Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22034 del 17/10/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 22034 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso 22788-2013 proposto da:
COMUNE DI TRIESTE, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ZAZZA, che
2014

lo rappresenta e difende – unitamente all’avvocato

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PIERPAOLO SAFRET, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

PERSICH NICOLE, PASUTTO SANTINA, PERSICH LUCA, in

Data pubblicazione: 17/10/2014

proprio e nella qualità di eredi di Roberto Persich,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 2,
presso lo studio dell’avvocato EZIO BONANNI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO
KOSTORIS, per delega a margine del controricorso;
controricorrenti

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 722/2012 TRIBUNALE di TRIESTE;
udito l’avvocato Lucia CAMPOREALE per delega
dell’avvocato Ezio Bonanni;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/07/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Federico Sorrentino, il quale chiede che
le Sezioni unite della Corte di cassazione, in camera
di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice
ordinario, con le conseguenze di legge.

22788.13 Sezioni Unite Civili

Camera di consiglio 15 luglio 2014

Pres. L. Rovelli
Est. V. Di Cerbo

ORDINANZA

1. Il Comune di Trieste ha proposto ricorso per regolamento preventivo di
giurisdizione ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ. con riferimento al
procedimento promosso dinanzi al Tribunale di Trieste in funzione di giudice
del lavoro da Santina Pasutto, Luca Persich e Nicol Persich, quali eredi di
Roberto Persich, già dipendente del Comune di Trieste, deceduto il 1° agosto
2008 per malattia professionale dovuta all’esposizione all’amianto.
2. L’amministrazione ricorrente ha premesso che il procedimento suddetto
aveva ad oggetto la domanda, proposta iure successionis, di risarcimento del
danno patito dal loro congiunto e derivante dalla malattia professionale dallo
stesso contratta e dalla quale era derivato il decesso; la domanda risarcitoria
era basata sull ‘assunto della violazione, da parte dell’ente datore di lavoro,
di “disposizioni di natura contrattuale”; nel ricorso dinanzi al Tribunale di
Trieste si
faceva
peraltro
riferimento anche alla
responsabilità
extracontrattuale; il Comune di Trieste si era ritualmente costituito nel
suddetto giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario; I ‘INAIL era intervenuta nel giudizio dinanzi al Tribunale di
Trieste al fine di esercitare azione di rivalsa nei confronti del Comune di
Trieste; il Tribunale adito aveva rigettato con ordinanza la suddetta eccezione
ed aveva disposto la prosecuzione del giudizio.
3. Ciò premesso il Comune ricorrente ha chiesto alle Sezioni Unite della Corte di
cassazione di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo a
conoscere della suddetta domanda; ad avviso dell’amministrazione
ricorrente è determinante, ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 69,
comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, la circostanza, emersa chiaramente dalle
risultanze probatorie acquisite agli atti del processo, secondo cui Roberto
Persich, successivamente al 19 giugno 1996, non fu più esposto all’amianto.
Non è invece rilevante la circostanza che l’eziologia lavorativa delle patologie
riscontrate in capo al Persich è stata accertata dopo il 30 giugno 1998 come
pure il fatto che l’aggravamento delle suddette patologie si è verificato dopo
la data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Gli eredi sopra indicati hanno resistito con controricorso col quale hanno
sostenuto la giurisdizione del giudice ordinario.
5. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha
chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

PREMESSO IN FATTO

6. Preliminarmente devono essere rigettate le eccezione di inammissibilità del
ricorso per regolamento di giurisdizione formulate dai ricorrenti in primo
grado, eccezioni basate, da un lato, sull ‘assunto dell’assenza dei requisiti di
cui all ‘art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. e, dall’altro sull’assunto
della mancata notifica del ricorso stesso all ‘INAIL, intervenuto nel giudizio di
merito ex artt. 10 e 11 d.lgs. n. 1124 del 1965.
7. Ed infatti, contrariamente a quanto dedotto nel controricorso, il ricorso per
regolamento di giurisdizione contiene una sufficiente esposizione dei fatti di
causa, delle argomentazioni e delle norme poste a sostegno della domanda.
Sotto altro profilo deve rilevarsi che il ricorso stesso è stato correttamente
notificato a tutte le parti del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Trieste
e, segnatamente, non solo ai ricorrenti nel giudizio di merito ma anche
all’INAIL, come risulta dalla copia dello stesso, recante tutte le relazioni di
notifica, prodotta con nota di deposito in data 8 luglio 2014.
8. Ciò premesso, deve osservarsi che i ricorrenti nel giudizio di merito hanno
chiesto la condanna del Comune di Trieste al risarcimento dei danni subiti dal
loro dante causa a seguito della malattia professionale contratta nello
svolgimento dell ‘attività prestata alle dipendenze del Comune nonché al
risarcimento dei danni subiti iure proprio dagli stessi eredi; a sostegno delle
domande viene invocata la responsabilità contrattuale e, in subordine, la
responsabilità extracontrattuale del Comune, sull’assunto, da un lato, della
sussistenza di inadempimenti da parte di quest’ultimo alle proprie
obbligazioni quale datore di lavoro con conseguente violazione, in particolare,
degli obblighi imposti dall’art. 2087 cod. civ., e, dall’altro, della sussistenza
di condotte penalmente rilevanti poste in essere da un dipendente
dell’amministrazione comunale.
9. A sostegno della propria argomentazione a favore della sussistenza della
giurisdizione del giudice amministrativo il Comune di Trieste sostiene in
primo luogo che la domanda dei ricorrenti dinanzi al giudice del merito
sarebbe fondata sull ‘accertamento della responsabilità contrattuale
dell’amministrazione comunale per violazione dell’art. 2087 cod. civ. Deduce
altresì che, come si evince dalla narrativa del ricorso proposto dagli eredi
Persich, la malattia professionale e la successiva morte del de cuius erano
riconducibili allo svolgimento dell’attività di meccanico (ed alla conseguente
esposizione alle fibre di amianto) protrattasi fino al 19 giugno 1996. Poiché
tale esposizione all’amianto costituiva il fatto materiale posto alla base della
pretesa dedotta in giudizio, sussisteva secondo l’amministrazione comunale,
la giurisdizione del giudice amministrativo, in applicazione del criterio fissato
dall ‘art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, trattandosi di fatti verificatisi
anteriormente al 30 giugno 1998.
10.La tesi del Comune di Trieste finalizzata all ‘affermazione della giurisdizione
del giudice amministrativo non può essere accolta anche se il Collegio
condivide l’assunto secondo cui la domanda dei ricorrenti in primo grado è
basata sulla sussistenza di una responsabilità contrattuale.
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

3

11.Sotto quest’ultimo profilo deve ricordarsi che, secondo il costante
insegnamento di queste Sezioni Unite (cfr., ad esempio, Cass. S.U. 8 luglio
2008 n. 18623), ove il pubblico dipendente proponga, nei confronti
dell’amministrazione datrice di lavoro, domanda di risarcimento danni per
lesione dell’integrità psico-fisica, non rileva, ai fini dell’accertamento della
natura giuridica dell’azione di responsabilità proposta, la qualificazione
formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o
extracontrattuale, ovvero mediante il richiamo di norme di legge (artt. 2043
e SS., 2087 cod. civ.), indizi di per sé non decisivi, essendo necessario
considerare i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito posto a base
della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia stata denunciata una condotta
dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente,
nei confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri
dipendenti, costituendo, in tal caso, il rapporto di lavoro mera occasione
dell’evento dannoso, oppure se la condotta lesiva dell’amministrazione
presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di
soggetti ad essa non legati da rapporto d’impiego e le sia imputata la
violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori (art. 2087 cod.
civ.), nel qual caso la responsabilità ha natura contrattuale conseguendo
l’ingiustizia del danno alle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui
il rapporto di lavoro si articola e sostanziandosi la condotta lesiva nelle
specifiche modalità di gestione del rapporto di lavoro.
12.Alla luce di tali principi non può dubitarsi della riconducibilità dell’azione
risarcitoria proposta dai ricorrenti in primo grado nell’ambito della
responsabilità contrattuale. Ed infatti essa è finalizzata all’accertamento della
responsabilità dell’amministrazione comunale per la violazione di obblighi
specifici posti a carico del datore di lavoro, quale quello di informare il
dipendente dei rischi connessi all’espletamento di determinate mansioni,
quello di predisporre adeguati strumenti di protezione e di adottare le
necessarie misure di prevenzione, obblighi tutti riconducibili alle previsioni di
cui all’art. 2087 cod. civ.
13.Dalle suddette conclusioni in tema di natura giuridica dell ‘azione proposta
dai ricorrenti in primo grado non può tuttavia desumersi la sussistenza della
giurisdizione amministrativa.
14.Queste Sezioni Unite hanno più volte precisato (cfr., in particolare, Cass. S.U.
15 maggio 2012 n. 7504) che, in materia di rapporti di lavoro instaurati con
lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni, l’art. 69, comma 7, del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165, nell’escludere dal trasferimento alla giurisdizione
ordinaria tutte le controversie che, sebbene introdotte successivamente alla
data del 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo di
rapporto di lavoro pubblico anteriore a tale data, utilizza una locuzione
generica, che pone l’accento sul dato storico, costituito dall’avverarsi dei fatti
materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta
la controversia. In altre parole, secondo il suddetto orientamento che deve
essere in questa sede pienamente ribadito, la giurisdizione deve essere
determinata quoad tempus in base ai fatti costitutivi del diritto rivendicato

P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rimette le
parti, anche per le spese, dinanzi al Tribunale di Trieste.
Così deciso nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite del 15 luglio 2014.

tutte le volte in cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro
collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte
dell’amministrazione.
15.Con riferimento al caso di specie il fatto costitutivo del diritto al risarcimento
del danno deve essere necessariamente individuato nell ‘insorgenza della
patologia atteso che prima di tale momento e, segnatamente, al momento
della cessazione dell ‘esposizione all ‘amianto, non era ipotizzabile (e
comunque non è stato ipotizzato) un danno risarcibile.
16.Poiché, come è pacifico fra le parti, la patologia di Roberto Persich, dante
causa dei ricorrenti in primo grado, è stata diagnosticata nel 2004, sussiste,
in applicazione dei principi sopra enunciati, la giurisdizione del giudice
ordinario, trattandosi di controversia relativa ad una questione attinente al
periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.
17.Deve sottolinearsi che la soluzione accolta è coerente con I ‘orientamento
ormai consolidato di queste Sezioni Unite (cfr., ad esempio, Cass. S.U. 23
novembre 2012 n. 20726) secondo cui, in tema di pubblico impiego
contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla
giurisdizione del giudice ordinario, il disposto dell’art. 69, comma 7, del d.lgs.
n. 165 del 2001 stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario,
per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30
giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove
risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e
lascia residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo,
per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto
compreso entro la data suddetta.
18.La fattispecie in esame non può certamente essere ricondotta a questa
seconda ipotesi di carattere eccezionale, atteso che, come si è prima rilevato,
la malattia del Persich, pur essendo eziologicamente riconducibile (secondo la
tesi sviluppata nel ricorso di merito) a situazioni lavorative antecedenti
rispetto al discrimine temporale del 30 giugno 1998, è stata diagnosticata in
epoca successiva a tale data.
19.Deve in definitiva dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario con
conseguente rimessione delle parti innanzi al Trbunale di Trieste, che
provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di regolamento di
giurisdizione.

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