Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22031 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 10/03/2017, dep.21/09/2017),  n. 22031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1918-2015 proposto da:

C.O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18 presso lo studio GREZ & ASSOCIATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO DA PASSANO;

– ricorrente –

contro

CA.MA., elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 72, presso lo studio dell’avvocato

ENRICHETTA MARIA DRAGO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALBERTO CUOMO ULLOA;

– controricorrente –

e contro

O.P.M., O.S.M.G.,

O.S.C.A., C.O.C., CO.OL.CA., IMMOBILIARE

PALON SPA, PALMA SOCIETA’ SEMPLICE, ERRO SOCIETA’ SEMPLICE;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 3378/2014 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

l’08/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.O.A. ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata la sua opposizione avverso il decreto di liquidazione delle competenze del c.t.u., ing. Ca.Ma., emesso dal medesimo ufficio.

La consulente tecnica di ufficio resiste con controricorso, mentre i restanti intimati – raggiunti da notificazione evidentemente irregolare C.O.C. e le società semplici PALMA ed ERRO – non svolgono attività difensiva.

E’ stata, al riguardo, depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 2.12.15 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, che si conclude con proposta di rigetto del ricorso stesso.

La sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza camerale.

Va preliminarmente rilevata la necessità di ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, per quanto in appresso indicato. Infatti persiste, al momento della decisione sul ricorso, la carenza in atti della prova del completamento della notifica del ricorso per cassazione all’intimata C.O.C. e alle società semplici PALMA ed ERRO, non rinvenendosi nel fascicolo di parte gli avvisi di ricevimento della raccomandata con cui quella è stata almeno iniziata.

Attesa la presenza in atti della prova del completamento della notifica, avvenuta peraltro con lo stesso mezzo, ai litisconsorti necessari O.P.M. in L., O.S.M.G. in S.N., O.S.C.A., C.O.C., Immobiliare Palon s.p.a., oltre che alla c.t.u., si impone allora di ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti delle predette società semplici e di C.O.C., ai sensi degli artt. 291 e 331 c.p.c., nei termini di cui in dispositivo e con ogni riserva all’esito della scadenza di quelli, fermi anche gli oneri di tempestivo deposito della prova dell’ottemperanza al presente ordine da parte del ricorrente, rimesso il procedimento al Presidente della seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza.

PQM

 

La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, unitamente alla presente ordinanza, a C.O.C. e alle società semplici PALMA ed ERRO, assegnando al ricorrente termine di giorni novanta, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento de quo, per assolvere all’adempimento; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 2^ della Corte di Cassazione, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2017

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