Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22031 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 31/10/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 31/10/2016), n.22031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21664-2011 proposto da:

M.M. & FIGLI S.N.C. DI S., A. E S.M.,

(C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso

l’avvocato ADOLFO ZINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MASSIMO BIANCA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 683/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ADOLFO ZINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – M.M. & Figli S.n.c. di S., A. e S.M. ha convenuto in giudizio la Società Reale Mutua di Assicurazioni dinanzi alla Corte d’appello di Catania, in esito a dichiarazione di incompetenza del Giudice di pace di Catania, ed ha chiesto condannarsi la convenuta al pagamento dell’importo di Euro 295,92, con accessori, a titolo di risarcimento del danno ovvero di ripetizione dell’indebito, il tutto con spese.

A fondamento della domanda la società attrice ha sostenuto di aver stipulato con la società convenuta, per gli anni (OMISSIS), un contratto di assicurazione per responsabilità civile da circolazione automobilistica dietro l’esborso del complessivo premio di Euro 1.479,63, aggiungendo che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva sanzionato la Società Reale Mutua di Assicurazioni per aver costituito un cartello illegittimo allo scopo di determinare un aumento dei costi delle polizze con ingiusto profitto in danno dei contraenti, aumento quantificabile nella misura del 20% e, perciò, nella somma oggetto della domanda.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni ha resistito alla domanda.

2. – La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 16 giugno 2010, ha rigettato la domanda e compensato le spese.

Dopo aver richiamato il principio affermato da questa Corte, secondo cui, nell’azione risarcitoria proposta dall’assicurato ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 3 nei confronti dell’assicuratore che sia stato sottoposto a sanzione dall’autorità garante per aver partecipato ad un’intesa anticoncorrenziale, l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta e l’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa, potendo il giudice desumere l’esistenza del nesso causale tra quest’ultima ed il danno lamentato anche attraverso criteri di probabilità logica o per il tramite di presunzioni (Cass. 2 febbraio 2007, n. 2305), la Corte territoriale ha osservato che il provvedimento antitrust si era limitato all’accertamento dell’illiceità dello scambio di informazioni, ponendo in termini di mera potenzialità l’alterazione del gioco concorrenziale e, dunque, l’aumento dei prezzi praticati, laddove l’attrice aveva insistito nel ricollegare il preteso danno al mero contenuto del provvedimento amministrativo.

Viceversa la circostanza che l’intesa avesse riguardato solo alcune imprese assicurative induceva a ritenere incerto che la collusione avesse determinato per l’attrice una contrattazione che non ammetteva alternative sul mercato, presso compagnie assicurative diverse da quelle sanzionate: l’adesione del consumatore al premio proposto dalla società convenuta costituiva, quindi, un elemento tale da indurre a dubitare dell’efficacia causale dell’intesa sanzionata nel determinare l’asserito incremento del costo delle polizze in danno dell’assicurato.

In definitiva, la Corte d’appello ha ritenuto non provato il danno.

p. 3. – Contro la sentenza Motta Mario & Figli S.n.c. di S., A. e S.M. ha pròposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 4. – Il ricorso contiene quattro motivi.

4.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 6 a pagina 21 del ricorso sotto il titolo: “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2043, 1223 e 1227 c.c., artt. 40 e 41 c.p., art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorrente, in breve, ha affermato che la corte d’appello aveva violato e falsamente applicato la disciplina giuridica concernente la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell’assicuratore, ossia l’intesa anticoncorrenziale, ed il danno subito dal cliente.

4.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 21 a pagina 25 del ricorso sotto la rubrica: “Contraddittoria e parzialmente omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

La doglianza è volta ad enunciare il vizio motivazionale della sentenza in cui aveva ritenuto non provato il nesso di causalità tra la menzionata condotta ed il danno.

p. 4.3. – Il terzo motivo è svolto da pagina 25 a pagina 29 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

La doglianza è volta a denunciare l’errore commesso dalla Corte d’appello nell’attribuire alla delibera dell’autorità garante un contenuto diverso da quello effettivo.

p. 4.4. – Il quarto motivo è svolto da pagina 29 a pagina 32 del ricorso sotto la rubrica: “Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1418, 1419 e 2033 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il motivo pone in evidenza come la domanda fosse stata proposta anche sotto il profilo della nullità parziale del contratto di assicurazione stipulato con la società originaria convenuta, con conseguente diritto alla ripetizione dell’indebito, domanda nient’affatto esaminata dalla Corte d’appello.

p. 5. – Il ricorso è fondato.

I primi tre motivi possono essere per il loro collegamento esaminati simultaneamente.

Essi sono fondati.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi:

1) l’assicurato che proponga azione risarcitoria, ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2, (norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nei confronti dell’impresa di assicurazione che sia stata sottoposta a sanzione dall’Autorità garante per aver partecipato ad un’intesa anticoncorrenziale, che, attraverso lo scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili, abbia comportato un incremento dei premi, anche in considerazione della loro media sul mercato europeo, ha l’onere dì allegare la polizza assicurativa contratta (quale condotta finale del preteso danneggiante) e l’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria), potendosi su queste circostanze fondare la presunzione dell’indebito aumento del premio per effetto del comportamento collusivo e della misura di tale aumento; la compagnia assicuratrice, dal canto suo, può fornire prova contraria in ordine all’interruzione del nesso causale fra illecito anticoncorrenziale e danno, ma deve articolarla sugli aspetti non definiti dal provvedimento amministrativo di accertamento, stante il ruolo di prova privilegiata degli atti del procedimento pubblicistico condotto dall’Autorità garante (Cass. 9 maggio 2012, n. 7039);

2) nel giudizio promosso dal consumatore, ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito in conseguenza di un’illecita intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dal professionista, gli atti del procedimento in esito al quale l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha accertato la sussistenza dell’illecito anticoncorrenziale ed irrogato al professionista una sanzione, costituiscono una prova privilegiata, nel senso che al professionista è consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, senza che sia possibile nel giudizio civile rimettere in discussione i fatti costitutivi dell’affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede (Cass. 20 giugno 2011, n. 13486; Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640);

3) Nel giudizio instaurato, ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33 per il risarcimento del danno derivante da un’intesa orizzontale tra compagnie assicuratrici sanzionate dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, l’assicurato ha il diritto di avvalersi della presunzione che il premio corrisposto sia stato superiore al dovuto per effetto del comportamento collusivo della compagnia assicuratrice convenuta, in misura corrispondente all’incremento dei premi rispetto alla media europea, con la conseguenza che la medesima compagnia può fornire prova contraria concernente sia la sussistenza (o la interruzione) del nesso causale tra l’illecito concorrenziale e il danno sia l’entità di. quest’ultimo. Qualora, tuttavia, essa abbia partecipato al giudizio svoltosi davanti all’Autorità, riportando condanna, non può limitarsi a considerazioni generali attinenti ai dati influenti sulla formazione dei premi nel mercato delle polizze assicurative, già tenute presenti dall’Autorità, ma deve fornire precise indicazioni di situazioni e comportamenti specifici dell’impresa interessata e del singolo assicurato, idonei a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all’intesa illecita ma da altri fattori (Cass. 26 maggio 2011, n. 11610; Cass. 18 agosto 2011, n. 17362);

4) nel giudizio promosso dall’assicurato ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito per l’elevato premio corrisposto in conseguenza di un’illecita intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere da imprese assicuratrici, l’ammontare del danno può essere determinato equitativamente – in ragione all’eccezionale difficoltà per il danneggiato di darne precisa dimostrazione – in una percentuale del premio pagato. (Cass. 28 maggio 2014, n. 11904);

5) l’assicurato che proponga azione risarcitoria, ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2, (cosiddetta legge antitrust), nei confronti dell’impresa di assicurazione che sia stata sottoposta a sanzione dall’Autorità garante per aver partecipato ad un’intesa anticoncorrenziale, ha l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta e l’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale, potendosi su queste circostanze fondare la presunzione dell’indebito aumento del premio per effetto del comportamento collusivo e della misura di tale aumento. Nè in questo modo può considerarsi violato il brocardo praesumptum de praesumpto non admittitur, perchè nel danno subito dalla generalità degli assicurati per effetto dell’illecito antitrust, accertato sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, è infatti ricompreso, come suo essenziale componente, il danno subito dai singoli assicurati, dovendosi ritenere che lo stesso, pur concettualmente distinguibile sul piano logico, non lo sia sul piano fattuale e, dunque, non richieda, per essere dimostrato, un’ulteriore presunzione (Cass. 22 maggio 2013, n. 12551).

Nel caso di specie la Corte d’appello si è discostata dai principi sopra riassunti ed è incorsa nelle violazioni denunciate con i primi tre motivi, avendo male interpretato il provvedimento posto a monte dell’azione intentata dalla originaria attrice, provvedimento contenente l’espresso riferimento agli effetti del comportamento anti-concorrenziale, che aveva permesso ai partecipanti di determinare premi commerciali più elevati rispetto a quelli che si sarebbero registrati in un mercato concorrenziale, ed avendo mal governato la disciplina giuridica applicabile al riparto degli oneri probatori, alla prova della sussistenza del nesso di causalità e del danno.

Il quarto motivo è assorbito.

La sentenza è cassata e rinviata per nuovo esame alla corte d’appello di Catania che si atterrà ai principi in precedenza indicati.

PQM

accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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