Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22034 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 22034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13569-2016 proposto da:

EDIL MARTELLO S.N.C. DI PATERNITI MARTELLO CARMELO GUIDO E PINO LINO,

– C.F. (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, P.M.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIOVANNI FIANNACCA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1607/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI MESSINA, depositata il

16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con riguardo ad avvisi di accertamento per Irpef-Iva-Ilor dell’anno 1997, gli odierni ricorrenti hanno impugnato la sentenza d’appello per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (1 e 3 motivo), nonchè degli artt. 85-88 nuovo TUIR (2 motivo);

2. successivamente, con istanza del 16/05/2017 – trasmessa al Collegio il 13/06/2017 (donde la necessità della sua riconvocazione) – essi hanno invocato la sospensione ai sensi del D.L. n. 50 del 2017.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. la controversia risulta definibile ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 (convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), in quanto: è attribuita alla giurisdizione tributaria e ne è parte l’agenzia delle entrate (comma 1); il ricorso è stato notificato entro la data di entrata in vigore del D.L. cit. e alla data di presentazione dell’istanza di sospensione essa non è stata ancora definita con pronuncia definitiva (comma 3); non concerne le risorse e le somme di cui al comma 4, lett. a) e b) articolo citato.

PQM

 

Sospende il giudizio e dispone rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione nella camera di consiglio, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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