzo nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno di ritardo è inferiore in misura non ragionevole ai parametri stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza di questa Corte. Il ricorso merita pertanto accoglimento e il decreto impugnato deve essere di conseguenza annullato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. In particolare – premesso che il giudizio presupposto, iniziato il 16 novembre 1990 ed ancora pendente alla data della decisione del giudizio per equa riparazione (16 gennaio 2009), si è’ protratto per diciotto anni e due mesi, con conseguente superamento nella misura di quindici anni e due mesi del termine ragionevole di durata, determinato per il giudizio di primo grado in tre anni alla stregua dei parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione – per quanto riguarda il criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in due decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).

Nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al Tar Campania oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare del lunghissimo periodo in cui non vi è stato impulso sollecitatorio di parte, avendo il C. presentato istanza di prelievo soltanto il 12 agosto 2008, al ricorrente va complessivamente liquidata, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 9.170,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione delle stesse in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 9.170,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA