Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22034 del 21/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.21/09/2017), n. 22034
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13569-2016 proposto da:
EDIL MARTELLO S.N.C. DI PATERNITI MARTELLO CARMELO GUIDO E PINO LINO,
– C.F. (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, P.M.G., elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’avvocato GIOVANNI FIANNACCA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1607/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI MESSINA, depositata il
16/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con riguardo ad avvisi di accertamento per Irpef-Iva-Ilor dell’anno 1997, gli odierni ricorrenti hanno impugnato la sentenza d’appello per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (1 e 3 motivo), nonchè degli artt. 85-88 nuovo TUIR (2 motivo);
2. successivamente, con istanza del 16/05/2017 – trasmessa al Collegio il 13/06/2017 (donde la necessità della sua riconvocazione) – essi hanno invocato la sospensione ai sensi del D.L. n. 50 del 2017.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. la controversia risulta definibile ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 (convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), in quanto: è attribuita alla giurisdizione tributaria e ne è parte l’agenzia delle entrate (comma 1); il ricorso è stato notificato entro la data di entrata in vigore del D.L. cit. e alla data di presentazione dell’istanza di sospensione essa non è stata ancora definita con pronuncia definitiva (comma 3); non concerne le risorse e le somme di cui al comma 4, lett. a) e b) articolo citato.
PQM
Sospende il giudizio e dispone rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione nella camera di consiglio, il 20 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017