Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22034 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 24/10/2011), n.22034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato MAZZUCCHIELLO

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO

PISANI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CITICORP FINANZIARIA SPA – CITIFIN (OMISSIS), in persona del

Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

157, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCENZO ENRICO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

WS INSTITUTE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 818/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI del 20/01/10,

depositata il 25/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. D.G.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la Citicorp Finanziaria s.p.a. – Citifin e la s.r.l. WS Institute avverso la sentenza del 25 gennaio 2001, con la quale il Tribunale di Napoli, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di Napoli, ha rigettato la domanda di esso ricorrente, intesa ad ottenere l’accertamento della risoluzione per intervenuto recesso da parte sua, di due contratti stipulati con dette società ed asseritamente collegati fra loro, nonchè, in accoglimento dell’appello incidentale della Citicorp, la domanda di risoluzione del contratto con essa intervenuta e quella di restituzione conseguente.

Ma resistito al ricorso con controricorso soltanto la Citicorp Finanziaria s.p.a.- Citifin. 2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti considerazioni:

“… 3. Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

I due motivi che con esso vengono fatti valere, infatti, si fondato sul contenuto di due clausole delle condizioni generali di contratto, delle quali non si riproduce il contenuto e riguardo ai quali non si fornisce nè l’indicazione del modo e della sede in cui erano stati prodotti nelle fasi di merito, nè – e soprattutto – si dice se e dove siano stati prodotti in questa sede di legittimità.

Viene al riguardo in rilievo la consolidata giurisprudenza della Corte di cui a Cass. n. 22303 del 2008 e a Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010 (secondo cui: In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta:

a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;

c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

11 ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro novecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile -3, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 24/10/2011), n.22034

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato MAZZUCCHIELLO

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO

PISANI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CITICORP FINANZIARIA SPA – CITIFIN (OMISSIS), in persona del

Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

157, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCENZO ENRICO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

WS INSTITUTE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 818/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI del 20/01/10,

depositata il 25/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. D.G.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la Citicorp Finanziaria s.p.a. – Citifin e la s.r.l. WS Institute avverso la sentenza del 25 gennaio 2001, con la quale il Tribunale di Napoli, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di Napoli, ha rigettato la domanda di esso ricorrente, intesa ad ottenere l’accertamento della risoluzione per intervenuto recesso da parte sua, di due contratti stipulati con dette società ed asseritamente collegati fra loro, nonchè, in accoglimento dell’appello incidentale della Citicorp, la domanda di risoluzione del contratto con essa intervenuta e quella di restituzione conseguente.

Ma resistito al ricorso con controricorso soltanto la Citicorp Finanziaria s.p.a.- Citifin. 2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti considerazioni:

“… 3. Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

I due motivi che con esso vengono fatti valere, infatti, si fondato sul contenuto di due clausole delle condizioni generali di contratto, delle quali non si riproduce il contenuto e riguardo ai quali non si fornisce nè l’indicazione del modo e della sede in cui erano stati prodotti nelle fasi di merito, nè – e soprattutto – si dice se e dove siano stati prodotti in questa sede di legittimità.

Viene al riguardo in rilievo la consolidata giurisprudenza della Corte di cui a Cass. n. 22303 del 2008 e a Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010 (secondo cui: In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta:

a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;

c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

11 ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro novecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile -3, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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