Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22036 del 03/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 03/09/2019), n.22036
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8071-2018 proposto da:
D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIACOMO FOSCHINI;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, CLAAS AGRICOLTURA SRL;
– intimate –
avverso la sentenza n. 52/2018 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata
il 22/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
PELLECCHIA ANTONELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Unipolsai Assicurazioni conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ravenna, D.D., S.F. e Claas Agricoltura srl, proponendo appello avverso la sentenza n. 34/16 del Giudice di Pace di Lugo, con cui la stessa era stata condannata al risarcimento dei danni, in ragione del sinistro stradale verificatosi nel 2013 in Fusignano.
La UnipolSai, chiedeva la riforma della sentenza di prime cure, denunciando la carenza di legittimazione attiva di D.D. – oggi ricorrente- per intervenuta cessione del credito e circa le conseguenze derivanti dall’avvenuto disconoscimento delle richieste risarcitorie da parte di questi.
D.D. si costituiva per chiedere che l’appello venisse dichiarato inammissibile o comunque respinto con la conferma della sentenza di primo grado.
Veniva presentato appello incidentale di Claas Agricoltura srl, che chiedeva in via preliminare la estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
S.F. veniva dichiarato contumace.
2. Il Tribunale dichiarava inammissibile l’appello proposto da UnipolSai Assicurazioni spa così come l’appello incidentale proposto da Class Agricoltura s.r.l. per carenza originaria di interesse ad agire. Si enunciava che, anteriormente all’appello principale, UnipolSai aveva inviato una comunicazione scritta con la quale manifestava l’intenzione di risolvere in via transattiva la controversia, corrispondendo l’importo che era stato richiesto a tacitazione e saldo di tutti i danni. La esistenza di suddetta transazione e dell’intervenuto spontaneo pagamento non solo del capitale previsto in sentenza ma anche della rivalutazione ed interessi quantificati dalla controporta oltre alle spese legali, comportava la carenza di interesse ad agire in appello da parte della compagnia assicuratrice. Quanto all’appello incidentale di Class Agricoltura, rilevava la medesima carenza di interesse ad agire, in quanto soggetto in alcun modo pregiudicato dalla pronuncia di primo grado. Le spese di lite venivano compensate.
3. D.D. ricorre in cassazione sulla base di due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
Considerato
che:
5.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.”. Il Giudicante avrebbe errato nel compensare le spese del giudizio, in quanto non esisterebbero giustificati motivi per la compensazione delle spese processuali, non essendoci una soccombenza reciproca delle parti. Invero, il Tribunale ha condiviso integralmente le ragioni ivi sostenute da D.D., oggi ricorrente.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, all’art. 156 c.p.c. e all’art. 111 cost. comma 6 con violazione rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell’art. 92 c.p.c., comma 2”. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare la parte della sentenza in cui dichiarava la reciprocava soccombenza, che, anzi, a seguito dell’esito del giudizio, conclusosi con la pronuncia di inammissibilità di entrambi gli appelli, avrebbe indotto ad escluderla.
6. Il secondo motivo cui va data priorità è fondato: è da rilevare, infatti, che è del tutto apparente sia la motivazione sulla reciproca soccombenza, che non viene in alcun modo spiegata, sia quella sulla ragione processuale, la quale parimenti non viene spiegata come ragione giustificativa della compensazione. Il primo motivo resta assorbito.
7. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso -cassa la sentenza impugnata rinviando la causa al Tribunale di Ravenna anche per le spese di questo giudizio. Il giudice del rinvio dovrà rendere nuova statuizione sulle spese e nel farlo terrà conto di quanto esposto nel primo motivo che resta assorbito.
P.Q.M.
Pertanto la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia la causa al Tribunale di Ravenna anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019