Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22033 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 22033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21409-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO MARANELLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato SILVIO PIANTANIDA;

– ricorrente –

contro

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA 10,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MALARA, rappresentato e

difeso da se stesso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1103/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che parte ricorrente ha depositato memoria critica alla proposta depositata dal relatore per la declaratoria d’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;

che in detta memoria, in particolare, si sottolinea che non potrebbe farsi luogo alla declaratoria d’improcedibilità del ricorso allorchè, come nel caso di specie, l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio risulti depositata entro il termine di venti giorni dall’ultima notifica del ricorso, in relazione a quanto previsto dal succitato art. 369 c.p.c., comma 1;

rilevato che – in relazione alla peculiarità della fattispecie propria della vicenda processuale in esame (presentazione, presso la segreteria della CTR della Campania dell’istanza di trasmissione del fascicolo, depositata il 18.9.2015, stesso giorno del deposito del ricorso per cassazione, ma con allegazione successiva del 22.9.2015 agli atti depositati in Corte di detta istanza con nota di deposito in pari data), donde l’istanza è stata depositata nel medesimo termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 ma non “insieme col ricorso”, come richiesto, sempre a pena d’improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 1, – non risultano precedenti specifici;

ritenuto, pertanto, che la causa non sia d’immediata evidenza decisoria in relazione alla decisione di detta questione preliminare di rito, apparendo anzi utile, alla stregua anche della sopravvenienza del protocollo d’intesa del 15 dicembre 2015 tra la Corte di cassazione ed il Consiglio nazionale forense, da parte della sezione ordinaria, la valutazione dell’opportunità di un’eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite per una rimeditazione dell’orientamento espresso con la nota pronuncia del 3 novembre 2011, n. 22726.

PQM

 

Rinvia il processo a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione della causa alla sezione ordinaria (quinta) per trattazione in pubblica udienza, non essendo la causa d’immediata evidenza decisoria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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