Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22032 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 10/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 22032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1184-2016 proposto da:

B.R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARCO ANTONIO OTTAVIANI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5866/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 7 luglio 2015, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato il diritto di B.R.M. all’assegno L. n. 118 del 1971, ex art. 13 con decorrenza 1/1/2012, dichiarava il diritto della predetta alla prestazione a decorrere dal 1/2/2009, condannando l’Inps al pagamento dei ratei maturati oltre accessori, nel contempo confermando la reiezione della domanda volta al conseguimento della pensione di inabilità;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso B.R.M. sulla base di un unico motivo, articolato in più profili;

che l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso, con il quale ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso per cassazione per violazione del termine breve di impugnazione;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che dalla documentazione prodotta dal controricorrente si evince che l’Avv. Marco Antonio Ottaviani, difensore della ricorrente B.R.M., ha notificato la sentenza impugnata all’Avv. Maria Antonietta Tuminelli, presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale della sede provinciale dell’Inps, in data 14.9.2015;

che, pertanto, la notifica è avvenuta regolarmente, nel domicilio eletto e presso il procuratore dell’INPS come indicati nella memoria di costituzione dell’ente previdenziale in secondo grado;

che la predetta notifica era idonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 anche per il notificante (Cass. ss.uu. n. 23829 del 19/11/2007);

che a tanto consegue, poichè il ricorso per cassazione è stato avviato per la notificazione in data 29.12.2015, la tardività dello stesso;

che ne consegue l’inammissibilità del ricorso per tardività;

che non vi è luogo a condanna della parte soccombente alle spese, avendo la ricorrente depositato formale dichiarazione ai fini dell’esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

che, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (in forza della Delib. dell’adunanza 14 gennaio 2016 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma), come affermato in più occasioni da questa Corte (Cass. 2.9.2014 n. 18523; Cass. ord. 18.10.2016 n. 3669; Cass. 15.10.2015 n. 20920), ricorre un’ipotesi di esonero istituzionale, per valutazione normativa dello qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo unificato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, talchè non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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