Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22037 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. II, 03/09/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 03/09/2019), n.22037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26394/2015 proposto da:

F.A., B.G. e per lui quali legittimi ed unici

eredi B.M. e B.D., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO TREVIA;

– ricorrenti –

contro

G.P., O.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIUSEPPE MANGILI, 36/A, presso lo studio dell’avvocato

ANNALISA GIANNETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO

RAMO’;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1509/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/02/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Nel 2015 F.A. e B.G. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 novembre 2014 e notificata il 7 agosto 2014, e nei confronti di O.G. e G.P..

2. In prossimità della camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., i ricorrenti F., B.D. e B.M., questi ultimi in qualità di eredi di B.G., hanno depositato rituale atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritto dal difensore munito del relativo potere come da procura allegata, e i controricorrenti hanno depositato atto di accettazione della rinuncia, sottoscritto dal difensore munito di potere come da procura allegata.

3. Ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità senza statuizione in ordine alle spese del predetto giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., stante l’intervenuta accettazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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