Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22036 del 22/09/2017

Cassazione civile, sez. III, 22/09/2017, (ud. 21/12/2016, dep.22/09/2017),  n. 22036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8381-2014 proposto da:

C.O., V.G., C.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, C.SO TRIESTE 130, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO MARIA TERENZIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCO DI LUCCA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona dei suo legali rappresentanti dott.

P.V. e dott. CA.FR., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 1042, presso lo studio dell’avvocato

FULVIO PIEZZI, che la rappresenta e difende procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 316/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato ENRICO MARIA TERENZIO per delega;

udito l’Avvocato EMILIA MAGGIO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29/1/2013, rigettato il gravame interposto dai sigg. V.G., F., O. e C.M. – in proprio e quali eredi del sig. C.A. – nonchè C.M. e C.N. – quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore C.B. -, in parziale accoglimento di quello in via incidentale spiegato dalla società Generali Assicurazioni s.p.a. -quale impresa designata per il F.G.V.S. – e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Napoli n. 168/06, la Corte d’Appello di Napoli ha rideterminato in diminuzione, rigettando la domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio, l’ammontare dal giudice di primo grado liquidato in favore dei suindicati appellanti in via principale a titolo di risarcimento dei danni rispettivamente sofferti in conseguenza del decesso del congiunto sig. C.A., all’esito del sinistro stradale avvenuto in località (OMISSIS), in conseguenza dell’investimento da parte di autovettura rimasta sconosciuta mentre era “fermo sul margine destro della strada ed intento a gonfiare la ruota della bicicletta”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. V.G., F., O. e C.M. – in proprio e quali eredi del sig. C.A. – propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso la società Generali Italia s.p.a (già Generali Assicurazioni s.p.a.), nella qualità, che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., artt. 2043 e 2059 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito non abbia pronunziato in ordine al domandato risarcimento del “danno “da morte propria” subito da C.A.”, invero del tutto svincolato dalla “durata della sopravvivenza”.

Con il 2 e il 3 motivo denunziano “violazione errata interpretazione o mancata applicazione” degli artt. 2043 e 2059 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che la corte di merito abbia omesso di esaminare la domanda di risarcimento del danno morale erroneamente ritenendo che “non risulta specificamente motivato ma solo improntato ad una doglianza generica”, nonchè la domanda di risarcimento del danno “biologico, diverso dal danno morale da perdita parentale, prodottosi direttamente in capo agli appellanti”, erroneamente affermando che tale danno, “sicuramente ipotizzabile in astratto, doveva essere provato”.

Lamentano che sarebbe loro spettato “un risarcimento più congruo per il danno biologico iure proprio”, nella specie liquidato “nella misura irrisoria di Euro 5.000,00 per ciascuno degli attori”.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che “il sig. C.O., figlio del defunto C.A., per effetto della morte del proprio congiunto aveva subito danni psico-fisici tali da portarlo a commettere un reato per il quale veniva rinchiuso nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di (OMISSIS) così come da documentazione agli atti”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 10, n. 6, atteso che atti e documenti del giudizio di merito dai ricorrenti posti a base delle censure (es., la “documentazione in atti”) risultano meramente richiamati e non anche (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) debitamente riportati nel ricorso nè fornite puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Con particolare riferimento al 1 motivo deve ulteriormente osservarsi che la statuizione contenuta nell’impugnata sentenza è conforme al principio formulato dalla Sezioni Unite di questa Corte secondo cui in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicchè, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio (v. Cass., Sez. Un., 22/7/2015, n. 15350).

Nè può sottacersi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Cass., Sez. Un., 16/10/2008, n. 25246; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701), come viceversa dagli odierni ricorrenti prospettato.

Quanto al 2^ e al 3^ motivo va ulteriormente posto in rilievo, da un canto, che non risultano idoneamente censurate le rationes decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui: a) “l’appello principale è inammissibile poichè non risulta specificamente motivato ma solo improntato ad una doglianza generica”; b) “anche la domanda di risarcimento del danno biologico in favore di C.O. risulta… del tutto sfornita di prova e destituita di ogni fondamento”.

Per altro verso, che i ricorrenti si limitano invero ad apoditticamente dolersi dell’omessa considerazione da parte della corte di merito che “il sig. C.O., figlio del defunto C.A., per effetto della morte del proprio congiunto aveva subito danni psico-fisici tali da portarlo a commettere un reato per il quale veniva rinchiuso nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di (OMISSIS) così come da documentazione agli atti”.

Del tutto genericamente ed apoditticamente essi altresì lamentano che sarebbe loro spettato “un risarcimento più congruo per il danno biologico iure proprio”, liquidato “nella misura irrisoria di euro 5.000,00 per ciascuno degli attori”; nonchè a qualificare come erronea la statuizione che tale danno, “sicuramente ipotizzabile in astratto, doveva essere provato”.

Senza sottacersi che la pronunzia impugnata risulta in realtà informata al principio posto da questa Corte in base al quale in caso di morte di un prossimo congiunto un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (c.d. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, esigendosi la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell’attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527).

Deve per altro verso sottolinearsi che le allegazioni contenute nel ricorso (l’avere il C.O. subito danni psico-fisici tali da portarlo a commettere un reato per il quale veniva rinchiuso nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di (OMISSIS) così come da documentazione agli atti” risultano inammissibilmente formulate in violazione del requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le deduzioni dei ricorrenti in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, essi in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Generali Italia s.p.a (già Generali Assicurazioni s.p.a.), nella qualità, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese a generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Generali Italia s.p.a (già Generali Assicurazioni s.p.a.), nella qualità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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