Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22031 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 13/10/2020), n.22031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28155-2017 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA SICILIA 66,

presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANDREA ALIBERTI, giusta procura in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2314/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 26/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ah concluso per l’accoglimento del primo e

secondo motivo e l’assorbimento del terzo;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALIBERTI che si riporta agli

scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli

scritti.

 

Fatto

FATTI RILEVANTI

1. – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2314/14/17 del 21 marzo 2017, pubblicata il 26 aprile 2017, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 85/2016 di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente A.A. avverso l’avviso di accertamento catastale di revisione del classamento, ai sensi della L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, di due unità immobiliari a uso commerciale (cat. C/1) site nel comune di (OMISSIS), ai nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) della (OMISSIS) (riportati in catasto, rispettivamente, ai subalterni 1 e 3 della particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS)) con elevazione delle rispettive classi da 5 a 10 e da 7 a 11 e delle relative rendite da Euro 2.117,68 a Euro 4.508,67 e da Euro 1.272,55 a Euro 2.330,00.

2. – La contribuente, mediante atto del 24 novembre 2017, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – La Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 22 dicembre 2017 e con successiva memoria depositata il 14 febbraio 2020.

4. – Con requisitoria, depositata il 13 febbraio 2020, il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del primo e del secondo motivo, con assorbimento del terzo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza appellata osservando quanto segue.

1.1 – La Agenzia del territorio ha operato la revisione del classamento catastale ai sensi della L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335. E, poichè nell’avviso impugnato è stata indicata la ridetta “causa petendi giustificativa dell’accertamento, non ha pregio e deve essere disattesa la censura” circa il difetto di motivazione dell’atto riproposta dall’appellante.

La Agenzia del territorio ha dato pienamente conto della revisione del classamento in quanto “ha specificato ed indicato le microzone omogenee comunali individuate nel centro storico e nelle quali sono rilevati scostamenti, superiori alla soglia di significatività del 35%, tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali (valore di scostamento-rs-maggiore di 1,35); le unità immobiliari in esame sono state quindi riclassificate, in considerazione dell’appartenenza alla microzona di cui sopra – in cui è stata riscontrata una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e conseguente redditività, con classamenti catastali rimasti nel tempo immutati – tenendo conto di quanto previsto dal D.L. n. 70 del 1998, cit. art. 11, attraverso il raffronto per comparazione con altre unità aventi caratteristiche analoghe, con l’indicazione dell’appartenenza alla medesima zona censuaria di riferimento”.

1.2 – Nella specie i due immobili sono ubicati “in (OMISSIS) in prossimità di (OMISSIS); hanno destinazione d’uso commerciale e la redditività ha subito un notevole aumento stante l’ubicazione e l’incremento dei flussi turistici, nonchè delle strutture alberghiere; si tratta di immobili situati in ottima posizione, ben illuminati e come si rileva nella pianta planimetrica, hanno una altezza di mq. 3; e, anche se la superficie non è rilevante (mq. 16 e mq. 36), si deve ritenere che il diverso classamento accertato giustifica ampiamente le ragioni dell’ufficio poichè situati in un palazzo d’epoca, elegante, e ben rifinito ed in muratura”.

1.3 – Non meritano di essere prese in considerazioni le obiezioni della contribuente, circa lo stato degli immobili, peraltro “non supportate da idonea documentazione (perizia)”, in quanto la revisione del classamento degli immobili “non è consequenziale a migliorie apportate, ma (discende) dal mutato contesto territoriale” della microzona di ubicazione, nella quale “la reddititività degli immobili ha subito nel tempo un notevole aumento (…), posto che il valore medio di mercato (…) è superiore alla indicata soglia (…) del 35%”.

In conclusione il contribuente “è stato reso edotto delle ragioni dell’Amministrazione e messo in condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa”.

1.4 – Nessun pregio ha, infine, l’obiezione dell’appellante secondo il quale “le unità comparate non presentano le stesse caratteristiche con quelle oggetto del presente contenzioso”; in quanto “le unità di riferimento riportate nell’avviso di accertamento impugnato presentano analoghe caratteristiche agli immobili in discussione (…) anche se non sono simili del tutto”.

2. – La ricorrente sviluppa tre motivi.

2.1 – Con il primo motivo di ricorso, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, artt. 8 e 9; in relazione al D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, convertito in legge con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154; e in relazione alla L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335.

Con richiamo di pertinenti arresti della giurisprudenza di legittimità la ricorrente censura che la Commissione tributaria regionale è incorsa in errore di diritto supponendo che la revisione del classamento operata ai sensi della L. 31 dicembre 2004, cit., art. 1, comma 335, possa prescindere dalla considerazione e dalla indicazione “dei caratteri specifici della unità immobiliare”; e fondarsi, invece, sul mero rilievo della inclusione del fabbricato nella microzona con meccanica applicazione del relativo scostamento dei valori.

La pare obietta che non sono conferenti i riferimenti del giudice a quo alla posizione, alla altezza interna dei locali, alla illuminazione, trattandosi di dati non esposti nell’avviso di accertamento impugnato, bensì desunti dalla documentazione allegata al libello introduttivo del giudizio di primo grado.

Soggiunge la ricorrente che la (OMISSIS), dove sono ubicati i locali, è angusta, senza marciapiede, non interessata dal flusso del traffico pedonale, priva di esercizi commerciali “di richiamo”; che gli immobili sono scarsamente appetibili e poco adatti, per le ridotte superfici, all’uso commerciale; e che le unità di raffronto, site in (OMISSIS) e in (OMISSIS) non sono, per la loro ben diversa ubicazione, assolutamente comparabili.

2.2 – Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212, e in relazione all’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241, ” in combinato con ” l’art. 1, comma 335, della L. 31 dicembre 2004, cit., e con l’art. 11 D.L. 14 marzo 1988, cit.

La parte ribadisce, anche riproponendo deduzioni in precedenza esposte, l’eccezione di nullità, per vizio di motivazione, dell’avviso impugnato e censura l’inosservanza delle norme indicate da parte della Commissione tributaria regionale per avere il giudice di merito disatteso l’eccezione de qua.

2.3 – Con il terzo motivo di ricorso la contribuente eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.; dell’art. 2697 c.c.; e delle Disposizioni sul processo tributario, art. 7, emanate con D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La ricorrente si duole dell’omesso esame da parte della Commissione tributaria regionale della documentazione (planimetrie e fotografie) versata a corredo del libello introduttivo; illustra il contenuto e la rilevanza del materiale probatorio prodotto; censura l’omesso esame circa la “comparabilità” tra i locali litigiosi e le unità immobiliari di raffronto, indicate nell’avviso, a dispetto della confutazione operata.

3. – Il ricorso merita accoglimento.

3.1 – Il secondo motivo di impugnazione si rivela fondato e assorbente delle ulteriori censure formulate dalla ricorrente.

3.2 – La giurisprudenza di legittimità ha affermato: “il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte dei relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa ” (Sez. 6 – 5, sentenza n. 4712 del 09/03/2015, Rv. 635065 – 01; cui adde Sez. 6 – 5, sentenza n. 3156 del 17/02/2015, Rv. 634632 – 01).

E, dopo un arresto in senso contrario (Sez. 5, sentenza n. 21176 del 19/10/2016, n. m.), la giurisprudenza di legittimità più recente – anche alla luce dei criteri ermeneutici offerti dal Giudice delle leggi colla sentenza n. 249 del 2017 – si è ormai definitivamente consolidata, ribadendo il principio di diritto secondo il quale “in tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed aì provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso”; laddove non basta che ai contribuente sia assicurata “la mera possibilità di fornire prova contraria in sede contenziosa” (Sez. 5, sentenza n. 19810 del 23/07/2019; cui adde Sez. 6-5, ordinanza n. 20574 del 31 luglio 2019; Sez. 6-5, ordinanza n. 192/5 del 1//0//2019; Sez. 6-5, ordinanza n. 12604 del 10/05/2019; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 9770 del 08/04/2019, Rv. 653679 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 5049 del 21/02/2019; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 23129 del 26/09/2018, Rv. 65081/ – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 163/8 del 21/06/2018, Rv. 649373 – 01; Sez. 5, ordinanza n. 22900 del 29/09/2017).

3.3 – Alla luce del superiore principio di diritto – il Collegio lo riafferma ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – risulta che la Commissione tributaria regionale è incorsa nella denunziata violazione delle norme di diritto indicate dalla ricorrente.

La mera inclusione degli immobili nella microzona 1 Centro storico del comune di Roma Capitale e la considerazione della valorizzazione del tessuto urbanistico non equivalgono, per vero, alla valutazione (omessa nell’avviso di accertamento catastale) delle intrinseche caratteristiche edilizie dei due locali, in quanto il “fattore posizionale” prescinde – alla evidenza – dalle condizioni del fabbricato che rilevano ai fini del classamento, quali lo stato di conservazione, il grado di rifinitura, l’esposizione, l’anno di costruzione etc…, c.d. “fattore edilizio” ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, comma 1.

Nè valutazioni di merito, desunte dal materiale probatorio prodotto in giudizio, possono supplire alla carenza di motivazione dell’avviso impugnato e sanare la nullità che lo inficia.

3.4 – Conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento del secondo motivo dei ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata; e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; mediante accoglimento del ricorso introduttivo della lite fiscale.

3.5 – Le spese processuali dell’intero giudizio meritano di essere compensate tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in atto all’epoca della proposizione del ricorso introduttivo e in considerazione della circostanza che, solo successivamente alla instaurazione della presente istanza di legittimità, si è consolidato l’orientamento sfavorevole per la parte soccombente.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; e, decide la causa ne merito, mediante accoglimento dei ricorso introduttivo.

Compensa ie spese dell’intero giudizio.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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