Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22034 del 31/10/2016

Cassazione civile sez. I, 31/10/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 31/10/2016), n.22034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18631-2011 proposto da:

E.M.S. ITALIA S.R.L., (p. i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 44, presso l’avvocato LUCA GIUSTI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAOLO CHIARELLO, giusta procura a

margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

E.F.M. – E.F.M. S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 670/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato LUCA GIUSTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

ex art. 366 c.p.c..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – E.M.S. Italia S.r.l. ha convenuto in giudizio E.F.M. E.F.M. S.r.l. dinanzi al Tribunale di Palermo e, dopo aver premesso di aver stipulato con la convenuta un contratto di agenzia in forza del quale quest’ultima si era impegnata a promuovere la vendita di apparecchiature elettromedicali prodotte da essa attrice (in particolare un litotritore balistico e dei micro-endoscopi) con patto di esclusiva per la Sicilia occidentale e con obbligo di non commercializzare prodotti concorrenti nei 12 mesi successivi alla cessazione degli effetti del contratto, ha riferito di aver appreso, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento della stessa convenuta, che essa era esclusivista di attrezzature elettromedicali di una concorrente, la Circon.

Su tale premessa l’attrice ha chiesto condanna della società convenuta al risarcimento dei danni determinati dal suo illegittimo comportamento nonchè dall’intervenuta risoluzione del contratto.

E.F.M. E.F.M. S.r.l. ha resistito alle domande.

p. 2. – Il Tribunale di Palermo, con sentenza dell’11 marzo 2004 ha rigettato le domande attrici e regolato le spese di lite.

– Proposto appello da E.M.S. Italia S.r.l., nel contraddittorio con E.F.M. E.V.M. s.r.l., la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 20 maggio 2010, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato risolto il contratto di mandato di vendita in esclusiva stipulato tra le parti per inadempimento di E.F.M. E.F.M. S.r.l., ponendo la metà delle spese di lite a carico dell’appellante e compensando la rimanente metà.

Ha in particolare ritenuto la Corte d’appello:

1) che il Tribunale avesse correttamente escluso la violazione da parte della società convenuta del disposto dell’art. 2598 c.c., per l’assorbente considerazione della insussistenza di una situazione di concorrenzialità tra le parti;

2) che, in particolare, la ricorrenza dell’ipotesi contemplata dall’art. 2598 c.c., comma 3 l’unica astrattamente applicabile al rapporto, richiedeva la prova in concreto dell’idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente, non essendo in re ipsa il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale;

3) che, d’altro canto, il Tribunale aveva accertato la violazione del patto di non concorrenza, violazione che giustificava la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento di E.F.M. E.F.M. S.r.l.;

4) che, tuttavia, mancava la prova di un danno cagionato dall’inadempimento di detto patto, non potendosi accogliere l’equazione prospettata dall’attrice secondo cui alla vendita di prodotti Circon corrispondeva la mancata vendita di prodotti E.M.S. Italia S.r.l.;

5) che l’attrice avrebbe dovuto provare il motivo per il quale l’acquirente aveva preferito l’un prodotto all’altro, mentre non vi era certezza nè sul n. di apparecchiature della Circon vendute dalla società appellata e dei relativi prezzi, nè dell’incidenza di tali vendite sul volume di affari dell’appellante;

6) che, a tale scopo, non era sufficiente la mancata risposta del legale rappresentante della convenuta all’interrogatorio formale e neppure la mancata ottemperanza, peraltro parziale, ad un ordine di esibizione rivolto alla medesima.

p. 4. – E.M.S. Italia S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

E.F.M. E.F.M. S.r.l. non ha spiegato difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 5. – Il ricorso contiene tre motivi.

p. 5.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norme di legge: art. 2598 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; errore di fatto: la concorrenzialità tra ricorrente e resistente”.

Secondo la ricorrente la Corte di merito sarebbe incorsa in un “errore marchiano ed assoluto, nel fatto e nel diritto”, essendo “evidente che due soggetti di diritto che svolgono la stessa attività di commercializzazione di macchinari siano in concorrenza tra loro”, tant’è che il patto di non concorrenza era intercorso tra ricorrente e resistente proprio per il fatto che le medesime svolgevano attività omogenee. Nè poteva dubitarsi della dimostrazione dell’esistenza del danno, risultando essa evidente alla luce dell’istruttoria svolta, sicchè poteva al più “parlarsi di una contrastata quantificazione, impedita dalla condotta processuale dell’odierna resistente ma non certo della mancanza di dimostrazione di un danno”.

p. 5.2. – Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 1218 c.c. e seguenti, art. 2043 c.c. e seguenti, art. 2598 e 2600 c.c., 116 c.p.c., art. 183 c.p.c. e segg., art. 210 c.p.c. e segg., art. 232 c.p.c. e ss.).

Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: la dimostrazione del danno subito”.

Sostiene E.M.S. Italia S.r.l. che la Corte d’appello l’avrebbe sottoposta ad una sorta di probatio diabolica, ed anzi “la Corte di merito francamente rasenta l’assurdo: parlando della dimostrazione del danno da parte odierna ricorrente, afferma che “si sarebbe dovuto provare il motivo per il quale l’acquirente avesse preferito l’uno e l’altro” … e qui no comment!”. Così prosegue la doglianza: “Ma che c’entra il motivo d’acquisto dell’uno o dell’altro prodotto quando c’è un patto di non concorrenza La Corte di merito dice poichè non v’è certezza nè sul numero delle apparecchiature vendute… Nè, ancor di più, se le predette vendite abbiano inciso e in che misura sul volume di affari dell’appellante… Anche qui non possiamo che trincerarci dietro un no comment, in quanto sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno accertato sia il numero che il valore delle macchine vendute in concorrenza e il loro valore. Ci dispiace sinceramente banalizzare il discorso ma questo è un danno in re ipsa…”.

5.3. – Il terzo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 1218 c.c. e ss., art. 2043 c.c. e ss., art. 2598 e 2600, art. 116 c.p.c., art. 183 c.p.c. e ss., art. 210 c.p.c. e ss., art. 232 c.p.c. e c.c.). Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: la dimostrazione del danno subito”.

La doglianza è diretta a censurare il ragionamento seguito dalla Corte d’appello la quale aveva ritenuto di non disporre di elementi per avviare quantomeno una valutazione equitativa del danno nonostante la mancata comparizione del legale rappresentante della controparte all’udienza ex art. 183, la mancata risposta all’interrogatorio formale, la mancata esibizione delle scritture contabili. Secondo la ricorrente, “dice la sentenza, se i clienti potevano acquistare entrambi i macchinari in concorrenza, l’esibizione di documenti che attestino l’acquisto del macchinario dalla odierna resistente non fa ritenere automaticamente che l’attrice ne abbia subito un danno, potendosi affermare che il cliente avesse acquistato anche un macchinario dell’attrice (sic!) pg. 13 e 14 sent.”. Il giudice di merito aveva inoltre giustificato l’omessa esibizione di specifici documenti dello stesso ordinata, anzichè trarne argomenti di prova a carico della società convenuta. Lo stesso giudice aveva inoltre dimenticato un’altra circostanza: “Per l’unico episodio che è stato espressamente riconosciuto come contrattualmente illecito, con accertamento della vendita all’ospedale di (OMISSIS) di un macchinario del valore minimo di Euro 15.000, perchè non è stata pronunciata la condanna al risarcimento del relativo danno?”. Secondo la ricorrente dalle difese di controparte si desumerebbe la vendita da parte dell’originaria convenuta di almeno sette litotritori prodotti dalla Circon, sicchè, calcolando un costo medio per macchinario di Euro 19.000, così come concordemente sostenuto dai testimoni sul punto, la somma perduta da essa E.M.S. Italia S.r.l. ammonterebbe ad almeno Euro 133.000, suscettibili di liquidazione ai sensi dell’art. 1226 c.c..

– Il ricorso è inammissibile.

6.1. – L’inammissibilità di esso nel suo complesso discende anzitutto dalle modalità di confezionamento.

Vale difatti rammentare che questa Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente e indaginosa la individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass., Sez. Un., 17 luglio 2009, n. 16628; Cass. 23 giugno 2010, n. 15180 Cass. 16 marzo 2011, n. 6279; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254; Cass. 24 luglio 2013, n. 18020; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2527).

Nel caso in esame il ricorso è così congegnato: dopo l’intestazione, segue da pagina 2 a pagina 9 l’integrale trascrizione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio; viene quindi dato atto della costituzione della società convenuta, senza alcun accenno, peraltro, alle sue difese; segue l’integrale trascrizione delle conclusioni spiegate in apposito foglio; da pagina 11 a pagina 30 segue l’integrale spillatura della sentenza di primo grado; da pagina 31 a pagina 60 segue l’integrale trascrizione dell’atto d’appello; nulla di preciso si dice ancora una volta delle difese della società appellata; a pagina 61 parte la spillatura della sentenza d’appello che si protrae fino a pagina 74; a ciò seguono i tre motivi di appello in precedenza riassunti.

Orbene, tale modo di confezionamento del ricorso per cassazione, secondo quanto risulta dalla massima poc’anzi trascritta, si pone in evidente violazione del precetto dettato dall’art. 366 c.p.c., il quale richiede l’esposizione “sommaria” dei fatti di causa, il che comporta che l’espositiva debba contenere il necessario e non il superfluo: e, pur volendo interpretare in una prospettiva massimamente elastica la formula contenuta nell’art. 366 citato, il requisito dell’esposizione sommaria non può certo dirsi soddisfatto laddove il ricorso, sia pur congegnato attraverso la giustapposizione di atti successivi, non sia almeno accompagnato da una sintesi riassuntiva, rispondente alla previsione normativa, tale da indurre a considerare la spillatura degli atti come un “di più” che non pregiudichi la validità del ricorso.

Sintesi riassuntiva della quale, nel caso di specie, non v’è traccia.

p. 6.2. – Al di là di quanto precede, ciascuno dei singoli motivi è inammissibile.

6.2.1. – Il primo motivo è inammissibile sotto diversi aspetti.

p. 6.2.1.1. – Si tratta di un motivo composito, che cumula la denuncia di violazione di legge a quella di difetto motivazionale: e questa Corte ha già affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, allorchè esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 23 aprile 2013, n. 9793).

In questo caso non è comprensibile, alla lettura del ricorso, quale sarebbe la violazione o falsa applicazione del richiamato art. 2598 c.c., ed in che cosa consisterebbe esattamente il difetto motivazionale, che è stato indifferentemente denunciato sotto il profilo tanto dell’omissione, quanto della insufficienza e della contraddittorietà della motivazione.

Sicchè anche per tale aspetto il motivo inammissibile.

6.2.1.2. – Anche a voler tentare di tenere separate le censure spiegate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nessuna delle due supera il vaglio di ammissibilità.

Quanto al n. 3, occorre rammentare che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, ossia: a) il momento concernente la ricerca e l’interpretazione della norma regolatrice del caso concreto; b) il momento concernente l’applicazione della norma stessa al caso concreto, una volta correttamente individuata ed interpretata.

In relazione al primo momento, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata; con riferimento al secondo momento, il vizio di falsa applicazione di legge consiste, alternativamente: a) nel sussumere la fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perchè, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro; b) nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass., n. 18782/2005). Ricorre in altri termini la violazione ogni qualvolta vi è un vizio nella individuazione o nell’attribuzione di significato ad una disposizione normativa; ricorre invece la falsa applicazione qualora l’errore si sia annidato nella individuazione della esatta portata precettiva della norma, che il giudice di merito abbia applicato ad una fattispecie non corrispondente a quella descritta nella norma stessa.

Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., n. 195/2016; Cass., n. 26110/2015; Cass., n.8315/2013; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 7394/2010; Cass. S.U., n. 10313/2006).

Nel caso in esame la lettura data dalla Corte d’appello dell’art. 2598 c.c. non viene in gioco sotto alcuno dei profili indicati, mentre ciò che la ricorrente pare voler porre in discussione è soltanto l’assunto svolto nella sentenza impugnata, e motivato in fatto, secondo cui nessuna situazione di concorrenzialità sarebbe stata ravvisabile tra la società originaria attrice e quella convenuta sul rilievo che quest’ultima “non poteva e non può ritenersi diretta concorrente dell’appellante medesima dovendosi identificare quest’ultima, secondo l’assunto della E.M.S. S.r.l. nella Circon e cioè dell’altro imprenditore di cui la appellata commercializzava i prodotti”.

Sicchè la censura di violazione di legge sotto tale aspetto inammissibile.

Quanto all’art. 360 c.p.c., n. 5, questa Corte ha numerose volte ribadito che non è logicamente concepibile che una stessa motivazione possa essere, quanto allo stesso fatto decisivo, contemporaneamente illogica, nonchè contraddittoria, e, ancora, insufficiente, mentre è onere del ricorrente precisare quale sia, in concreto, il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 3 Cost. e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa al giudice (ex multis, Cass., n. 24938/2014; Cass., n. 14322/2014; Cass., n. 7575/2011; Cass., n. 713/2010, Cass., n. 13954/2007; Cass., n. 1317/2004).

Ne consegue che anche la censura di difetto motivazionale è nel caso di specie inammissibile: e piò non già per il fatto in sè considerato che la ricorrente abbia dedotto nella rubrica del ricorso tanto il vizio di omessa motivazione, quanto quelli di motivazione insufficiente o contraddittoria, bensì per la considerazione che la lettura del motivo non consente in effetti di comprendere in che cosa il vizio di motivazione consisterebbe, giacchè E.M.S. Italia S.r.l., oltre ad asserire che nel ragionamento svolto dalla Corte d’appello “la Circon non c’entra nulla, in quanto soltanto produttrice dei macchinari che poi la resistente vende distribuisce”, non ha in realtà svolto alcun argomento critico dal quale possa con una qualche chiarezza desumersi che la censura sia volta a colpire la motivazione sotto il profilo dell’omissione, dell’insufficienza o della contraddittorietà.

Al di là di quanto precede, occorre aggiungere che, nella sostanza, il motivo – richiamandosi ad una asserita autoevidenza che questa Corte non ravvisa affatto – non svolge argomento alcuno tale da demolire la motivazione addotta dal giudice di merito, di per se non palesemente irrazionale, secondo cui, nel quadro di applicazione dell’art. 2598 c.c., n. 3 non può darsi relazione di concorrenzialità tra un’azienda che produce macchinari celettromedicali e un’azienda che quei macchinari soltanto vende.

p. 6.2.2. – Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

6.2.2.1. Valgono in primo luogo le considerazioni già svolte: a) sull’inammissibilità derivante dalla formulazione cumulativa del motivo giacchè esso non evidenzia specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto; b) sull’inammissibilità derivante dalla formulazione della censura di violazione di legge per il tramite della denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie, dal momento che il ragionamento svolto dalla ricorrente è in buona sostanza diretto a lamentare l’erroneo governo del materiale istruttorio acquisito al giudizio; c) sull’inammissibilità derivante dalla indiscriminata censura simultaneamente indirizzata contro assenza, insufficienza e contraddizione della motivazione, senza che il motivo consenta poi di comprendere in concreto quale sia il vizio di motivazione effettivamente denunciato.

Ciò comporta di per sè l’inammissibilità della doglianza.

p. 6.2.2.2. – Dopodichè, l’impianto del motivo poggia sull’assunto che “questo è un danno in re ipsa”.

Al contrario, la pronuncia impugnata è conforme all’insegnamento di questa Corte secondo cui l’accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, ex art. 2600 c.c., che onera l’autore degli stessi della dimostrazione dell’assenza dell’elemento soggettivo ai fini dell’esclusione della sua responsabilità; il corrispondente danno cagionato, invece, non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicchè solo la dimostrazione della sua esistenza consente l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione (Cass. 23 dicembre 2015, n. 25921).

E d’altro canto – ove si consideri che la Corte territoriale ha escluso a monte l’applicabilità dell’art. 2598 c.c., invocato in prima battuta da E.M.S. Italia S.r.l., sulla base di una motivazione che, come si è visto nell’esame del motivo precedente, non è stata utilmente censurata la Corte territoriale ha correttamente affermato che incombeva su E.M.S. Italia S.r.l. la prova del danno da inadempimento, da parte dell’originaria convenuta, dell’obbligazione contrattualmente pattuita di non commercializzare prodotti concorrenti nei 12 mesi successivi alla cessazione degli effetti del contratto.

E’ difatti, se è vero che il creditore il quale agisca per l’adempimento ovvero per la risoluzione è esclusivamente onerato della prova la fonte del suo diritto, dovendo per il resto esclusivamente allegare l’inadempimento (da ultimo Cass. 20 gennaio 2015, n. 826, sulla scia di Cass., Sez. Un., n. 15659 del 2001), è altrettanto vero che, una volta dimostrato per tale via l’inadempimento, l’onere della prova del danno e del nesso di causalità con l’inadempimento ricade invece per intero sul creditore, al quale spetta per l’appunto fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato, sotto specie di danno emergente ed eventualmente di lucro cessante, e della sua riconducibilità al fatto del debitore (p. es. Cass. 10 ottobre 2007, n. 21140).

Trattandosi d’altronde di responsabilità per inadempimento, ossia di responsabilità derivante dall’avere il debitore omesso di fare quanto il contratto richiedeva, il giudizio di causalità obbedisce alle regole dettate per la c.d. causalità omissiva, la quale impone di verificare se il danno, per il tramite della causalità materiale (artt. 40 e 41 c.p.) e nei limiti dell’imputazione derivante dall’applicazione delle regole della causalità giuridica (art. 1223 c.c.), si sarebbe o meno verificato ove l’agente avesse posto in essere la condotta cui era tenuto per contratto (v. p. es. Cass 14 febbraio 2012, n. 2085).

Il che val quanto dire che la società attrice, secondo la prospettiva accolta dalla Corte territoriale e qui più ampiamente illustrata, avrebbe dovuto provare – sia pure nei limiti del “più probabile che non” (v. p. es. tra le molte Cass. 17 settembre 2013, n. 21255) – che, ove E.F.M. E.F.M. S.r.l. non fosse incorsa in inadempimento dell’obbligazione di non commercializzare prodotti concorrenti, i terzi acquirenti avrebbero acquistato i litotritori presso E.M.S. Italia S.r.l. e non presso altri produttori.

Orbene, la società ricorrente, nel motivo come formulato, ha del tutto tralasciato di considerare la ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata con riguardo al profilo della prova del danno e del nesso di causalità: il che comporta ulteriormente inammissibilità della doglianza sotto il profilo della mancanza dell’indispensabile requisito di specificità richiesto per il ricorso per cassazione, ossia della attitudine a demolire il percorso motivazionale seguito dal giudice di merito.

p. 6.2.3. – Il terzo motivo è anch’esso inammissibile.

p. 6.2.3.1. Anche in questo caso possono richiamarsi le considerazioni già svolte in precedenza: a) sull’inammissibilità derivante dalla formulazione cumulativa del motivo giacchè esso non evidenzia specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto; b) sull’inammissibilità derivante dalla formulazione della censura di violazione di legge per il tramite della denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie, dal momento che il ragionamento svolto dalla ricorrente è in buona sostanza diretto a lamentare l’erroneo governo del materiale istruttorio acquisito al giudizio;

c) sull’inammissibilità derivante dalla indiscriminata censura simultaneamente indirizzata contro assenza, insufficienza e contraddizione della motivazione, senza che il motivo consenta poi di comprendere in concreto quale sia il vizio di motivazione effettivamente denunciato.

6.2.3.2. – Dopodichè occorre aggiungere che la doglianza concernente il vizio motivazionale è nel suo stesso contenuto inammissibile, poichè si risolve nella richiesta di pieno riesame del materiale istruttorio governato dal giudice di merito, riesame evidentemente interdetto alla Corte di cassazione. Ed infatti lo scrutinio effettuato dalla Corte di cassazione non può riguardare il convincimento in sè stesso del giudice di merito, come tale incensurabile, pur a fronte di un possibile più convincente inquadramento degli elementi probatori valutati, il che si tradurrebbe in un complessivo riesame del merito della causa (Cass., n. 14929/2012; Cass., n. 5205/2010; Cass., n. 10854/2009; Cass., n. 5066/2007; Cass., n. 3881/2006).

Anche sotto tale aspetto la doglianza inammissibile.

6.2.3.3. – Ed inoltre, anche in questo caso la ricorrente ha per un verso mostrato di non aver bene inteso la ratio decidendi collocata a fondamento della pronuncia impugnata e per altro verso ha formulato una censura per lo più incomprensibile.

La Corte d’appello ha richiamato la motivazione già addotta dal Tribunale, il quale aveva osservato che la società attrice avrebbe dovuto provvedere alla “produzione delle proprie scritture contabili atte a dimostrare l’intervenuta contrazione delle vendite nel periodo in cui si concentrarono le condotte illegittime del convenuto. Da tali dati sarebbe stato possibile desumere l’entità del pregiudizio risentito dall’attrice, rapportato alla diminuzione dei profitti d’impresa e depurato eventualmente dalle commissioni derivanti dal generale andamento del mercato e formulare quel giudizio di valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c.”.

A fronte di tale piana e comprensibile motivazione la ricorrente ha sostenuto che dagli atti sarebbe emersa la vendita di sette litotritori Circon: ma non si comprende affatto da dove questo dato sarebbe desumibile, sicchè per tale aspetto il motivo è carente sotto il profilo dell’autosufficienza. Inoltre il danno viene rapportato al prezzo di vendita del macchinario (in tal senso sembra indubbiamente da intendere l’espressione “costo medio per macchinario”, che altrimenti risulterebbe inspiegabile), pervenendosi all’importo di Euro 133.000 (Euro 19.000 moltiplicato per sette litotritori): il che neppure sfiora la motivazione addotta dalla Corte d’appello, la quale ha evidenziato come occorresse provare l’eventuale flessione dei profitti d’impresa. Ciò senza dire che la pretesa di parametrare il danno al prezzo dei litotritori è evidentemente destituita di ogni fondamento, a meno di non ipotizzare una impossibile coincidenza tra il prezzo ed il profitto: il che equivarrebbe a riconoscere a E.M.S. Italia S.r.l. la capacità di produrre litotritori a costo zero.

Anche in questo caso, dunque, la doglianza difetta del requisito di specificità.

7. – Nulla per le spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA