Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22032 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 03/09/2019), n.22032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 13815-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI, 30 presso il Dott. P.A., rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO QUINTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SALICE SALENTINO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. cron. 7627/2019 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

C.M., parte ricorrente nel giudizio iscritto al n. 29717 del Ruolo generale per l’anno 2017, definito da questa Corte con ordinanza n. 7627/2019, con la cassazione con rinvio della pronuncia impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha chiesto la correzione della ordinanza, nella parte in cui la Corte rinvia al Tribunale di Roma in altra composizione, invece che al Tribunale di Lecce, quale giudice che aveva emesso la sentenza cassata.

Le controparti sono rimaste intimate.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere accolto, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380 – bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

Il ricorso va accolto, risultando evidente, sulla base del provvedimento, l’errore materiale in cui è incorso il collegio nella identificazione del giudice di rinvio.

Dunque, in accoglimento della istanza, deve disporsi che nella ordinanza di questa Corte n. 7627 del 2019 sia apportata la correzione richiesta.

P.Q.M.

La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 7627 del 2019 siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella ultimo capoverso della motivazione, immediatamente prima del dispositivo, dopo la frase, “in relazione al motivo accolto”, la frase “con rinvio al tribunale di Roma, in altra composizione” sia eliminata e sostituita dalla frase “con rinvio al Tribunale di Lecce in altra composizione”; nel terzo rigo del dispositivo, la frase “rinvia la causa al tribunale di Roma, in altra composizione” sia eliminata e sostituita dalla frase “rinvia al Tribunale di Lecce in altra composizione”; dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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