Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22032 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 13/10/2020), n.22032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22764-2012 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 1,

presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati NINO SCRIPELLITI,

ELENA BELLANDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 104/2011 della COMM.TRIB.REG. della

TOSCANA-FIRENZE, depositata il 12/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente esercita attività di tasista nel comune di Firenze, come associato a cooperativa. Per l’anno di imposta 2003, l’Ufficio ne rideterminava il reddito con forma analitico induttiva, ritenendo inattendibili le dichiarazioni esposte, pur coerenti con gli studi di settore, segnatamente ricostruendo il maggior numero dei chilometri percorsi dalla vettura in servizio, cui applicava la lunghezza media di una corsa ed il relativo costo medio, in base a proprie rilevazioni statistiche. All’importo degli incassi così ricostruito sono stati dedotti i costi come esposti dallo stesso contribuente, ricavandone l’imponibile su cui è stata operata la ripresa a tassazione.

Avverso il ‘rigetto del proprio ricorso proponeva appello il contribuente, esitando una parziale riforma della sentenza ed una nuova rideterminazione dei suoi ricavi, parzialmente più favorevole rispetto alla ricostruzione dell’Ufficio.

Avverso questa sentenza propone ricorso il contribuente affidandosi a quattro motivi di gravame, cui replica il patrono erariale, interponendo altresì appello incidentale affidato ad unico motivo.

In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti quattro motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 per motivazione inesistente o meramente apparente, nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 156 c.p.c., nella sostanza lamentandosi l’assenza di motivazione.

Con il secondo motivo ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 per omissione di pronuncia sui motivi di gravame, nullità della sentenza per violazione art. 112,132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nella sostanza lamentando non siasi data risposta in sentenza ai puntuali capi di domanda formulati in appello, quali l’inesistenza dello studio statistico comunale sulla percorrenza dei taxi, l’assenza dei presupposti per l’accertamento analitico induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla durata della corsa media, sull’uso promiscuo dell’auto, come riprodotti ai fini dell’autosufficienza a pag. 46 e ss del ricorso.

I motivi, per la loro stretta connessione possono essere trattati insieme e sono fondati. Dalla lettura della breve sentenza non si evince alcuna risposta alle doglianze del contribuente, nè una valutazione critica sulla sussistenza o meno degli studi statistici usati per la rideterminazione dei ricavi, soprattutto non si evince il ragionamento che ha condotto la CTR all’accoglimento parziale dell’appello ed alla quantificazione dei ricavi in Euro 50.020,00, integrando così i vizi di omissione di pronuncia e di motivazione apparente.

Ed infatti, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr., recentemente, Cass. V, n. 24313/2018).

2. Con il terzo motivo si profila ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 per contrasto fra motivazione e decisione. Il motivo è dichiaratamente posto in forma gradata e resta assorbito nell’accoglimento dei precedenti.

Il quarto motivo, infine, prospetta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia, relativo all’applicabilità del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

Anche questo motivo, parimenti posto in via gradata ai primi due, resta assorbito dal loro accoglimento.

3. Fondato ricorso principale, occorre esaminare il ricorso incidentale.

Con l’unico motivo si prospetta difetto di motivazione ex art

360 n. 5 c.p.c., non comprendendosi in base a quale calcolo o ragionamento la CTR sia pervenuta alla diversa quantificazione dei ricavi, rispetto all’accertamento dell’Ufficio. Il ricorso incidentale resta assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale.

In definitiva, il ricorso principale è fondato, merita accoglimento e, per l’effetto, resta assorbito il ricorso incidentale.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale per le ragioni attinte dai primi due motivi, assorbiti gli altri, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Toscana cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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