Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22035 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 13/10/2020), n.22035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7420-2015 proposto da:

R.M. e R.V., elettivamente domiciliati in

(OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avv.ti CORRADO MAGNANI,

LORENZO MAGNANI e MARIA ANTONELLI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in via dei

Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 849/5/2014 della Commissione tributaria

centrale, depositata il 25 luglio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2020 dal relatore CAVALLARI DARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giacalone Giovanni, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi l’Avv. Lorenzo Magnani per il ricorrente, il quale ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, e. l’Avvocatura Generale dello Stato per

l’Agenzia delle Entrate, che ne ha domandato il rigetto;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.M., R.V. e R.G. hanno impugnato un avviso di accertamento che aveva rettificato il valore di un immobile da loro venduto.

La CTP di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 70/14/10, ha accolto in parte il ricorso, riducendo il valore del bene.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello.

R.M. e R.V., la prima anche nella qualità di erede di R.G., hanno proposto appello incidentale.

La CTR di Genova, con sentenza n. 849/5/2014, ha respinto l’appello principale e accolto, in parte, quello incidentale, riducendo ulteriormente il valore del bene.

I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

1. Con il primo motivo i contribuenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della L. n. 212 del 2000, 52.2 bis del D.P.R. n.’ n. 131 del 1986, 18 e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 poichè la CTR avrebbe errato, una volta accertato che l’unica circostanza addotta dall’Ufficio a fondamento della rettifica nòn era idonea a giustificarla, a non annullare il provvedimento ed a rideterminare il valore del bene.

La doglianza è infondata.

Infatti, qualora la motivazione dell’atto di accertamento sia ritenuta sufficiente, la circostanza che le valutazioni ivi riportate dell’Amministrazione non siano in concreto condivise dal giudice tributario non comporta automaticamente l’accoglimento del ricorso del contribuente, essendo dovere del giudice, invece, procedere ad accertare il valore del cespite oggetto di causa.

D’altronde, la giurisprudenza di legittimità, pur se in fattispecie differente, ha affermato che in tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, nel prevedere i criteri di valutazione cui può fare ricorso l’Ufficio del Registro, ai fini dell’eventuale rettifica del valore degli immobili o dei diritti reali immobiliari, ha come esclusivo destinatario il medesimo ufficio finanziario.

Ne deriva che tali criteri – fra cui il termine temporale triennale, previsto ai fini comparativi – non incidono sull’autonomo esercizio dei poteri cognitori d’ufficio, spettanti, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, al giudice tributario, i quali non possono ritenersi più limitati di quelli esercitabili in qualunque processo di impugnazione di atti autoritativi e che consentono al giudice un ampio potere estimativo, anche sostitutivo della valutazione operata dall’Ufficio (Cass., Sez. 5, n. 9770 del 24 aprile 2009; Cass., 6-5, n. 106 dell’8 gennaio 2015, non massimata).

Il principio da ultimo enunciato, peraltro, ha carattere generale, confermando che, riconosciuta la completezza della motivazione, il giudice del merito gode di ampie facoltà di accertare l’effettivo valore della res.

2. Con il secondo motivo i contribuenti lamentano la nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato poichè la CTR avrebbe posto a fondamento della sua decisione i valori OMI benchè il loro utilizzo non fosse stato richiesto nell’atto di appello.

La doglianza è infondata.

Infatti, come riportato nello stesso ricorso dei contribuenti, i dati OMI erano stati richiamati nella decisione di primo grado, con la conseguenza che gli appelli di entrambe le parti in ordine alla determinazione del valore dell’immobile avevano impedito che si formasse il giudicato sul punto e consentivano alla, CTR di prendere in esame tutti gli elementi istruttori già validamente presenti agli atti.

D’altronde, dalla lettura dell’appello dell’Agenzia delle Entrate emerge che quest’ultima aveva fatto, comunque, riferimento, nell’impugnazione, alle risultanze OMI.

3. Con il terzo motivo i contribuenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo in quanto la CTR, nel fondare il proprio giudizio sui soli valori OMI, non aveva tenuto conto di alcune circostanze da loro dedotte e dimostrate, vale a dire che il fabbricato era in stato di abbandono, che erano pendenti delle procedure espropriative in ordine all’immobile in esame, nell’ambito delle quali erano state depositate perizie attestanti il valore del bene e che erano stati presentati degli atti relative a delle vendite comparabili a quella oggetto del contendere.

La doglianza va accolta.

In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venalè in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri (quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di massima e dovendo, invece, l’accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass., Sez. 5, n. 21813 del 7 settembre 2018).

Pertanto, la CTR ha errato, nella specie, ha basarsi sui soli dati OMI e ad ignorare le circostanze menzionate nel ricorso in esame dai contribuenti.

4. Il ricorso è, quindi, accolto, limitatamente al III motivo, respinti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR LIGURIA, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità.

PQM

La Corte,

– accoglie il ricorso limitatamente al III motivo, respinti il I ed il II;

– cassa con rinvio alla CTR LIGURIA, in diversa composizione, affinchè decida la controversia nel merito anche in ordine alle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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