Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22033 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 31/10/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 31/10/2016), n.22033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 20853-2011 proposto da:

CALZIFICIO COCCOLI S.R.L., (p. i. (OMISSIS)), già CALZIFICIO COCCOLI

DI E.C. & C. S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOCCA DI LEONE 78, presso l’avvocato MAURIZIO PINNARO’, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO CARTELLA,

CURZIO CICALA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.LLI CAMPAGNOLO S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA BARBERINI 52, presso l’avvocato GIOVANNI BATTISTA BISOGNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DONATO NITTI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 205/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PIERANTONIO MORABITO DE LUCA,

con delega orale, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato DONATO NITTI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Calzificio Coccoli S.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia F.lli Campagnolo S.p.A. e, dopo aver premesso di essere titolare del marchio “(OMISSIS)”, depositato il 14 marzo 1991 per prodotti di abbigliamento (calze) compresi nella classe numero 25, contenente il cognome del fondatore C.E., ha chiesto dichiararsi la nullità per carenza di novità del marchio nazionale “(OMISSIS)”, concernente prodotti appartenenti alla medesima classe, che la società convenuta aveva acquistato dal concordato preventivo di Melby S.p.A., con condanna della convenuta per contraffazione di marchio e concorrenza sleale, oltre alle sanzioni accessorie ed al risarcimento del danno.

F.lli Campagnolo S.p.A. ha resistito alle domande.

p. 2. – Il Tribunale adito con sentenza del 1 marzo 2007 le ha rigettate.

p. 3. – Il Calzificio Coccoli S.r.l. ha proposto appello al quale F.11i Campagnolo S.p.A. ha resistito.

p. 4. – La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 10 febbraio 2011, ha rigettato l’appello e condannato l’appellante alle spese di lite. La Corte territoriale ha osservato.

1) che Calzificio Coccoli S.r.l. operava nel solo settore della calzetteria con circa 20 dipendenti mentre F.lli Campagnolo S.p.A. aveva circa 700 dipendenti in Italia e all’estero, produceva tessuti ed era specializzata in abbigliamento sportivo e per bambini;

2) che il cuore del marchio, a differenza di quanto sostenuto dalla società appellante, non si identificava con il patronimico “Coccoli”, giacchè, in effetti, il marchio era composto di due parole, “calze” e “Coccoli”, inserite in un cerchio al cui centro era disegnata la testa di un cane Breton, ed il termine “Coccoli” era generico, privo di una autonoma capacità evocativa ovvero suggestiva o dotato di uno specifico significato commerciale, di modo che il proprium del marchio finiva piuttosto con l’identificarsi con la combinazione del vocabolo “calze” con l’immagine di morbidezza e comfort che era richiamata dal disegno dell’animale, mentre la parola “Coccoli”, che non concordava nel genere con “calze”, non contribuiva a valorizzare l’impressione di gradevolezza che il marchio intendeva sollecitare, ma, semmai, faceva soltanto intuire al consumatore il nome del produttore;

3) che, pertanto, non poteva farsi applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale richiamato da Calzificio Coccoli S.r.l., secondo cui l’elemento denominativo dato dal patronimico costituisce di regola il cuore del marchio, dovendosi invece applicare il diverso orientamento secondo il quale, in caso di marchi misti, bisogna dare prevalenza all’aspetto figurativo;

4) che, d’altro canto, non era appropriato il richiamo a taluni marchi recanti il nome del produttore, (OMISSIS), tenuto conto che il cognome Coccoli non risultava aver assunto presso i consumatori una diffusione e notorietà tale da dar luogo all’identificazione tra esso ed il prodotto;

5) che, inoltre, neppure poteva essere condivisa la doglianza della società appellante che – invertendo la prospettiva in precedenza suggerita aveva fondato la propria domanda sul significato della parola “Coccoli” non già quale patronimico del produttore, bensì quale vocabolo di fantasia idonea ad evocare prodotti di abbigliamento per bambini, dal momento che il vocabolo “Coccoli” era parola di uso e di senso comune, priva di capacità evocativa, nè dotata di particolare pregnanza significante con riguardo all’abbigliamento per bambini, tant’è che F.lli Campagnolo S.p.A. aveva indicato un gran numero di marchi presenti nel Registro che comprendevano il termine in questione, circostanza, quest’ultima, indicativa della debolezza del segno;

6) che, infine, andavano parimenti rigettati gli ulteriori motivi di appello con i quali l’appellante addebitava al Tribunale di aver malamente eseguito il giudizio di interferenza tra i due marchi e di non aver pronunciato sulla domanda di contraffazione del marchio, giacchè tali motivi erano volti a reiterare l’assunto secondo cui il cuore del marchio era costituito dalla parola “Coccoli” e non dalla complessiva espressione “(OMISSIS)”, accompagnata dall’immagine del cane, ed a ribadire la rivendicazione della riferibilità del proprio marchio a tutto il mercato dell’abbigliamento per neonati, laddove l’appellante operava in un settore limitato e specifico, proponendo ai consumatori esclusivamente calze e collant, sicchè, in ogni caso, Calzificio Coccoli S.r.l. non aveva titolo a dolersi dell’uso dell’espressione “Coccoli” con riguardo a capi d’abbigliamento diversi da quelli che essa commercializzata;

7) che, d’altro canto, doveva escludersi il rischio di confusione anche nella ristretta fascia del vestiario in comune perchè l’aggiunta “di Melby”, graficamente rappresentata in lettere colorate, valeva a connotare specificamente il marchio della società appellata, accentuandone l’aspetto fantasioso ed immaginifico.

p. 5. – Contro la sentenza Calzificio Coccoli S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

F.lli Campagnolo S.p.A. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 5. – Il ricorso – che è preceduto dalla menzione di una decisione dell’UAMI a sè favorevole emessa nel quadro di una controversia in ordine alla registrazione del marchio comunitario “(OMISSIS)”, decisione, intervenuta poco prima del deposito delle comparse conclusionali in appello, più volte richiamata poi nel contesto dello svolgimento delle singole doglianze – contiene cinque motivi.

p. 5.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “Contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione all’individuazione della parte distintiva, cioè al “cuore” del marchio della ricorrente che è costituito dalla parola “(OMISSIS)””.

Secondo la società ricorrente la Corte d’appello si sarebbe ingiustificatamente discostata dall’orientamento giurisprudenziale definito costante secondo cui i patronimici costituiscono marchi forti. Afferma Calzificio Coccoli S.r.l. che il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata si articolerebbe in tre proposizioni – secondo cui la parola “(OMISSIS)” non aveva capacità evocativa autonoma, non esplicava alcuna suggestione e non aveva alcun significato commerciale specifico – tutte errate, dal momento che proprio dagli aspetti sottolineati dalla Corte territoriale doveva invece desumersi che il marchio aveva carattere di originalità e che il vocabolo in discorso ne costituiva il nucleo centrale caratterizzante.

p. 5.2. – Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 12, comma 1, lett. A,), per aver considerato generico il termine “(OMISSIS)” e quindi non distintivo”.

Secondo la società ricorrente, la Corte d’appello, nell’affermare che il termine “(OMISSIS)” era generico, così da non poter perciò costituire il cuore del marchio della ricorrente, cioè la parte maggiormente distintiva e protetta del marchio, era incorsa in violazione dell’art. 12 del codice della proprietà industriale, poichè tale parola non era certamente usualmente utilizzata nel linguaggio corrente nè in quello commerciale.

p. 5.3. – Il terzo motivo è svolto sotto la rubrica: “Contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione alla conclusione sulla assenza di originalità del termine “(OMISSIS)””.

Il motivo è in buona sostanza costituito dal richiamo della decisione dell’UAMI che aveva invece ritenuto l’originalità della parola “(OMISSIS)”.

p. 5.4. – Il quarto motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 20, comma 10, lett. B, codice della proprietà industriale, c.p.i.), per aver errato nell’applicazione del principio di specialità merceologica dei marchi”.

Secondo la società ricorrente, l’estensione merceologica del marchio di impresa comprenderebbe non solo i prodotti esattamente indicati nel certificato di deposito, ma anche i prodotti affini, cioè collegati e complementari ai primi, se a causa della affinità tra i prodotti possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere pure in un rischio di associazione tra i segni: e, nel caso di specie, sussisterebbe identità tra calze e collant da una parte e prodotti di abbigliamento dall’altra, incluse le calzature.

p. 5.5. – Il quinto motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 20, comma 1, lett. B, codice della proprietà industriale, c.p.i.), per aver errato il giudizio di interferenza tra i marchi delle parti, anche riferito a calze e collant”.

Secondo Calzificio Coccoli S.r.l. se la Corte d’appello aveva erroneamente escluso l’interferenza tra i segni in relazione a prodotti di abbigliamento diversi a calze e collant, a fortiori aveva commesso una grave violazione di legge nella misura in cui non aveva accertato la nullità del marchio e la contraffazione perlomeno limitatamente ai prodotti identici a quelli rivendicati nel certificato di deposito del marchio della ricorrente. Nè poteva essere condivisa l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’aggiunta “di Melby” avrebbe scongiurato il rischio di confusione, tenuto conto della giurisprudenza costante secondo cui l’affiancamento di un proprio marchio o della propria denominazione sociale al marchio altrui non esclude la contraffazione del marchio.

p. 6. – Il ricorso va respinto.

6.1. – Va disatteso il primo motivo.

Questa Corte ha più volte ribadito che, in caso di marchio patronimico, l’aggiunta di un qualche elemento ulteriore non vale, di per sè, a conferire il requisito della novità-distinguibilità ad un secondo marchio contenente il medesimo patronimico. E’ stata così affermata l’illegittimità dell’uso del patronimico come marchio, anche se accompagnato da elementi differenziatori, sempre che il marchio patronimico successivo venga utilizzato nella stessa classe merceologica rispetto al marchio patronimico preesistente (Cass. 22 aprile 2003, n. 6424 e Cass. 26 agosto 2004, n. 17004; Cass. 29 dicembre 2011, n. 29879; Cass. 14 marzo 2014, n. 6021; da ult. Cass. 4 febbraio 2016, n. 2191). Ed è parimenti preclusa per difetto di novità la registrazione di un successivo marchio che riproduca il cuore del marchio anteriore costituito dal patronimico nonostante l’aggiunta di elementi differenziatori di contorno, potendosi determinare un rischio di confusione per il pubblico, quale rischio di un erroneo riferimento dell’attività dell’una all’altra impresa, soprattutto qualora tale eventualità sia resa altamente probabile dall’identità, o quantomeno affinità, dei prodotti (Cass. 21 maggio 2008, n. 13067; Cass. 3 aprile 2009, n. 8119).

Se, però, l’aggiunta di elementi ulteriori al patronimico non comporta automaticamente la novità-distinguibilità del secondo marchio, non è men vero che essa neppure determina automaticamente la carenza del detto requisito, in difetto di una debita analisi di tutte le circostanze del caso: tant’è, ad esempio, che Cass. 4 febbraio 2016, n. 2191, ha confermato la sentenza di merito la quale aveva confermato la conformità al paradigma legale del marchio di un produttore vinicolo contenente l’identico patronimico del marchio precedentemente registrato da un diverso produttore della stessa zona, accompagnato semplicemente dal prenome, oltre che da un disegno raffigurante l’area geografica di provenienza.

E, nella vicenda in esame, la Corte territoriale – dopo aver debitamente richiamato a pagina 13 l’indirizzo giurisprudenziale che identifica il cuore del marchio nell’elemento denominativo – ha per l’appunto valorizzato l’effettiva peculiarità del caso, fondata sulla circostanza che la parola “(OMISSIS)” era sì il cognome del fondatore dell’impresa, ma era anche vocabolo dal significato non univoco, di guisa che esso non poteva costituire il “cuore” del marchio della società originaria attrice, marchio che, in sostanza, la sentenza impugnata ha ritenuto atteggiarsi quale marchio d’insieme, e cioè connotato non tanto dalla parola “(OMISSIS)”, quanto dalla sinergica combinazione dei diversi fattori, letterali e grafici, contenuti nel marchio medesimo.

A ciò la Corte di merito ha aggiunto che il dato differenziale contenuto nel secondo marchio, “di Melby”, lungi dal presentarsi quale elemento differenziatore di mero contorno, possedeva una cospicua attitudine connotativa, giacchè sottolineava un tratto fantasioso ed immaginifico assente nell’altro marchio, suggerendo che i “coccoli”, ossia i bimbi – riferendosi il marchio “(OMISSIS)” ad una linea di vestiario per neonati-bambini -, provenissero o appartenessero ad un luogo fiabesco, o si identificassero con un personaggio favoloso, aspetto, quest’ultimo, accentuato dalla rappresentazione grafica della parola “Melby” in lettere colorate con sfondo a tinte vivaci.

Sicchè, in definitiva, secondo il ragionamento svolto dalla Corte d’appello, il marchio “(OMISSIS)” acquistato da F.lli Campagnolo S.p.A. era nuovo rispetto a quello depositato da Calzificio Coccoli S.r.l., nè poteva essere con esso confuso, tanto più che quest’ultima società produceva soltanto calze e collant, mentre l’altra operava in un particolare settore dell’abbigliamento, producendo “scarpine primi giorni, cappellino, body da neonato, tutine, polo, felpine, T-shirt e pantaloncini sempre per neonato”.

Orbene, tale valutazione in fatto, in quanto strettamente collegata e basata sulle peculiarità della vicenda sulle caratteristiche complessive di ciascuno dei due marchi, non può essere oggetto di riesame in questa sede sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis. Al di là del rilievo che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in detto testo prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure ir-ritualmente formulate (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), mentre, nel caso in esame, la denuncia di contraddittorietà pertiene appunto inammissibilmente all’argomentazione svolta nella sentenza impugnata, è agevole osservare che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non emergano incertezze di sorta – è proprio questo il caso in esame – su quella che è stata la volontà del giudice (Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2010, n. 25984). Il vizio in discorso, d’altronde, non ricorre qualora vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini dei giudizio di cassazione (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24148).

6.2. – Il secondo, quarto e quinto motivo, tutti volti a denunciare violazioni di legge, sono inammissibili.

Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, ossia: a) il momento concernente la ricerca e l’interpretazione della norma regolatrice del caso concreto; b) il momento concernente l’applicazione della norma stessa al caso concreto, una volta correttamente individuata ed interpretata.

In relazione al primo momento, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata; con riferimento al secondo momento, il vizio di falsa applicazione di legge consiste, alternativamente: a) nel sussumere la fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perchè, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro; b) nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass., n. 18782/2005). Ricorre in altri termini la violazione ogni qualvolta vi è un vizio nella individuazione o nell’attribuzione di significato ad una disposizione normativa; ricorre invece la falsa applicazione qualora l’errore si sia annidato nella individuazione della esatta portata precettiva della norma, che il giudice di merito abbia applicato ad una fattispecie non corrispondente a quella descritta nella norma stessa.

Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., n. 195/2016; Cass., n. 26110/2015; Cass., n.8315/2013; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 7394/2010; Cass. S.U., n. 10313/2006).

Ebbene, le tre censure hanno tutte tratto alla valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito, e rimangono totalmente estranee al vizio di violazione di legge denunciato: ed infatti il secondo motivo ha a che vedere con il significato attribuito dalla Corte d’appello al vocabolo “(OMISSIS)”; il quarto motivo ha a che vedere con la valutazione in fatto compiuta dal giudice in ordine all’omogeneità merceologica dei prodotti contrassegnati dai due marchi; il quinto motivo ha a che vedere la valutazione compiuta dal giudice in ordine all’interferenza tra i due marchi.

6.3. – Anche il terzo motivo è inammissibile, giacchè il diverso opinamento manifestato da un organo amministrativo quale l’UAMI in ordine ad una vicenda attinente, concernente il marchio comunitario, non è riconducibile alla previsione di difetto motivazionale contemplata dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

7. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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