Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22035 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 03/09/2019), n.22035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15854-2017 proposto da:

B.C., T.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato LIVIO BLESSENT;

– ricorrente –

contro

M.A., MO.GE.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 10061/2017 della CORTE SUPRENIA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 21/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.A. e Mo.Ge. convenivano in giudizio B.C. e T.L., al fine di ottenere la condanna di questi ultimi al ripristino dello stato precedente del terreno di loro proprietà, alterato dagli interventi effettuati dai convenuti sul fondo di cui risultavano proprietari, confinante con quello della parte attrice. Dai lavori eseguiti ne derivava un innalzamento del terreno di 40 cm, determinante la modifica del deflusso delle acque, causa di allagamenti. Il Tribunale rigettava la domanda.

2. I soccombenti proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di prime cure, ma la Corte adita in via di ricorso confermava quanto statuito nel giudizio di primo grado.

3. I sigg.ri M.A. e Mo.Ge. ricorrevano in cassazione avverso la sentenza d’appello, con un motivo articolato in più censure. La S. C. dichiarava con ordinanza l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’ricorrenti richiedevano, in realtà, una nuova valutazione di merito. Nello stesso provvedimento veniva dichiarato che B. e T. non avessero svolto attività difensiva e che, pertanto, non occorreva provvedere sulle spese.

Considerato che:

4. Il procuratore di B. e T. evidenzia l’erroneità di quest’ultima affermazione, posto che in data 3 marzo 2016 veniva spedito per il deposito presso la S. C. il controricorso notificato ai ricorrenti il 11 febbraio 2016. In aggiunta, lo stesso avvocato riceveva in data 16/12/2016 pec di avviso di fissazione dell’udienza, comprovante la costituzione della parte convenuta dinanzi alla Corte.

Ciò premesso, chiede alla Suprema Corte di Cassazione di procedere alla correzione del suddetto errore, inteso materiale ex art. 187 c.p.c., comma 1. Evidenzia che la richiesta correzione non comporterebbe alcuna discrezionalità dei Giudici di legittimità, per due ordini di motivazioni: innanzitutto perchè la condanna alle spese a carico della parte soccombente costituisce regola generale, a norma dell’art. 91 c.p.c.; in secondo luogo perchè l’entità della somma da liquidare si determinerebbe addizionando le voci del D.M. 55 del 2014 tabella 13, operando l’aumento del 20%, risultando due parti costituite, del predetto D.M. 55 del 2014, ex art. 4, comma 2.

5. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di manifesta fondatezza del ricorso.

6. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di condividere la proposta del relatore.

7. Pertanto la Corte corregge l’errore materiale e dispone che lì dove viene indicato al punto 3.1 dell’ordinanza n. 10061/2017 ‘gli intimati non hanno svolto attività difensivà sia inserito “resistono con controricorso T.L. e B.C.” e al punto 7 sia inserita al posto di “gli intimati non hanno svolto attività difensiva” la frase “le spese seguono la soccombenza”, e, ancora, che nel PQM dopo “dichiara inammissibile il ricorso” sia inserita la frase “e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita” che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U., Ordinanza 9438/2002);

P.Q.M.

la Corte corregge l’errore materiale e dispone che lì dove viene indicato al punto 3.1 dell’ordinanza n. 10061/2017 “gli intimati non hanno svolto attività difensivà sia inserito in sostituzione che resistono con controricorso T.L. e B.C.” e al punto 7 sia inserita al posto di “gli intimati non hanno svolto attività difensiva” la frase “le spese seguono la soccombenza”, e, ancora, che nel PQM dopo “dichiara inammissibile il ricorso” sia inserita la frase “e condanna il ricorrente al pagamento” in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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