Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22035 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 22/09/2017, (ud. 06/12/2016, dep.22/09/2017),  n. 22035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15253/2013 proposto da:

IMMOFIN SRL (OMISSIS) in persona dell’Amministratore e legale

rappresentante Dott. S.R., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell’avvocato ALDO

LUCIO LANIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MAURIZIO GALBIATI, ALDO GIUSEPPE SACCHI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL (OMISSIS) in persona dell’Avv.

G.C. Dirigente e del Dott. L.M. Dirigente,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 55, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI CARTA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIULIO FEDERICO COLOMBO, FRANCESCO RIGANO

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

IMMOFIN SRL (OMISSIS) in persona dell’Amministratore e legale

rappresentante Dott. S.R., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell’avvocato ALDO

LUCIO LANIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MAURIZIO GALBIATI, ALDO GIUSEPPE SACCHI giusta procura speciale a

margine del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2803/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato ALDO LUCIO LANIA;

udito l’Avvocato GIOVANNI CARTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 19 ottobre 2007, pronunciando sulla domanda proposta, nei confronti della Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l., da Immofin S.r.l., che aveva dedotto che la convenuta non aveva ottemperato alle disposizioni ad essa impartite in relazione all’acquisto di azioni privilegiate Unipol, il Tribunale di Milano, condannò la banca al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 88.341,08, oltre interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dal 29 luglio 2003 all’effettivo saldo e compensò integralmente tra le parti le spese di lite.

Avverso detta sentenza Immofin S.r.l. propose gravame, del quale, costituendosi, l’appellata chiese il rigetto e propose, a sua volta, appello incidentale.

La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata in data 24 agosto 2012, rigettò l’appello incidentale e, in parziale accoglimento dell’appello principale, pose le spese del primo grado di giudizio interamente a carico della Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l., confermò nel resto l’impugnata sentenza e dispose l’integrale compensazione tra le parti delle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte territoriale Immofin S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi.

Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale basato su un unico motivo, cui ha resistito con controricorso Immofin S.r.l..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, lamentando “violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente sostiene che la Corte di merito, pur avendo ritenuto sussistente un grave inadempimento da parte della Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. e pur avendo rilevato che “il danno di Immofin si configura come perdita di possibilità di operare un investimento favorevole a causa della condotta colposa e negligente della Banca”, avrebbe poi tratto da ciò conseguenze erronee sotto il profilo dei principi in materia di determinazione del danno risarcibile, in particolare individuando il dies a quo ai fini del computo del danno nel giorno del mese di luglio 2003 in cui Immofin ha scoperto e contestato il fatto, omettendo del tutto di considerare il contenuto della lettera raccomandata consegnata all’esponente della banca in data 28 luglio 2003 e di considerare tale lettera come richiesta di adempimento in forma specifica degli obblighi contrattuali gravanti sulla banca ovvero come una richiesta di risarcimento in forma specifica del pregiudizio subito dall’attuale ricorrente. Quest’ultima aveva, infatti, con tale missiva, chiesto alla banca di “essere messa in condizioni, senza alcun danno o onere, di acquisire le n. 1.560.000 azioni Unipol Privilegio alle condizioni economiche che si sarebbero determinate senza l’inopinato e indesiderato intervento effettuato dalla Banca, la quale ben avrebbe potuto attivarsi per provvedere al chiesto adempimento in quanto, al termine del periodo di offerta in opzione (1 agosto 2003), risultavano non sottoscritte n. 2.203.929 nuove azioni privilegiate Unipol, corrispondenti a n. 2.825.550 diritti di opzione offerti in Borsa dalla Unipol nelle riunioni dal 25 al 29 agosto 2003. La Banca, tuttavia, non aveva proceduto nè all’acquisto dei diritti di opzione nè delle relative azioni Unipol privilegiate ma aveva ritenuto di rispondere sostenendo la correttezza del suo operato sicchè la Immofin l’aveva, con lettera del 9 ottobre 2003, diffidata ad adempiere entro il termine essenziale del 17 ottobre 2003, anticipando che, decorso tale termine, si sarebbe ritenuta libera di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni, così comunicando la sua chiara volontà di convertire successivamente al termine del 17 ottobre 2003 la sua originaria richiesta in una domanda di risarcimento per equivalente.

Sostiene la ricorrente che, in caso di sostituzione della richiesta di adempimento con quella di risarcimento per equivalente, al creditore deve essere attribuito il diritto ad una somma pari al valore del bene o servizio del momento, sicchè il prezzo di mercato da utilizzare ai fini della quantificazione del risarcimento del danno andrebbe individuato

con riferimento al 17 ottobre 2003, termine di adempimento indicato da Immofin nella propria diffida a fronte del perdurare dell’inerzia della banca.

2. Con il secondo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 2058 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, la ricorrente assume che alle medesime conclusioni di cui al primo mezzo si perverrebbe qualora si considerasse la lettera del 28 luglio 2003 come richiesta di risarcimento in forma specifica.

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

La ricorrente lamenta, con il mezzo all’esame, la mancata considerazione dell’effettivo contenuto della sua lettera del 28 luglio 2003 e del successivo comportamento inerte dell’attuale controricorrente, l’intrinseca contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di merito avrebbe, da un lato, ritenuto di escludere il concorso di colpa di Immofin ai sensi dell’art. 1227 c.c., essendo la responsabilità dell’accaduto interamente riconducibile all’omissione della banca e, dall’altro, avrebbe condiviso l’assunto del Tribunale circa l’individuazione del dies a quo per il computo del danno subito. Rilevando l’impossibilità di muovere ad Immofin alcun ipotetico addebito di colpa, la Corte di merito avrebbe – ad avviso della ricorrente – escluso anche che alla detta società possa essere imputato di non aver proceduto all’acquisto di azioni sin dal 29 luglio 2003, con la conseguenza che detta data non potrebbe essere neppure utilizzata come parametro per la quantificazione del danno subito dalla ricorrente.

4. I motivi del ricorso principale, che essendo strettamente connessi, ben possono essere trattati unitariamente, non possono essere accolti.

4.1. A prescindere dai profili di inammissibilità che tale atto pure presenta, essendo stato redatto con il ricorso alla riproduzione

integrale di atti dei pregressi gradi di giudizio e dei documenti ivi prodotti e con la giustapposizione degli stessi con mere proposizioni di collegamento, si evidenzia che le censure della Immofin S.r.l. non colgono nel segno, atteso che, con le stesse, si chiede la rinnovazione della valutazione di atti già sostanzialmente operata dalla Corte di merito, e che la prospettata qualificazione degli atti risulta irrilevante, in quanto il danno va, comunque, determinato alla data della sua effettiva concretizzazione, data che la Corte di merito, in base ad una valutazione che si risolve in un giudizio di fatto, ha individuato nel 28 luglio 2003, così confermando sul punto la decisione del Giudice del primo grado.

Neppure sussistono i lamentati vizi motivazionali. Ed invero il vizio di motivazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella sua previgente formulazione, applicabile ratione temporis nella specie -, che giustifica la cassazione della sentenza, sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, il che non si ravvisa nel caso all’esame, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti (Cass. 26/01/2007, n. 1754).

5. Il ricorso principale va pertanto rigettato.

6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. censura, per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha escluso il concorso di colpa di Immofin S.r.l. ai sensi dell’art. 1227 c.c..

6.1. Il motivo, oltre a difettare di specificità, non essendo stato riportato nello stesso il tenore letterale degli atti ivi richiamati, è inammissibile, tendendo ad una rivalutazione del merito preclusa in questa sede.

Come più volte affermato da questa Corte – e il principio va ribadito in questa sede – il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nella sua previgente formulazione, applicabile, come già evidenziato, ratione temporis nella specie) non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. Conseguentemente, alla cassazione della sentenza per vizi di motivazione si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico – il che non si ravvisa nel caso all’esame -, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. A quanto appena evidenziato deve aggiungersi che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè – come nel caso all’esame – dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass., sez. un., 22 dicembre 2010, n. 25984).

7. Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

8. In conclusione, il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va dichiarato inammissibile.

9. Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, va disposta l’integrale compensazione tra le stesse delle spese del giudizio di cassazione.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della controricorrente ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte pronunciando sui ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della controricorrente ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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