Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22032 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 24/10/2011), n.22032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G. (OMISSIS), P.D.

(OMISSIS), N.L. (OMISSIS), P.

L. (OMISSIS) tutti in proprio e in qualità di eredi di

P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C.

DUILIO 13, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SACCA’,

rappresentati e difesi dall’avvocato SCIOSCIA CLELIA, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ ALLIANZ SPA quale nuova denominazione della Società RAS

SpA, in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONTESANTO 68, presso lo studio GULLO-ANGELONI, rappresentata e

difesa dall’avv. ANGELONI Pierluigi, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2240/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’11.2.09, depositata il 27/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. P.L., N.L., P.D. e P.G., in proprio e nella qualità di eredi di P.A. hanno proposto ricorso per cassazione contro la Allianz Assicurazioni s.p.a. (già R.A.S. assicurazioni s.p.a.) e G.S. avverso la sentenza del 27 maggio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Roma, provvedendo sull’appello principale di essi ricorrenti e su quello incidentale della società assicuratrice ha parzialmente riformato la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Latina.

Ha resistito con controricorso, nel quale ha anche svolto ricorso incidentale, la Allianz, mentre non ha svolto attività difensiva G.S..

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 30-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“3 – Il ricorso principale appare inammissibile per inosservanza dell’art. 366-bis c.p.c. Esso prospetta due motivi, il primo di violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ed il secondo per vizio di motivazione ai sensi del n. 5 di tale norma.

La loro illustrazione è congiunta, ma non si conclude con la formulazione del quesito di diritto per il primo motivo e non si conclude nè contiene il momento di sintesi, espressivo della c.d.

“chiara indicazione”, richiesta dall’art. 366-bis c.p.c. secondo consolidata giurisprudenza della Corte (a partire da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e da Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

E’ appena il caso di rilevare che l’assolvimento dell’onere di formulazione del quesito non si potrebbe scorgere, ove questa fosse stata l’intenzione dei ricorrenti, nella formulazione nell’ultima pagina del ricorso, a chiusura delle sue conclusioni contenenti la richiesta di cassazione con rinvio, della richiesta di enunciazione dei seguenti principi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2) violato il principio di diritto secondo il quale il danno biologico acquisito sia trasmissibile agli eredi, lo stesso va liquidato soltanto per l’arco temporale di permanenza in vita e non già in relazione ad un periodo di tempo pari alle speranze di vita.

E’ palese che tale enunciazione non è un quesito di diritto, in disparte ogni valutazione sulla sua genericità.

E’ da rilevare, inoltre, che l’art. 366-bis c.p.c. è applicabile al ricorso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. La cit. L., art. 58, comma 5, ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come nella specie – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010). Nel contempo, non avendo avuto l’abrogazione effetti retroattivi l’apprezzamento dell’ammissibilità dei ricorsi proposti anteriormente a quella data continua a doversi fare sulla base della norma abrogata.

4. Il ricorso incidentale, avendo natura tardiva ai sensi dell’art. 334 c.p.c., dovrebbe dichiararsi inefficace, non senza che si debba rilevare che anch’esso, propositivo di un primo motivo non condizionato e di un secondo motivo condizionato, appare inosservante dell’art. 366-bis c.p.c.”.

2. Il Collegio preliminarmente dispone la riunione del ricorso incidentale a quello principale.

Rileva, inoltre, che le argomentazioni e le conclusioni della relazione sono pienamente condivisibili e che ad esse nulla è necessario aggiungere.

3. Entrambi i ricorsi sono, dunque, dichiarati inammissibili.

Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate, attesa l’inammissibilità anche del ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili.

Compensa fra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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